CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 1210/A
INTERROGAZIONE CONTU, con richiesta di risposta scritta, sulla gara d'appalto avente per oggetto l'affidamento del servizio "Centro per la famiglia" per l'Ambito PLUS 21 - anno 2008, verificata la presenza di alcuni elementi che non rispondono o non sono compatibili con la normativa in vigore.
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Il sottoscritto,
premesso che, con determinazione n. 941 del 21 dicembre 2007, il Piano locale unitario dei servizi - ambito 21 - con il Comune capofila Settimo San Pietro e i Comuni di Monastir, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro e Ussana - ha dato luogo alla procedura per l'affidamento del servizio denominato "Centro per la famiglia" per i comuni dell'ambito n. 21;
considerato che la Corte dei conti ha rilevato che 1'ente pubblico ricorre frequentemente al rinnovo di contratti senza avviare una nuova procedura ad evidenza pubblica e spesso senza neppure addurre alcuna giustificazione, se non generica o se non addirittura indeguatamente circostanziata;
preso atto che il rinnovo contrattuale costituisce istituto eccezionale di stretta applicazione esclusivamente in casi particolari, tanto più circostanziati quanto maggiore è l'importo del contratto e quindi maggiore sia la lesione dell'interesse pubblico primario alla libera concorrenza, che costituisce un elementare principio di civiltà giuridica, che non può essere eluso con motivazioni apparenti ed elusive dello spirito della normativa relativa agli appalti pubblici;
rilevato che l'articolo 3 (Durata dell'appalto) del bando in oggetto prevede la durata di 1 (uno) anno prorogabile ad anni 3 (tre) " ... l'affidamento del servizio al soggetto aggiudicatario potrà essere ripetuto, con procedura negoziata e comunque agli stessi patti e condizioni con determinazione del responsabile dell'Area socio culturale del comune capofila." ma, specie in un servizio pubblico, viene aggiudicato un periodo di tempo adeguato e poi eventualmente prorogato e che in merito alla proroga, sussistono le motivazioni che generano forti dubbi anche sulla legittimità della figura di responsabile del servizio - Area socio culturale del comune capofila - e sui suoi requisiti tecnico-mansionari; in particolare che tale proroga possa essere disposta "motu proprio" dalla stessa responsabile senza che sia stata prevista alcuna consultazione con le amministrazioni comunali coinvolte;
valutato che:
- sussistono forti dubbi sull'esistenza in ambito regionale o locale di ditte in possesso dei requisiti richiesti al punto 12 del bando di gara, in particolare alla lettera c), che abbiano senza demerito gestito per almeno cinque anni i servizi che si intendono affidare per conto di enti pubblici;
- altresì, sussistono forti dubbi sulla possibilità che siano state bandite in Sardegna gare inerenti servizi di mediazione e consulenza familiare o servizi educativi per minori e famiglie da essere rappresentati come titoli indispensabili per partecipare alla gara;tenuto conto che il bando di gara prevede il termine ultimo per la presentazione delle offerte alla ore 12.00 del 30 aprile 2008;
accertato che l'articolo 3 (Durata dell'appalto) del bando in oggetto risulta in evidente contrasto con la delibera n. 24/2006 della Corte dei conti, sezione del controllo, notificata al Comune di Selargius nei termini di legge che nello specifico afferma " ...il rinnovo contrattuale costituisce istituti eccezionali di stretta applicazione esclusivamente in circostanziali ed eccezionali casi",
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere se:
1) in merito ai requisiti di partecipazione alla gara:
- quanti e quali cooperative o consorzi di cooperative, iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale n. 16 del 1997, risultano in possesso dei requisito relativo alla capacità economica, finanziaria e tecnica di cui all'articolo 12, lettere a), b) e c), del bando di gara e cioè che abbiano svolto con esito positivo, servizi similari al servizio "Centro per la famiglia" per conto di enti pubblici e per un fatturato non inferiore all'importo dell'appalto de quo nel triennio precedente all'indizione della gara;
- quanti e quali cooperative o consorzi di cooperative, iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale n. 16 del 1997, risultano in possesso dell'esperienza almeno quinquennale nella gestione di servizi similari al servizio "Centro per la famiglia" per conto di enti pubblici;
2) in merito alla durata dell'appalto, se quanto previsto dall'articolo 3 del bando di gara risulti rispettoso di quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.Cagliari, 23 aprile 2008