CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 1057/A
INTERROGAZIONE LAI Renato - MARRACINI - PITTALIS, con richiesta di risposta scritta, sulle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico della Sardegna.
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I sottoscritti,
premesso che:
- con deliberazione n. 36/7 in data 5 settembre 2006, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il Piano paesaggistico della Sardegna, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8;
- di detto Piano paesaggistico fanno parte le norme tecniche di attuazione;
- l'articolo 15 di dette norme tecniche di attuazione reca le disposizioni relative alla disciplina transitoria del Piano, da applicarsi in attesa dell'adeguamento dei piani urbanistici comunali al precitato Piano paesaggistico;
- il comma 2, lettera b), del citato articolo 15 stabilisce che gli interventi previsti nei piani attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano paesaggistico regionale (PPR), da eseguire oltre la fascia dei 2 chilometri dal bordo marino, devono essere assoggettati alla procedura dell'intesa ex articolo 11 delle precitate norme tecniche di attuazione del PPR;
- pertanto, in dette lottizzazioni, non è possibile procedere, da parte dei comuni interessati, al rilascio delle singole concessioni per l'attuazione di detti piani attuativi;
rilevato che:
- detta impostazione interpretativa appare del tutto ingiustificata se non illegittima, atteso che anche i piani di lottizzazione approvati prima del 24 maggio 2006, data di adozione del PPR, devono obbligatoriamente essere muniti di convenzione che regoli i rapporti fra il comune ed il lottizzante;
- i contenuti di detta convenzione contengono veri e propri obblighi per le parti, oltre al termine ultimo assegnato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e per l'attuazione completa delle previsioni dei relativi piani di lottizzazione;
- non pare sussistere giustificazione e convenienza alcuna a sostegno di tale restrittiva interpretazione normativa, atteso che, nella generalità, si tratta di piani ricadenti in ambiti territoriali compromessi dall'esecuzione delle opere di urbanizzazione;
- l'applicazione della norma così come sopra descritta sta creando gravi problemi amministrativi agli uffici tecnici comunali, sia nella gestione dei piani di lottizzazione stessi che nella definizione delle pratiche edilizie per i singoli interventi edificatori,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione per sapere se:
1) nel caso di piani di lottizzazione di zone C, D, F e G, posti oltre la fascia dei 2 km dalla linea del bordo marino, muniti di convenzione efficace alla data del 24 maggio 2006 ma successiva alla data del 10 agosto 2004, muniti, altresì, della concessione edilizia che autorizza l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, possa procedersi, da parte dei singoli comuni, al rilascio delle concessioni edilizie per l'edificazione dei singoli lotti, senza dover fare ricorso alla procedura dell'Intesa di cui sopra;
2) in caso di risposta positiva alla richiesta di cui sopra, non ritenga opportuno emanare, con l'urgenza che il caso richiede, specifica disposizione operativa affinché i comuni interessati dal PPR possano adeguare le loro procedure alla stessa.
Cagliari, 29 ottobre 2007