CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 891/A

INTERROGAZIONE VARGIU - PISANO - DEDONI - CASSANO, con richiesta di risposta scritta, sull'acquisizione di personale interinale da parte della ASL n. 8 di Cagliari.

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I sottoscritti,

considerato che:
- la ASL n. 8 di Cagliari, a seguito di regolare gara d'appalto, con atto n. 170 del 14 marzo 2006, aveva affidato per un anno all'Agenzia Interitalia il compito di fornire il personale sanitario infermieristico interinale, cat. D;
- risulta che, prima della scadenza di tale contratto di fornitura, in data 29 dicembre 2006, la ASL n. 8 di Cagliari, invece di predisporre l'autorizzazione del regime di prorogatio sulla gara in essere, abbia adottato con propria deliberazione n. 1018 la scelta di fornirsi di personale interinale da altra agenzia, anche per la qualifica infermieristica, aderendo ad altra gara espletata dalla ASL n. 1 di Sassari,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere se:
1) la ASL n. 8 abbia presentato all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale un piano dettagliato concernente le proprie carenze di professionalità nelle figure di categoria A, B, BS, C e D, dal quale sia possibile evincere le complessive esigenze per le quali si propone l'utilizzo di sostituzioni temporanee per il tramite di agenzie di lavoro interinale;
2) la ASL n. 8 abbia presentato all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale un piano dettagliato delle azioni concorsuali e di selezione del personale che intende porre in essere per dotarsi del personale di cui è attualmente carente;
3) nel frattempo, la decisione di aderire alla gara espletata dalla ASL n. 1 per la somministrazione temporanea di lavoro, senza che tale possibilità fosse esplicitamente prevista nel bando di gara della stessa ASL n. 1 e in assenza di precise indicazioni da parte della Regione sulle opportunità e sui motivi che consentono il ricorso a tale possibilità, non configuri una violazione del principio della certezza del diritto, rischiando di introdurre pericolosi margini di aleatorietà nell'obbligo delle aziende di ricorrere a gare d'appalto e nel principio di aggiudicazione delle singole gare;
4) non ritengano che tale sostituzione della azienda fornitrice del personale possa essere causa di difficoltà nel rinnovo del personale interinale che faticosamente viene professionalizzato nei reparti, in delicati e specifici ruoli di equipe, creando situazioni di disagio nell'assistenza che sarebbero assolutamente ingiustificate per un regime temporaneo, come quello che normalmente riguarda le prorogatio;
5) la ASL n. 8 intenda bandire una propria gara d'appalto per la somministrazione delle figure professionali interinali di cui alla delibera 1018 del 29 dicembre 2006 e, eventualmente, quali siano i tempi previsti per l'indizione di tale gara.

Cagliari, 19 giugno 2007