CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 700/A

INTERROGAZIONE PORCU - CORDA - UGGIAS, con richiesta di risposta scritta, sulle opere in corso in località Capo Figari, nel comune di Golfo Aranci.

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I sottoscritti,

premesso che sono attualmente in corso di esecuzione i lavori di realizzazione di una strada asfaltata, in località Capo Figari, che andrà a sostituire l'esistente mulattiera di grande interesse storico e panoramico, e che tali interventi, voluti dal Comune di Golfo Aranci, prevedono anche la realizzazione di altre opere infrastrutturali (due gabbiotti in legno, piazzole di sosta, muretti in pietra locale, ecc.) e l'allargamento del sedime della carreggiata;

considerato che:
- l'area in questione riveste un'eccezionale importanza ambientale e paesaggistica, attestata anche dal riconoscimento dello status di "riserva naturale integrale" secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 31 del 1989, e costituisce un Sito di importanza comunitaria (codice ITB010009), oltre a rientrare nella zona H di tutela integrale del Piano urbanistico comunale (PUC) di Golfo Aranci, e tra le zone soggette a vincolo paesaggistico in ottemperanza al testo unico n. 42 del 2004;
- la già notevole importanza scientifica del promontorio di Capo Figari, data soprattutto dalla presenza di rare specie floristiche e faunistiche, si è recentemente arricchita a seguito dell'insediamento di una colonia di mufloni, i quali verrebbero minacciati nella loro sopravvivenza dall'intervento descritto, e risulterebbero senz'altro compromessi la valorizzazione dell'intero sito sul piano ambientale e l'importante, innegabile richiamo turistico;
verificato che la progettazione degli "Interventi di valorizzazione dell'Area naturale protetta di Capo Figari" ha ottenuto l'autorizzazione dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - Ufficio tutela del paesaggio di Sassari, in data 8 novembre 2005, e dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente - Servizio conservazione della natura e degli habitat, successivamente alla presentazione di valutazione di incidenza, in data 22 settembre 2005;

vista la legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, che sottopone a misure di salvaguardia totale i territori costieri ricompresi entro la linea dei 2.000 metri dal mare (articolo 3) fino all'approvazione del Piano paesaggistico;

visto il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge regionale n. 8 del 2005, che faceva salvi gli interventi nei territori dei comuni dotati di PUC;
viste le norme tecniche di attuazione del PUC di Golfo Aranci, che al paragrafo 16.1.3. "subzona H3 di riserva naturale Capo Figari", stabiliscono il divieto di apportare ogni tipo di alterazione al sito, e fissano un indice "00" di fabbricazione, rimandando al piano della riserva che definisce gli usi compatibili;

considerato che:
- l'intervento risulta in contrasto con la normativa regionale e comunale;
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sollecitato da un locale comitato, ha chiesto delucidazioni in merito alla corretta elaborazione della presentata valutazione di incidenza,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere se:
1) nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento si è seguito correttamente l'iter previsto, in particolare se la valutazione di incidenza risponda correttamente ai dettami di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, così come chiede anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
2) non vi sia la possibilità, in sede di autotutela, di revocare le autorizzazioni concesse, in conseguenza della manifesta illegittimità dell'intervento;
3) sia possibile diffidare il Comune di Golfo Aranci dal proseguire con la realizzazione delle opere.

Cagliari, 30 novembre 2006