CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 576/A

INTERROGAZIONE CALIGARIS, con richiesta di risposta scritta, sull'attività e la gestione delle strutture ricettive extra alberghiere denominate "Case per ferie".

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La sottoscritta,

premesso che:
- le "Case per ferie" sono delle particolari strutture ricettive, attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari;
- la disciplina delle "Case per ferie", prevista dalla legge regionale 12 agosto 1988, n. 27, si applica altresì "ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanze per anziani";
- l'esercizio dell'attività ricettiva nelle "Case per ferie", che può comprendere anche la somministrazione di cibi e di bevande limitatamente alle persone alloggiate, è soggetta ad autorizzazione comunale e deve essere rinnovata annualmente;
sottolineato che:
- i gestori delle "Case per ferie" devono dare comunicazione dei prezzi praticati all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, al comune ed alla provincia entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno;
- i prezzi devono essere esposti "in modo ben visibile anche in ciascuna camera o unità abitativa e nel locale di ricevimento degli ospiti";
precisato che:
- il comune è tenuto a dare immediata comunicazione del rilascio dell'autorizzazione nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio e alla provincia;
- i comuni sono altresì tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio e alla provincia l'elenco delle strutture ricettive autorizzate, distinte per tipologia, con l'indicazione della rispettiva capacità ricettiva;
considerato che:
- l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio provvede alla compilazione e alla pubblicazione annuale, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'elenco degli esercizi ricettivi in attività;
- la Regione può esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale o tramite le province;

evidenziato che:
- tra le violazioni sanzionabili, vi sono espressamente la mancata denuncia dei prezzi praticati, l'applicazione di maggiorazioni a quelli comunicati e la non esposizione delle tabelle e dei cartellini nei locali previsti dalla legge;
appreso che:
- diverse strutture non rispettano la normativa che disciplina la tipologia, le funzioni e la gestione e impongono regolamenti interni che nulla hanno a che vedere con l'uso della struttura;
- in alcuni casi, inoltre, si configurano gestioni che, sempre più spesso, sfociano in episodi di concorrenza sleale alla normale attività alberghiera, in contrasto con i principi e gli obiettivi delle onlus esclusivamente autorizzate dalla normativa,

chiede di interrogare l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio per conoscere:
1) il numero e la tipologia delle "Case per ferie" operanti nel territorio regionale e gli enti, le associazioni e le organizzazioni che le gestiscono;
2) se esista un monitoraggio della gestione rispetto alla normativa regionale;
3) se vengano effettuati controlli sull'entità e la pubblicità dei prezzi e sull'esistenza di regolamenti interni che travalicano gli aspetti gestionali e disciplinano, di fatto creando discriminazioni, l'accesso alle strutture;
4) se non ritenga opportuno intervenire con una circolare esplicativa ai comuni sede delle "Case per ferie" affinché, al rinnovo annuale delle autorizzazioni, sia verificata l'idoneità delle strutture e della gestione allo svolgimento dell'attività extra alberghiera secondo quanto previsto dalla legge e venga impedita l'applicazione di regolamenti interni non previsti.

 

Cagliari, 31 luglio 2006