CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 883/A
INTERROGAZIONE SCARPA, con richiesta di risposta scritta, sulla restituzione di 60 miliardi di lire agli agricoltori sardi da parte della Regione.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- negli anni scorsi la Regione ha preteso che 5.000 imprenditori agricoli le restituissero sessanta miliardi di vecchie lire di contributi in conto interessi su mutui che già aveva loro erogato ai sensi della legge regionale n. 44 del 1988;
- il Presidente della Repubblica ha recentemente accolto il ricorso presentato da 72 agricoltori che avevano denunciato la illegittimità di quella richiesta di restituzione;
- la Regione Autonoma della Sardegna nel 1988 ha approvato la legge regionale n. 44, che all'articolo 5 prevede il concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui a tasso agevolato per il ripianamento di passività esistenti a carico delle aziende agricole sarde, mutui tesi a favorire la ricostituzione della liquidità delle aziende agricole che in quel periodo attraversavano una difficile situazione finanziaria a causa di circostanze avverse;
- l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ha proceduto a produrre le direttive di applicazione della legge e la modulistica necessaria alla richiesta degli aiuti;
- gli imprenditori agricoli, prevalentemente negli anni intercorrenti tra il 1992 ed il 1994, hanno presentato domanda ed ottenuto il regolare decreto di concessione dell'aiuto;
- la Regione non ha mai notificato all'Unione europea il regime di aiuto;
- dopo richiami e richieste di chiarimento, la Commissione europea ha adottato la decisione n. 97/612/CE del 16 aprile 1997, per la quale l'applicazione dell' articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1988 è illegale e costituisce una violazione del Trattato istitutivo dell'Unione europea per violazione del principio della libera concorrenza;
- conseguentemente, la Commissione europea ha imposto all'Italia di abolire gli aiuti e di recuperare gli aiuti già erogati chiedendone il rimborso ai beneficiari;
- nel 2001 circa 5.000 imprenditori agricoli si sono visti recapitare da parte della Regione un'ingiunzione a procedere al rimborso dei contributi che erano stati loro erogati, per un totale di circa 60 miliardi delle vecchie lire;
- gli imprenditori agricoli hanno in questi anni restituito quelle somme, facendo sacrifici difficilmente immaginabili da parte dei burocrati e politici regionali che hanno a suo tempo omesso di notificare la legge regionale all'Unione europea;
- il 18 marzo del 2002 72 agricoltori e pastori della Provincia di Sassari hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro i decreti con i quali venivano disposte le revoche dei precedenti provvedimenti che concedevano le somme a titolo di concorso in interessi di mutuo;
- il Presidente della Repubblica, richiamando il parere del Consiglio di Stato - Sezione II n. 1111/2003 adottato nell'adunanza del 26 gennaio 2005, ha emesso un proprio decreto datato 24 ottobre 2005, con il quale ha dichiarato fondato il ricorso;
- secondo il Presidente della Repubblica ed il Consiglio di Stato, i provvedimenti con i quali la Regione ha richiesto la restituzione dei contributi agli agricoltori sono illegittimi "in quanto contrastanti con il principio generale della tutela dell' affidamento";
- i motivi che fondano la decisione sono espliciti nell'individuare nella Regione la responsabile delle omissioni e mancanze che hanno portato ai disagi gravissimi inferti agli imprenditori agricoli interessati; si legge infatti nel citato decreto del Presidente della Repubblica, che "in via di massima non è contestata la sussistenza dell'obbligo di ripetizione degli aiuti di Stato illegittimamente concessi come logica conseguenza della constatazione della incompatibilità dell'aiuto con le norme del Trattato, tuttavia si evidenzia che nel caso in cui l'amministrazione abbia colposamente ingenerato nell'impresa beneficiaria, il ragionevole affidamento circa la legittimità dell'aiuto, tale obbligo viene meno, essendo prevalente il principio di tutela dell'affidamento stesso, vigente anche nell'ordinamento comunitario. È indubbio, nella fattispecie, che l'amministrazione sia stata colpevolmente negligente in quanto non solo è venuta meno all'obbligo sancito dall'articolo 93 paragrafo 3 del Trattato, di notificare le misure di aiuto nella fase del progetto, ma anche perché le ha messe in esecuzione senza che la Commissione avesse potuto pronunciarsi in proposito. Questa negligenza, come riconosciuto nella citata decisione n. 97/612/CE, non avrebbe impedito alla Commissione di effettuare a posteriori l'accertamento della compatibilità della legge, che aveva introdotto le misure di agevolazione, con la normativa comunitaria in materia di aiuti alle aziende agricole in difficoltà, ma esponeva, senz'altro, al rischio di una valutazione negativa circa tale incompatibilità (come in effetti è stato, perché le giustificazioni avanzate a posteriori dall' Italia non sono state "documentate da dati precisi").
L'Amministrazione avrebbe dovuto evidenziare, nei provvedimenti di concessione, l'esistenza di tale rischio (dipendente dalla scelta dell'Amministrazione di non osservare la procedura prevista dall'articolo 93 del Trattato) e, quindi, il carattere precario degli aiuti, vale a dire la possibilità che essi fossero soggetti a restituzione.
Questo obbligo di preventiva informazione avrebbe dovuto essere osservato in applicazione del principio di buon andamento sancito dall'articolo 97 della Costituzione in armonia con la disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 secondo cui "la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le ragioni dell'Amministrazione, in relazione alla risultanze dell'istruttoria".
L'Amministrazione non ha dato alcuna prova di aver adempiuto al predetto obbligo nei confronti dei beneficiari e questa circostanza è sufficiente per riconoscere che il comportamento seguito è stato tale da ingenerare negli stessi il ragionevole affidamento circa la legittimità dell'aiuto, non potendosi presumere negli imprenditori agricoli un livello di preparazione giuridica idonea a porre in dubbio la correttezza dei provvedimenti amministrativi e, in particolare, a far supporre la precarietà dell'aiuto conseguente alla mancata corrispondenza tra la legge regionale applicata e le procedure comunitarie, qualora tale elemento non sia stato evidenziato dai provvedimenti medesimi.
In altri termini esula dalla normale diligenza e capacità professionale di un imprenditore agricolo effettuare valutazioni circa la portata degli effetti amministrativi che non risultino chiaramente dagli stessi.
Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie la Sezione ritiene, pertanto, che sussistano le circostanze di carattere eccezionale per le quali il beneficiario dell' aiuto illegittimamente concesso ha potuto fondare il proprio affidamento sulla natura regolare dell'aiuto e possa, conseguentemente, opporsi alla sua ripetizione.
Per le ragioni indicate si ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e che per l'effetto siano impugnati gli atti impugnati.";
- i 72 imprenditori agricoli di cui è stato accolto il ricorso da tempo sollecitano una presa di posizione della Regione sulla vicenda, senza alcun esito;
- l'immediata restituzione delle somme indebitamente pretese dai 72 ricorrenti da parte della Regione è doverosa sul piano giuridico;
- resta aperta la questione circa le intenzioni della Regione nei riguardi degli altri oltre 4.900 imprenditori agricoli che, pur non avendo fatto ricorso al Presidente della Repubblica, hanno subito gli stessi comportamenti da parte dell'Amministrazione e rispetto ai quali deve in ogni caso essere assunta una precisa posizione,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere se:
1) quando la Regione autonoma della Sardegna intenda osservare il decreto del Presidente della Repubblica italiana meglio sopra indicato, restituendo ai 72 imprenditori agricoli ricorrenti le somme delle quali è stata a suo tempo pretesa la restituzione con gli accessori di legge;
2) quando la Regione autonoma della Sardegna, riconoscendo la validità dei generali principi contenuti nel citato decreto del Presidente della Repubblica italiana, intenda applicare gli stessi principi a tutti i restanti circa 5.000 imprenditori agricoli cui a suo tempo venne richiesta la restituzione dei contributi.
Cagliari, 12 giugno 2007