CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1026/A

INTERROGAZIONE CAPELLI - RANDAZZO Alberto - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio, con richiesta di risposta scritta, sui requisiti per le nomine dei direttori amministrativi delle azienda ASL.

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I sottoscritti,

visto:
- l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il quale prevede che il direttore amministrativo deve avere svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione;
- altresì, l'articolo 14 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, secondo cui il direttore amministrativo deve avere svolto, per poter essere nominato, una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa prestata per almeno cinque anni in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione;

richiamata la propria interrogazione n. 345/A del 4 ottobre 2005, nella quale era stata segnalata l'illegittimità della nomina dei direttori amministrativi delle ASL n. 8 di Cagliari e n. 4 di Lanusei, in quanto privi di una comprovata esperienza nella direzione tecnica o amministrativa maturata in enti o strutture sanitarie;

preso atto che l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con nota del 6 dicembre 2005, prot. n. 2313/Gab, rispondendo alla predetta interrogazione, ha ribadito la legittimità delle nomine dei direttori amministrativi, sul rilievo che "la lettura congiunta della normativa nazionale e regionale ... giustificano la nomina di un direttore amministrativo che abbia una comprovata esperienza nella direzione tecnica o amministrativa maturata in enti anche non sanitari";

rilevato che, peraltro, con la medesima nota, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ritenendo meritevoli di attenzione le argomentazioni contenute nella menzionata interrogazione, ha assicurato che, tramite il Ministero della salute, sarebbe stato chiesto, sul punto, un parere al Consiglio di Stato in sede consultiva;

considerato che le argomentazioni esposte nella citata nota assessoriale del 6 dicembre 2005 per giustificare la legittimità delle nomine dei direttori amministrativi delle ASL n. 8 e n. 4 non sono affatto convincenti ed anzi sono smentite dalla giurisprudenza amministrativa, che ha sempre affermato che, tra gli altri, è requisito indispensabile per la nomina del direttore amministrativo l'avere diretto, in posizione apicale, enti o strutture aventi carattere sanitario poiché, diversamente da quanto si legge nella nota assessoriale del 6 dicembre 2005:
- gli aggettivi qualificativi (sanitarie, pubbliche e private) concordano con il genere grammaticale dell'ultimo sostantivo elencato (strutture), ma si riferiscono logicamente a tutti i termini dell'elenco e quindi anche agli enti;
- non è pensabile che per l'aspirante direttore amministrativo di un'azienda avente carattere sanitario il legislatore ritenga qualificata una pregressa esperienza di direzione maturata in strutture pubbliche e private solo a condizione che esse si configurino come sanitarie, mentre non si ravviserebbe l'utilità di tale condizione ove l'esperienza sia maturata in un ente di qualsiasi tipo (sanitario o no, pubblico o privato);

rammentato, comunque, che l'Assessore, nella nota del 6 dicembre 2005, si era impegnato a chiedere al Consiglio di Stato in sede consultiva, tramite il Ministero della salute, un parere in ordine all'interpretazione da dare alla sopra richiamata normativa;

rilevato che, nelle sedute consiliari del 21 luglio 2006, n. 210 e n. 211, in sede di discussione del contenuto dell'articolo 10 del disegno della legge regionale n. 10 del 2006 e dei relativi emendamenti, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ha confermato che avrebbe dato priorità alla questione relativa ai requisiti per la nomina dei direttori amministrativi delle aziende ASL;

considerato che, ad oggi, non è pervenuto ai sottoscritti il parere del Consiglio di Stato in sede consultiva reso sulla questione di cui sopra,

chiedono di interrogare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per conoscere:
1) se, e in quale data, è stato chiesto al Ministero della salute di formulare al Consiglio di Stato un parere sull'interpretazione da dare alla normativa sopra richiamata in ordine ai requisiti necessari per poter essere nominati direttori amministrativi;
2) se, e in quale data, il Ministero della salute ha formulato la predetta richiesta di parere;
3) se, e in quale data, il Consiglio di Stato in sede consultiva ha reso il menzionato parere;
4) quali provvedimenti intenda adottare nel caso in cui sia confermato che i direttori amministrativi delle ASL n. 8 di Cagliari e n. 4 di Lanusei non siano in possesso di tali requisiti.

Cagliari, 4 ottobre 2007