CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAInterrogazione n. 458/A
INTERROGAZIONE - CAPPAI, con richiesta di risposta scritta, sul programma di finanziamenti ai comuni per l'elet-trificazione rurale (articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21).
Il sottoscritto,
premesso che la Regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, disponeva un "adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e silvicoltura";
considerato, in particolare, che la suddetta legge regionale, all'articolo 18, stabiliva che "l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, ai comuni, programmi di elettrificazione rurale nella misura del 90% della spesa di realizzazione";
preso atto che la Giunta regionale con propria delibera n. 28/25 del 28 agosto 2001 ha disposto un finanziamento a favore di diversi comuni della Sardegna per i lavori di elettrificazione rurale pari al 90% della spesa complessiva da impegnarsi entro il 4 marzo 2005 dando così il via libera alle stesse amministrazioni ad attivare tutte le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori al fine di dare attuazione ai programmi;
appreso che, in data 30 novembre 2001, l'Enel distribuzione Spa presentava al TAR Sardegna ricorso contro la Regione autonoma della Sardegna e nei confronti del Comune di Iglesias e più per l'annullamento della delibera n. 28/25 del 28 agosto 2001, per la parte in cui stabilisce che, in materia di elettrificazione rurale "I comuni, quali enti delegati che contribuiscono al costo dell'investimento con una quota pari al 10% curano la predisposizione e l'attuazione dei progetti esecutivi, gli appalti, la direzione dei lavori mentre l'Enel curerà la gestione e la stipula dei contratti di allaccio su richiesta dei comuni o degli operatori agricoli", con la motivazione che l'attribuzione ai comuni della predisposizione dei progetti esecutivi e degli appalti, con l'esclusione dell'Enel, appare palesemente illegittima e ingiustamente lesiva degli interessi della ricorrente ipotizzando una violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2000;
appreso, altresì, che a seguito di tale ricorso, in attesa di una proposta di accordo da parte dell'Enel, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale sospendeva tutti i procedimenti amministrativi riguardanti l'affidamento della progettazione e la direzione dei lavori;
preso atto che, con nota del 14 febbraio 2005, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale comunicava ai comuni interessati che in data 9 novembre 2004 veniva stipulata la convenzione fra l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Enel, elencando le procedure da seguire per il proseguimento della pratica;
constatato che, in data 31 marzo 2005, il Consiglio regionale approvava un emendamento alla legge finanziaria 2005 che prevedeva la proroga di un anno del termine di impegnabilità dei finanziamenti ricevuti dai comuni spostando pertanto il termine al 4 marzo 2006;
considerato che, alla data odierna, molti degli enti preposti dalla legge ad esprimere il parere obbligatorio sulle opere di elettrificazione rurale, non hanno ancora esaminato le pratiche, e pertanto, trattandosi di opere pubbliche soggette alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 43 del 1989, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Servizio del genio civile, non può emettere il provvedimento finale e quindi autorizzare i lavori solo previa acquisizione di tutti i pareri;
rilevato che, con l'emendamento n. 25 alla legge finanziaria 2006, si chiedeva di prorogare di un ulteriore anno i termini di impegnabilità per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale, e che tale emendamento è stato dichiarato inammissibile dal Presidente del Consiglio regionale in quanto considerato "norma intrusa",
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere:
1) se intendano intercedere autorevolmente presso quegli enti che per legge sono preposti a formulare il parere obbligatorio per le opere di elettrificazione rurale perché provvedano tempestivamente ad esaminare le pratiche e diano immediato riscontro alle istanze dei comuni interessati;
2) quali provvedimenti stiano predisponendo al fine di concedere una ulteriore necessaria proroga dei termini assegnati ai comuni per l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante per i lavori di potenziamento di elettrificazione rurale, pena la restituzione delle somme stabilite, a favore di altre regioni, quindi con gravissime conseguenze per gli amministratori locali che si troverebbero a dover ricorrere all'indebitamento in bilancio per poter provvedere al pagamento degli incarichi di progettazione.
Cagliari, 21 febbraio 2006