CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 820/A
INTERROGAZIONE CONTU - LICANDRO - PETRINI - PILERI - RASSU, con richiesta di risposta scritta, sulla delibera adottata dalla Giunta regionale della Sardegna n. 11/13 del 20 marzo 2007 e sul decreto del Presidente della Regione n. 35 del 26 marzo 2007.
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I sottoscritti,
verificato che su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali finanze ed urbanistica, la Giunta regionale ha deliberato di nominare commissari liquidatori delle comunità montane i presidenti in carica al momento della soppressione dei predetti enti;
visto che la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, articolo 4, comma 2, prevede che "non possono essere nominati commissari gli amministratori dell' ente soggetto a commissariamento";
considerato che la delibera della Giunta regionale m. 11/13 del 20 marzo 2007 stabilisce che l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica evidenzia che il 23 marzo 2007, decorsi i termini previsti dalla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, le Comunità montane della Sardegna risultano sciolte "ope legis";
verificato che:
- la richiamata legge regionale n. 12 del 2005, all'articolo 11, comma 2, statuisce che "Sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, i presidenti delle Comunità montane comunicano all'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica:
a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
b) la situazione di bilancio;
c) l'elenco dei procedimenti in corso;
d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definire la posizione giuridica";
- l'articolo 11, comma 3, della citata legge prevede che "qualora i presidenti delle Comunità montane non provvedano entro il termine, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta";
rilevato che
- l'atto di nomina adottato con decreto del Presidente della Regione costituisce un atto illegittimo ed in aperto contrasto normativo con il disposto contenuto nella legge regionale n. 13 del 2005, articolo 4, comma 2;
- tale contrasto si evince ictu oculi anche dal raffronto con quanto indicato dall'articolo 11, commi 3 e 4, della legge regionale n. 12 del 2005,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per conoscere:
1) se i presidenti in pectore prima della scadenza, prevista dalla legge regionale n. 12 del 2005, articolo 11, comma 1, hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge medesima;
2) perché la delibera di Giunta è stata adottata in scadenza dei termini determinando un ritardo nell'adozione del decreto di nomina dei commissari straordinari liquidatori e creando di fatto una "vacatio";
3) essendo la proposta di nomina dei commissari straordinari liquidatori attribuita in delibera all'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, in riferimento a quale norma sia stata elaborata la proposta, verificato che la delibera 11/13 del 20 marzo 2007 e il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 35 del 26 marzo 2007 non la propongono;
4) se sia congruo e opportuno procedere ad attribuire un incarico a soggetti non legittimati a rappresentare un ente per il quale la stessa legge impone la nomina di commissari ad acta;
5) se la volontà dell'Esecutivo sia ancora quella di applicare una norma che prevede lo scioglimento delle comunità montane e pertanto dare piena esecuzione alla legge regionale n. 12 del 2005, ovvero quello di adottare, attraverso un atto d'imperio, un provvedimento, quello della nomina, destituito di ogni fondamento giuridico;
6) se alla luce del palese contrasto normativo, sia nelle volontà del Presidente della Regione adottare un atto di revoca del decreto sopra richiamato al fine di dare luogo ad una corretta operatività ed efficacia della norma.
Cagliari, 29 marzo 2007