CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 1041/A
INTERROGAZIONE DIANA - LIORI, con richiesta di risposta scritta, sui requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori del comparto suinicolo.
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I sottoscritti,
premesso che:
- le organizzazioni di produttori agricoli sono state regolamentate una prima volta con decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il quale prevede quali requisiti minimi per il riconoscimento da parte delle regioni un numero minimo di cento associati e un volume di produzione commercializzata pari almeno al 5 per cento della produzione regionale;
- ai sensi del decreto di cui sopra, le regioni ricadenti nell'Obiettivo 1 del Quadro comunitario di sostegno dell'Unione europea erano autorizzate a dimezzare il volume minimo ai produzione commercializzata;
- in Sardegna, il volume di produzione del comparto suinicolo, così come rilevato dall'Istat, risultava all'epoca ampiamente sovrastimato, tanto che, nell'applicare il decreto di cui sopra, il volume minimo di produzione commercializzata veniva calcolato sulla base di una produzione complessiva regionale pari a lire 180.000.000.000 e risultava pertanto pari a lire 4.500.000.000;
- il raffronto tra i dati in possesso dell'Istat, frutto di stime, e quelli rilevati dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, provenienti dai centri di macellazione autorizzati, evidenziano, per il solo anno 2002, una discrepanza del 266,69 per cento: a fronte di 890.663 capi stimati dall'Istat, ne sono risultati macellati solamente 242.892 (di cui 195.573 lattonzoli e 123.690 magroni, da cui vanno sottratti 76.371 capi importati in Sardegna per la macellazione);
- la media calcolata negli anni 2002 2006 è di 188.800 lattonzoli e 116.280 magroni all'anno, da cui sottrarre 46.570 capi importati, per un totale di 258.510 capi allevati e macellati nell'Isola;
- tale dato evidenzia ulteriormente la sovrastima praticata dall'Istat, causa del mancato riconoscimento di organizzazioni di produttori in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 228 del 2001;
- la sovrastima è stata oggetto di ricorso al Tribunale amministrativo regionale da parte delle organizzazioni di produttori aspiranti al riconoscimento;
considerato che:
- le organizzazioni di produttori sono state successivamente disciplinate con decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, il quale ha fissato in cinque il numero minimo di associati e in euro 3.000.000 il volume minimo di produzione commercializzata;
- a seguito della concertazione in sede di Conferenza Stato-regioni, il Ministro per le politiche agricole e forestali ha stabilito definitivamente, con decreto 12 febbraio 2007, n. 85, i requisiti minimi per le organizzazioni di produttori, fissando, relativamente al comparto suinicolo, in cinque il numero minimo di associati e in euro 1.000.000 o il 3 per cento della produzione regionale il volume minimo di produzione commercializzata;
valutato che:
- con delibera n. 27/16 del 17 luglio 2007, la Giunta regionale ha emanato le proprie direttive per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, così come previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2005, il quale attribuisce alle regioni il potere di stabilire requisiti minimi più elevati di quelli stabiliti dallo Stato;
- la delibera di cui sopra, relativamente al comparto suinicolo, fissa in cento il numero minimo di associati e in euro 3.000.000 il volume minimo di produzione commercializzata;
appreso che la Giunta regionale avrebbe recentemente modificato la delibera n. 27/16 riducendo a 50 il numero minimo di associati e a euro 1.500.000 il volume minimo di prodotto commercializzato;
sottolineato che:
- alla luce di quanto illustrato in premessa, i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale risultano eccessivi in raffronto alle caratteristiche peculiari del comparto suinicolo sardo, che già in passato ha subito ingenti danni economici dovuti all'impossibilità di ottenere il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nonostante i requisiti minimi fossero inferiori a quelli attualmente fissati dalla Regione;
- il comparto suinicolo sardo si trova a fare i conti con il perdurare del fenomeno dell'importazione illegale di bestiame da macello e con le periodiche recrudescenze della peste suina africana, con conseguenti, gravi ripercussioni sulla capacità produttiva delle aziende e sul valore di mercato della produzione;
- tali problemi, oltre a rendere più difficile il rispetto dei requisiti minimi fissati dalla Giunta regionale per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, causano danni economici gravissimi al comparto, che saranno ulteriormente aggravati dalla perdita dei contributi alle organizzazioni di produttori, i quali vengono corrisposti solo in seguito al riconoscimento delle organizzazioni da parte della Regione,
chiedono di interrogare l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale affinché riferisca:
1) per quali ragioni la Giunta regionale ha ritenuto di fissare in 50 il numero minimo di produttori associati e in euro 1.500.000 il volume minimo di produzione commercializzata per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori del comparto suinicolo e sulla base di quali dati ritiene che tali requisiti siano realisticamente compatibili con le dimensioni del comparto suinicolo sardo;
2) quali misure la Giunta regionale intende adottare al fine di revocare la delibera n. 27/16 del 17 luglio 2007 o, in alternativa, di rettificarla rimodulando i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori del comparto suinicolo.
Cagliari, 17 ottobre 2007