CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 864/A
INTERROGAZIONE LA SPISA - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - PETRINI - PILERI - RASSU - SANJUST, con richiesta di risposta scritta, sulle agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio, in base alla legge regionale n. 9 del 2002, e in particolare su quanto accaduto alla società Ro.An.Gel snc, prima inserita in graduatoria, poi esclusa per una interpretazione restrittiva da parte dell'ente istruttore.
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I sottoscritti,
preso atto che:
- è vigente in Sardegna la legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle im-prese nel comparto del commercio);
- nel periodo compreso fra il 10 settembre e il 31 dicembre 2003 era consentito presentare istanza alla Regione al fine di usufruire delle agevolazioni previste dalla citata legge;
- in virtù di tale normativa, la società Ro.An.Gel snc, in data 30 settembre 2003, inoltrò alla Regio-ne la domanda per la concessione del contributo agevolato;
- di seguito l'Assessorato del turismo, artigianato e commercio rese noto il raggruppamento tempo-raneo d'imprese (RTI), con capogruppo il Banco di Sardegna, che si aggiudicò il servizio relativo all'ottenimento dei benefici previsti, precisando che la documentazione richiesta andava presenta-ta alla società capogruppo nei trenta giorni compresi fra il 20 aprile e il 19 maggio 2006;
- il 20 aprile 2006 la società Ro.An.Gel snc inoltrò quanto richiesto dal bando, a conferma della ri-chiesta di cui sopra, scegliendo la Banca Intesa San Paolo quale ente istruttore fra quelli compo-nenti il RTI;
rilevato che:
- in data 14 dicembre 2006 una comunicazione del direttore di Confcommercio di Cagliari (prot. 425/2006) comunicava alla società Ro.An.Gel snc che la sua "istanza risulta istruita positivamen-te e inserita nella graduatoria in posizione utile ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione richie-sta";
- la stessa nota precisava che il completamento dell'istruttoria tecnico-economica veniva effettuato a seguito dell'invio al Banco di Sardegna di ulteriore documentazione prevista dalla Regione, en-tro la data del 13 gennaio 2007;
- in data 5 gennaio 2007, infatti, la società Ro.An.Gel snc inviò al Banco di Sardegna la documen-tazione richiesta;
- a seguito dell'istruttoria disposta dalla Regione, la società Ro.An.Gel snc risultava inserita al nu-mero 2370 della graduatoria finale;
- in data 11 aprile 2007 alla Ro.An.Gel snc giunge una comunicazione della Banca Intesa San Pao-lo Spa attraverso la quale si comunicava che la domanda inoltrata per il contributo non era am-missibile in quanto il programma d'investimento, presentato, prevedendo l'acquisto di automezzi, non era in linea con l'articolo 6 delle direttive e criteri d attuazione della legge regionale n. 9 del 2002, che indica che "possono beneficiare dei contributo per l'acquisto di automezzi strettamente inerenti l'attività commerciale esclusivamente gli esercenti il commercio ambulante, gli agenti e i rappresentanti di commercio";
considerato che:
- la Ro.An.Gel snc, quando presentò la domanda nel 2003, si trovava nelle condizioni previste dal-l'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002, avendo tutti i requisiti previsti per i beneficiari, cioè quelli previsti ai commi a) commercio al dettaglio, in sede fissa o ambulante e all'ingrosso, e c) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Ro.An.Gel. snc, infatti, svolge attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari comun-que conservati, pasticceria conservata, gelati confezionati, dolciumi conservati, vale a dire, som-ministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante contratto di concessione in esclusiva per la società Unilever Spa;
rimarcato che:
- la Ro.An.Gel. snc, nel 2004, acquistò il primo automezzo dotato di cella frigorifera per il traspor-to dei prodotti;
- a seguito del positivo ingresso in graduatoria, la Ro.An.Gel. snc ha provveduto ad acquistare un secondo automezzo dotato di cella frigorifera e all'assunzione di due dipendenti, confidando sul-l'agevolazione del finanziamento richiesto disposto dalla legge regionale n. 9 del 2002;
verificato che:
- nelle direttive e nei criteri di attuazione della già citata legge, all'articolo 6 "spese ammissibili", dopo il punto e), si specifica che: "Rientrano tra le attrezzature agevolabili gli automezzi stretta-mente inerenti all'attività commerciale. Possono beneficiare del contributo per tale categoria di beni esclusivamente gli esercenti il commercio ambulante, gli agenti ed i rappresentanti di com-mercio";
- con queste motivazioni la Ro.An.Gel. snc, non essendo inquadrabile fra queste categorie, è stata esclusa dal finanziamento, nonostante abbia avuto parere favorevole all'atto dell'istruttoria regio-nale;
- le spese effettuate dalla società in oggetto sarebbero del tutto legittime, in quanto la Ro.An.Gel. snc ha acquistato attrezzature mobili nuove di fabbrica che non possono essere definite automez-zi, bensì sarebbero classificabili come beni mobili strumentali alla propria attività lavorativa che costituiscono il proprio deposito e senza i quali non si potrebbe operare;
- gli automezzi acquistati vengono definiti autocarri ad uso specifico;
appurato che:
- l'ente istruttore avrebbe applicato le direttive e i criteri di attuazione della legge regionale n. 9 del 2002 in maniera estremamente restrittiva, adducendo motivazioni che potrebbero risultare con-traddittorie fra quanto rilevato nella fase istruttoria tecnico-economica della Regione e l'esito ne-gativo emesso dalla Banca Intesa San Paolo Spa;
- l'esclusione della società in oggetto, potrebbe risultare dannosa per l'economia e lo sviluppo della stessa che, avendo fatto affidamento su una legge regionale emanata per stimolare e incentivare la ristrutturazione, l'ammodernamento, lo sviluppo, la riqualificazione e l'efficienza delle strutture distributive, ha assunto impegni concreti e onerosi anche sulla base delle comunicazioni riguar-danti l'esito positivo dell'istruttoria e l'inserimento in graduatoria in posizione utile ai fini dell'ot-tenimento dell'agevolazione richiesta,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio per conoscere:
1) se, alla pari del caso in oggetto, siano state segnalale altre situazioni analoghe che denuncerebbe-ro una interpretazione restrittiva della legge regionale n. 9 del 2002 e delle direttive e criteri di at-tuazione da parte dell'ente istruttore, in difformità su quanto precedentemente giudicato da chi preposto alla redazione della graduatoria;
2) quali iniziative intendono adottare al fine di rendere più estensiva l'interpretazione della normati-va, così da soddisfare quante più società e aziende che hanno come unico scopo quello di miglio-rare la condizione societaria, creare sviluppo e nuovi posti di lavoro;
3) se non ritengano fornire al RTI più esplicite direttive e criteri onde fugare dubbi e perplessità ri-guardo l'assegnazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 9 del 2002.
Cagliari, 24 maggio 2007