CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 855/A
INTERROGAZIONE RASSU, con richiesta di risposta scritta, sul blocco delle agevolazioni concesse dalla legge regionale 21 maggio 2002, n. 9, per il comparto del commercio, relativo al settore della frutta e verdura e macellerie, nonché sull'insufficienza dei fondi per far fronte agli incentivi richiesti.
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Il sottoscritto,
premesso che è venuto a conoscenza che, per disposizione emanata dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio sono state bloccate le agevolazioni previste dalla legge regionale n. 9 del 2002 per il comparto del commercio, relativamente alla vendita (in sede fissa ed ambulante) al minuto di frutta e verdura e per le macellerie;
atteso che:
- la legge succitata concede incentivazioni sia per le imprese commerciali a sede fissa che per quelle che esercitano il commercio ambulante;
- non sono ritenute ammissibili le motivazioni che l'Assessorato adduce a giustificazione del blocco medesimo;
- il riferimento alla normativa europea, trattato CE per gli aiuti "de minimis", non appare applicabile, poiché lo stesso trattato e precisamente gli articoli 87 e 88 ai quali fa riferimento il regolamento CE n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004, riguarda specificatamente il settore produttivo agricolo: di fatto l'articolo 2, comma 1, integrato con l'articolo 4 del regolamento CE n. 1998/2006 definisce "impresa del settore agricolo" le imprese dedite alla sola "produzione" eliminando dal concetto la "trasformazione e commercializzazione" dei prodotti, di conseguenza imputabili ai settori artigianali, industriali e commerciali, non obbligatoriamente legate alla produzione agricola primaria;
considerato che:
- il regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 è decaduto a far data dal 31 dicembre 2006, seppur ritenuto possibilmente applicabile sino al 30 giugno 2007;
- il regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, detta norme di applicazione degli articoli 87 e 88 sugli aiuti di importanza minore "de minimis", in sostituzione del regolamento n. 69/2001, ormai superato;
- il paragrafo 1 di detto regolamento, citando l'esperienza acquisita in sede applicativa, cita testualmente: "risulta opportuno rivedere alcune delle condizioni previste dal regolamento CE n. 69/2001 e sostituire detto regolamento";
- al paragrafo 3, lo stesso regolamento, in modo specifico e solo esclusivamente per il settore agricolo, cita ancora: "Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al settore della produzione primaria di prodotti agricoli... ecc.";
- ancora al paragrafo 4 e 5 il regolamento, evidenziando il concetto di trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, precisa che il medesimo non potrebbe applicarsi "agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati";
verificato che:
- all'articolo 1 (campo di applicazione) lo stesso regolamento esclude (al punto C) gli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi:
a) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo ed al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi nel mercato dalle imprese interessate;
b) quando l'aiuto è subordinato al fatto che venga parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; evidenziando quindi che le esclusioni in materia di incentivazione non riguardano il comparto del commercio, ma solo quello agricolo nelle fasi di prima trasformazione e commercializzazione all'interno del comparto stesso, o nella prima vendita ai soggetti che si forniscono dai produttori primari;
- per la maggior parte i prodotti esitati sia al minuto che in sede ambulante (frutta e verdura) provengono, purtroppo, da altri paesi, e non, purtroppo ancora, dalla nostra agricoltura;
constatato che:
- a parere del sottoscritto, quindi, quanto esposto e regolamentato nella normativa europea è riferito solo ed esclusivamente al comparto agricolo e non al comparto commerciale;
- di fatto, in base a detto regolamento, gli aiuti non sono concedibili quando si riferiscono direttamente a prodotti acquistati da produttori primari e solo quando a questi viene trasferito lo stesso aiuto (regolamento n. 1998/2006);
- gli investimenti proposti dalle imprese commerciali a valere nella legge regionale n. 9 del 2002 nulla hanno a che vedere con il concetto precisato dal regolamento CE n. 1998/2006 che, di fatto, ha rettificato quanto riportato nel regolamento CE n. 69/2001; se così non fosse sarebbero incompatibili tutti gli aiuti ed incentivazioni rivolti verso il comparto artigianale ed industriale operanti nei settori specifici agro-zootecnici (vedasi caseifici, panifici, industria conserviera, ecc.) che operano su prodotti rivenienti dall'attività agricola e zootecnica,
chiede di interrogare l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio e il Presidente della Regione affinché vengano:
1) ammesse alle provvidenze della legge regionale n. 9 del 2002 e successive modificazioni, le imprese commerciali operanti nella rivendita al minuto di carni, e di frutta e verdura (per queste ultime sia in sede fissa che ambulante);
2) incentivati gli investimenti dalle stesse imprese proposti a finanziamento a valere sulla stessa legge, semprechè istruiti positivamente dal punto di vista economico e patrimoniale dagli Istituti di credito convenzionati;
3) sbloccate le richieste di finanziamento presentate dalle imprese del comparto succitate, eventualmente esaminate con esito negativo in base alle disposizioni emanate dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio in precedenza menzionate e riammesse al godimento delle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2002;
4) sufficientemente incrementate le risorse finanziarie inerenti le incentivazioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2002, sino a coprire le richieste di finanziamento presentate dalle imprese commerciali stante il ritardo di ben 5 anni con il quale viene data attuazione alla legge stessa.
Cagliari, 12 maggio 2007