CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 1218/A
INTERROGAZIONE SANJUST, con richiesta di risposta scritta, sul rinnovo della convenzione fra le aziende sanitarie locali e le associazioni di volontariato di primo soccorso per il servizio del 118 deliberato dalla Regione.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- dal 1998 è vigente la convenzione fra le aziende sanitarie locali e le associazioni di volontariato di primo soccorso, per il servizio del 118;
- con deliberazione n. 41718 del 17 ottobre 2007, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ha varato una nuova convenzione per la regolamentazione del servizio territoriale di soccorso di base tra le associazioni di volontariato, le cooperative sociali onlus e il servizio di emergenza 118;
- negli incontri avuti con le associazioni interessate, le stesse hanno rilevato diverse incongruenze, evidenziando, per esse, dovute correzioni al fine da rendere la convenzione stessa in linea con le direttive nazionali ed europee, non mortificare l'azione del volontariato e rendere più efficiente il servizio di soccorso del 118 come qualità e come tempistica a favore dell'utente;
considerato che:
- se è vero che la nuova convenzione prevede un incremento del rimborso del 25 per cento rispetto a quella sottoscritta nel 1998, ora il rimborso verrà erogato solamente alle associazioni in possesso delle caratteristiche fissate, appunto, dalla nuova proposta;
- diverse di queste caratteristiche richieste troverebbero difficoltà ad essere garantite dalle associazioni, soprattutto se le condizioni imposte dalla convenzione sono caratteristiche non previste dalla normativa nazionale che farebbe riferimento a quella europea;
- nella fattispecie, con l'articolo 10, commi 4 e 5, si pone in evidenza l'efficienza delle ambulanze le quali, per essere considerate tali e non essere declassate, non devono superare i sei anni di vita e 200 mila chilometri; il mezzo di riserva, invece, non deve superare gli otto anni e 300 mila chilometri;
- altra contestazione sulle caratteristiche di cui devono essere in possesso le associazioni di volontaria, riguarderebbe la formazione dei volontari che, obbligatoriamente, deve essere svolta dalle ASL; alcune aziende sanitarie, avrebbero comunicato di non essere in grado di fornire la formazione a tutti gli operatori, ma solamente a un numero di operatori equivalente a 1 su 3 ogni sei mesi;
- la stessa convenzione, oltre alle associazioni, prevede l'inclusione delle cooperative sociali all'interno del servizio del 118;
- all'articolo 11, comma 4, si legge che "In casi di particolare urgenza e necessità, secondo le prescrizioni della programmazione regionale, e su richiesta della Centrale Operativa, le associazioni e le cooperative sociali sono tenute a mettere a disposizione mezzi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla convenzione, le ASL forniscono il personale medico e/o infermieristico dipendente o convenzionato con il SSN";
- in questo caso, la Regione potrebbe richiedere ad una associazione l'utilizzo di ambulanze e queste potrebbero essere date in gestione a organismi che ne sarebbero privi, cosi da consentirgli di poter operare all'interno del 118;
preso atto che:
- relativamente alla classificazione delle ambulanze, c'è da dire che la normativa nazionale, recependo quella europea, non prevedrebbe alcuna scadenza, in termini di tempo, per declassare i mezzi, infatti, farebbero riferimento esclusivamente a 200 mila e 300 mila chilometri percorsi, e non si fa riferimento né a 6 né a 8 anni di utilizzo;
- per quanto concerne la formazione degli operatori, da questa pratica vengono esclusi i direttori sanitari dell'associazione, ma questi vengono, poi, caricati di responsabilità diretta (articolo 8, comma 1) "dell'esatto adempimento delle prestazioni di soccorso da pari dei soccorritori" e, inoltre, "risponde di eventuali violazioni del codice etico e comportamentale tenuto dal personale, nonché del mancato rispetto dei protocolli operativi";
- non si ha nulla in contrario all'inclusione delle cooperative sociali all'interno del servizio 118, ma a queste non possono essere assicurati i rimborsi (e quindi proporre la sottoscrizione della medesima convenzione) previsti per le associazioni in quanto le prime devono rispondere anche di uno stipendio da erogare agli operatori, cosa che non può essere garantita a fronte di un rimborso di poco più di 9 euro a chiamata, pena il fallimento della cooperativa stessa;
- qualora la Regione richieda l'utilizzo di una ambulanza, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, la convenzione dovrebbe prevedere che, con l'ambulanza, l'associazione dovrà mettere a disposizione anche l'autista e che a questa venga erogato il rimborso orario corrispondente al noleggio dell'automezzo;
accertato che:
- l'erogazione dei contributi, al momento, risulterebbe bloccata perché vincolato alla sottoscrizione della convenzione;
- dopo una prima dichiarazione di disponibilità a modificare le parti contestate, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale non ha dato corso a quanto dichiarato, facendo approvare, in Giunta, la convenzione senza accogliere nessuna delle proposte fatte dalle associazioni,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere:
1) i motivi per i quali la proposta di convenzione da far sottoscrivere alle associazioni di volontariato di primo soccorso, in alcune parti decisive;
2) i motivi per cui i direttori sanitari delle associazioni siano stati esclusi dallo svolgimento della formazione degli operatori, compito assegnato alle ASL, molte delle quali avrebbero già comunicato l'impossibilità a formare tutti gli operatori delle associazioni di volontariato;
3) se non ritengano iniquo accollare ai direttori sanitari responsabilità sul corretto operato in fase di soccorso e su eventuali violazioni del codice etico da parte di operatori formati da altre entità;
4) se non ritengano anomalo parificare, con la medesima convenzione e il medesimo rimborso, la presenza di associazioni di volontariato alle cooperative sociali;
5) se non ritengano di attivare nuovamente le procedure, incontrare nuovamente le associazioni di volontariato e ridiscutere assieme le forme di convenzione;
6) se non ritengano che il braccio di ferro con le associazioni di volontariato di primo soccorso possa mettere a rischio l'efficienza del servizio di pronto intervento del 118, con grave pericolo per l'utenza che ne richiede l'intervento.
Cagliari, 29 aprile 2008