CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1188/A

INTERROGAZIONE FLORIS Mario, con richiesta di risposta scritta, sulla denuncia da parte dell'UNCEM di violazione di legge sulle comunità montane della Sardegna.

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Il sottoscritto,

preso atto di quanto denunciato con un documento ufficiale dal Presidente dell'UNCEM Sardegna sull'attuazione della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, condivide le preoccupazioni espresse dall'Associazione sarda delle comunità montane e fa proprio il contenuto di detto documento;

ritiene di doverlo riproporre integralmente;

ribadito, pertanto che:
- in forza degli articoli 114 e 118 della Costituzione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2005, ha attribuito a ciascun comune il potere di individuare autonomamente 1'ambito territoriale sovracomunale in cui collocarsi e di scegliere, altrettanto autonomamente, il modello organizzativo, fra quelli previsti dalla legge, più idoneo per l'esercizio in forma associata delle funzioni proprie e di quelle conferite da leggi statali o regionali;
- a tutela e garanzia di queste libertà di scelta delle Amministrazioni comunali, le norme della legge regionale n. 12 del 2005 hanno previsto che la Giunta regionale approvasse il Piano regionale per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni "previa concertazione con gli enti locali";
- a questo fine, le stesse norme hanno introdotto forme di consultazione e di confronto, peraltro mai attivate, con le amministrazioni comunali da realizzarsi con l'indizione di apposite assemblee provinciali dei sindaci del territorio, nelle quali avrebbero dovuto essere esposti e valutati in un confronto pubblico "obiettivi, indirizzi e procedure" per l'adozione del Piano degli ambiti territoriali ottimali;

rilevato che le norme regionali che regolano le procedure per l'approvazione del Piano regionale per il riordino degli ambiti territoriali ottimali non consentono che la Giunta regionale, in sede di approvazione del Piano, possa modificare unilateralmente le scelte dei singoli comuni relativamente agli ambiti di appartenenza proposti ed al modello organizzativo prescelto, soprattutto se si tratta di scelte e di decisioni adottate nel pieno rispetto dei criteri indicati dalle stesse norme regionali e, in particolare, da quanto stabilito nell'articolo 5 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005;

ricordato che i consigli comunali hanno assunto le proprie determinazioni sulla collocazione dei comuni negli ambiti territoriali ottimali, hanno contestualmente deliberato di confermare la comunità montana come modello organizzativo ottimale ed approvato i relativi statuti, trasmettendo i propri atti all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica;

considerato che la Giunta regionale, con un provvedimento privo di qualsiasi motivazione e adottato senza che le amministrazioni comunali interessate siano state in alcun modo coinvolte nella decisione, ha approvato un piano regionale per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni che non tiene in alcun conto la volontà espressa a suo tempo dai consigli comunali per ciò che concerne l'ambito ottimale in cui collocarsi ed il modello organizzativo cui fare ricorso;

rilevato che, a distanza di oltre un anno dalle decisioni assunte dalle assemblee di tutti i comuni interessati e nonostante gli organi di governo delle singole amministrazioni comunali abbiano ripetutamente confermato di voler costituire la comunità montana secondo l'aggregazione di comuni già approvata ed in possesso dei requisiti prescritti, la Giunta regionale ed il Presidente della Regione non hanno adottato gli atti di propria competenza, impedendo di fatto la costituzione delle nuove comunità montane;

riscontrato che, non essendo previsti nella legge regionale n. 12 del 2005 i termini per l'adozione dei provvedimenti conclusivi del procedimento di costituzione delle comunità montane, si deve fare riferimento alle norme generali sul procedimento amministrativo e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

rilevato, inoltre, che è stato disatteso il disposto dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005 (intesa fra la Regione e gli enti locali interessati alla successione nei beni, nei rapporti giuridici, nei procedimenti e nel personale delle comunità montane soppresse) con la totale assenza di accordi partecipativi e la conseguente adozione di provvedimenti unilaterali e autoritari che hanno esautorato totalmente le amministrazioni locali coinvolte nel procedimento;

considerato che, di fronte a comportamenti di così palese ed ingiustificata violazione di precise disposizioni legislative e in contrasto con il principio costituzionale della leale e paritaria collaborazione fra i livelli di governo regionale e locale, si ritiene che gli organi assembleari dei comuni debbano manifestare con propri atti la volontà di rifiutare le imposizioni della Regione, frutto di una visione centralistica e gerarchica dei rapporti con il sistema delle autonomie locali;

accertato che il ritardo della Regione nella istituzione delle nuove comunità montane, in quanto ente di coordinamento, ha condizionato negativamente l'attività di cooperazione intercomunale, in particolare nella organizzazione di servizi, nella programmazione delle attività di sviluppo, nella partecipazione ai bandi e programmi regionali ed europei, creando di fatto un danno all'intero territorio montano;

rilevato che, con detto documento, viene formulata una diffida al Presidente della Regione e all'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica affinché non venga data attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 9/15 del 12 febbraio 2008 e al conseguente decreto del Presidente della Regione n. 23 del 28 febbraio 2008 e, nel contempo, il medesimo documento sollecita il Presidente della Regione alla:
1) immediata istituzione delle cinque nuove comunità montane del Monte Acuto, Goceano, Nuorese-Gennargentu-Supramonte, Mandrolisai e Sarcidano;
2) sospensione della delibera della Giunta regionale n. 9/15 del 12 febbraio 2008 e del decreto attuativo;
3) convocazione del tavolo di concertazione con i comuni interessati per la definizione del piano di riparto delle risorse delle comunità montane soppresse,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per conoscere i provvedimenti adottati in ordine a detta diffida e se non ritengano di investire dell'intera problematica della corretta attuazione della legge regionale n. 12 del 2005 l'Assemblea regionale per superare le gravi conseguenze che l'atteggiamento della Giunta regionale, dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica e del Presidente della Regione hanno determinato nel tessuto istituzionale della Sardegna.

Cagliari, 27 marzo 2008