CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 796/A
INTERROGAZIONE PISANO, con richiesta di risposta scritta, sugli incarichi di direzione di struttura semplice dell'Unità operativa dei consultori e di direzione di struttura complessa dell'Ufficio di direzione presso la ASL n. 6 di Sanluri.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- il direttore generale della ASL n. 6 di Sanluri con delibera n. 1622 del 5 ottobre 2006 ha attribuito alla dott.ssa Marina Manca, medico libero professionista di medicina generale l'incarico di "direzione di struttura semplice dell'Unità operativa dei consultori" con una retribuzione annua di oltre 78.000 euro;
- e con delibera n. 1737 del 28 dicembre 2006 al dott. Giuseppe Ottaviani, medico chirurgo (dipendente a tempo indeterminato della ASL di Carbonia), l'incarico di "direzione del servizio avente valenza di struttura complessa denominata Ufficio di direzione generale" con una retribuzione annua di oltre 128.000 euro;
accertato che per l'affidamento di entrambi gli incarichi si è proceduto utilizzando l'articolo 15 septies, primo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
verificato che il primo comma dell'articolo 15 septies (Contratti a tempo determinato) prevede il conferimento di "incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico" ma non prevede il conferimento di incarichi di direzione di struttura semplice o complessa;
constatato che l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura semplice o complessa è espressamente normata dall'articolo 15 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, oltre che dal CCNL;
considerato che:
- le funzioni di consulenza specialistica espletate dagli uffici di staff all'interno dell'ufficio di direzione prevedono varie specificità professionali ad esclusione però di quelle mediche;
- due corsi di perfezionamento post laurea in "Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari" e "Direzione gestionale delle strutture sanitarie" non trasformano un medico chirurgo in un laureato di "particolare e comprovata qualificazione professionale", come citato e richiesto dall'articolo 15 septies, nelle materie di competenza degli uffici di staff ovvero sistemi informativi, relazioni esterne, controllo gestione e sviluppo aziendale;
- il terzo comma dell'articolo15 septies prevede che il trattamento economico sia determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale;
preso atto che:
- per l'istituzione nonché l'affidamento della struttura semplice dell'Unità operativa dei consultori non è stato chiesto alcun parere al direttore della struttura complessa del Servizio materno infantile a cui facevano capo i consultori;
- prima dell'attuale affidamento la direzione di struttura complessa dell'ufficio di direzione non aveva valenza dipartimentale e per tale motivo il dirigente precedentemente incaricato non percepiva alcuna indennità a questa valenza dovuta;
verificato che, in entrambi i casi:
- la dott.ssa Manca ed il dott. Ottaviani (già dirigente di struttura semplice nell'Ufficio di staff della Direzione generale - ASL n. 7, Carbonia) non hanno neppure il requisito previsto dal già citato primo comma dell'articolo 15 septies che prevede "una esperienza acquisita di almeno 5 anni in funzioni dirigenziali apicali" ossia di direzione di struttura complessa o superiore;
- nel compenso annuo è concessa una maggiorazione imputata alla arbitraria attribuzione di valenza dipartimentale degli incarichi affidati (incremento articolo 39 CCNL 8 giugno 2000);
accertato altresì che:
- nell'organico aziendale sono presenti dirigenti con i requisiti ed i titoli per poter ricoprire gli incarichi di cui trattasi;
- l'affidamento a dirigenti interni, come previsto dall'attuale normativa, avrebbe comportato un costo aggiuntivo (relativo alla sola indennità di direzione di struttura semplice o complessa) di circa 60.000 euro totale per i due incarichi contro i 78.000+128.000=206.000 euro/anno con un notevole risparmio economico,
chiede di interrogare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per:
1) chiarire definitivamente e con trasparenza la sua posizione relativamente all'uso ed abuso indiscriminato dell'articolo 15 septies (Contratti a tempo determinato) del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 ed in particolare se ritiene ammissibile e legalmente lecito assegnare con questa procedura incarichi di direzione di struttura semplice e complessa eludendo le modalità e la verifica di possesso dei necessari requisiti prescritti dalla normativa vigente;
2) sapere se ritiene che l'assegnazione di questi incarichi a dirigenti esterni invece che a dirigenti appartenenti all'Azienda in possesso dei necessari requisiti e titoli professionali costituisca un inutile spreco di danaro pubblico;
3) sapere se non ritenga che questa politica di grande discrezionalità mortifichi professionalmente i dirigenti dell'Azienda demotivandoli dal loro lavoro;
4) sapere se ritenga che possano essere operati scambi di specifici ruoli professionali unicamente in virtù di titoli conseguiti con la frequenza di corsi post-laurea in materie non attinenti al titolo di laurea posseduto;
5) sapere se ritenga che il calcolo della retribuzione concessa per i due incarichi di cui trattasi sia corretto e debba includere anche maggiorazioni non dovute (incremento articolo 39 CCNL 8 giugno 2000) e comunque mai applicate nei confronti dei dirigenti dell'Azienda;
6) conoscere quali atti intenda adottare e quali iniziative intenda assumere per intervenire presso il Direttore generale della ASL n. 6 di Sanluri al fine di sanare tutte le riferite illegalità.
Cagliari, 19 marzo 2007