CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 1119/A
INTERROGAZIONE PISANO, con richiesta di risposta scritta, sul grave fatto di discriminazione verificatosi nelle scuole elementari di Senorbì.
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Il sottoscritto,
appreso recentemente del grave fatto di discriminazione verificatosi nelle scuole elementari di Senorbì nei confronti della piccola scolara disabile Maira Baccoli, di anni dieci, alla quale non viene riconosciuto il diritto all'assistenza scolastica di base, all'interno della scuola, da parte del personale collaboratore preposto, costringendo la mamma della scolara a dover restare accanto alla propria figlia o ad essere reperibile durante tutto l'orario scolastico pur di consentirle la regolare partecipazione e frequenza all'attività scolastica;
rilevato che i genitori della piccola Maira hanno presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica al fine di richiedere l'accertamento di eventuali responsabilità derivanti dall'omissione dei doveri afferenti il pubblico servizio scolastico;
verificato che nella nostra Regione autonoma sono ancora numerosi i casi, analoghi a quelli della piccola Maira, di alunni e studenti portatori di handicap ai quali non viene garantita l'assistenza scolastica nelle sue diverse articolazioni di base, educativa e didattica, secondo i principi cardine sanciti e tutelati dalla carta costituzionale;
considerato che alla base di simili gravi fatti discriminatori hanno riscontro quasi sempre delle evidenti negligenze in ordine alla attuazione dei processi di integrazione delle diverse funzioni scolastiche, affidate a soggetti differenti;
rilevato che l'assistenza di base a favore degli alunni disabili è strettamente di competenza della scuola ed è da intendersi come il primo segmento della più articolata assistenza scolastica così come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
accertato che una delle rilevanti novità del vigente contratto nazionale per i collaboratori scolastici, del 16 maggio 2005, è stata l'abrogazione della norma che prevedeva la distinzione tra le "funzioni aggiuntive" rispetto a quelle "ordinarie", precedentemente ritenute di "libera scelta dei collaboratori" e che comportavano spesso la spiacevole conseguenza del rifiuto da parte degli operatori a svolgere le mansioni di assistenza agli alunni con disabilità e che il nuovo CCNL ha, invece, introdotto l'obbligatorietà dell'assistenza a favore degli alunni con disabilità sia all'ingresso che all'uscita della scuola , sia negli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico nonché per l'accompagnamento ai servizi igienici e per l'igiene personale;
richiamato, comunque, che anche in attuazione del precedente contratto collettivo 1998-2001 dei collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 50 e dall'allegato 7 era previsto che il dirigente scolastico dovesse attivare le procedure previste per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive, sulla base delle domande presentate, individuando come esigenza prioritaria l'assistenza agli alunni disabili, tra le quali sono previste espressamente le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile (allegato 6, punto 4), lettera b), del CCNL e tabella D citata, ultimo capoverso), e sulla base della contrattazione decentrata il riconoscimento prioritario eventualmente dei compensi a favore del personale preposto;
accertato che è urgente e necessario assicurare che all'interno della scuola della nostra Regione non debbano ripetersi casi di netta discriminazione, analoghi a quelli subiti dalla piccola Maira assurdamente impedita alla fruizione del pari diritto allo studio dei soggetti non disabili, così come tutelato dalla Costituzione;
richiamato che non sempre la scuola concorre adeguatamente alla integrazione della persona disabile predisponendo un progetto unitario che veda coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo, che la norma definisce come piano educativo individualizzato e predisponendo, altresì, il piano dell'offerta formativa nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie;
considerato che i ragazzi con disabilità che frequentano le scuole in Sardegna nel corrente anno scolastico sono 4.678, pari al 2,05 per cento del totale, e che di questi oltre 3.000 frequentano la scuola primaria e secondaria di I grado e che, a fronte di questi inquietanti numeri, le risposte complessive dei vari soggetti, ai quali sono affidate le diverse responsabilità, appaiono assolutamente insufficienti e inadeguate,
chiede di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, perché riferiscano, ognuno per le rispettive competenze:
1) quali azioni e provvedimenti intendano porre in essere e adottare, anche di tipo ispettivo e di controllo, perché all'interno delle scuole della Sardegna non si debbano verificare casi di evidente discriminazione e penalizzazione nei confronti degli alunni e studenti disabili, ai quali assai spesso viene palesemente negata una pari opportunità formativa a quella dei normodotati, secondo i principi tutelati dalla Costituzione, così come nel caso esposto della piccola Maira Baccoli di Senorbì;
2) se non ritengano urgente intervenire presso il Governo, il Ministro della pubblica istruzione ed il dirigente regionale scolastico, dott. Armando Pietrella, perché unitariamente si stabilisca un piano di azioni integrative per la prevenzione delle discriminazioni e delle penalizzazioni nella fruizione dei diritti formativi scolastici e perché sia assicurata una piena funzione scolastica a favore degli scolari e studenti disabili, nelle articolazioni di base, educativa e didattica, attraverso anche la proposizione di priorità assolute nei progetti personalizzati di sostegno previsti dalla legge n. 162 del 1998.
Cagliari, 8 gennaio 2008