CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

Interrogazione n. 435/A
 

INTERROGAZIONE - SANCIU, con richiesta di risposta scritta, in merito al rispetto dei criteri di trasferimento del personale e dei beni delle otto aziende USL di cui al comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7.


Il sottoscritto,

premesso che:

- con la deliberazione del Presidente della Regione n. 51/10 del 4 novembre 2005 sono stati indicati i criteri per il trasferimento del personale e dei beni delle otto aziende USL della Sardegna in applicazione del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);

- il suddetto trasferimento si era reso necessario per effetto del menzionato disposto legislativo in base al quale gli ambiti territoriali delle USL della Sardegna avrebbero dovuto coincidere con quelli delle nuove circoscrizioni provinciali, individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2002 e dell'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2003;

- nella citata deliberazione (allegato A, primo punto) viene espressamente indicato che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, "il personale dipendente della ASL, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, in uffici o strutture territoriali od ospedaliere ubicati o comunque operanti nell'ambito dei comuni transitati a provincia diversa da quella di originaria appartenenza, è trasferito alla ASL il cui ambito territoriale coincide con quello della nuova provincia di destinazione";

- disattendendo quanto sopra esposto, l'amministrazione dell'Azienda USL n. 1 di Sassari ha deliberato, in data 21 dicembre 2005 (deliberazione n. 926), il trasferimento all'Azienda USL n. 2 di Olbia di uno solo dei due veterinari operanti nel Comune di Berchidda, comune transitato dalla Provincia di Sassari a quella di Olbia-Tempio;

considerato che:

- il provvedimento dell'Azienda USL n. 1 di Sassari, oltre a contravvenire a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51/10, determina una carenza nelle disponibilità d'organico dell'Azienda USL n. 2, già fortemente sottodimensionata, con gravi e conseguenti ripercussioni sugli utenti del servizio sanitario;

- l'operatività di soli due veterinari nel Comune di Berchidda è ritenuta insufficiente rispetto alle necessità del territorio di riferimento;

- nella citata deliberazione veniva, infatti, sottolineato che "il trasferimento del personale e dei beni di cui trattasi avrà luogo senza arrecare pregiudizio all'assistenza sanitaria attualmente erogata alla popolazione interessata";

- con il provvedimento dell'Azienda USL di Sassari si è determinata un'ingiustificata discriminazione nel trattamento del personale del servizio sanitario;

- non si comprende, infine, quale assetto organizzativo verrebbe a configurarsi a seguito del provvedimento e a che titolo il veterinario rimasto nell'organico della USL di Sassari possa operare in un comune che rientra nell'ambito della Provincia di Olbia-Tempio,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale sulle seguenti questioni:

1) se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

2) quali iniziative la Regione intende adottare per verificare se siano stati rispettati i criteri disposti dalla deliberazione del Presidente della Regione n. 51/10;

3) se la Regione non ritenga opportuno intervenire affinché venga ristabilito il giusto rispetto della deliberazione del Presidente della Regione, attribuendo all'Azienda USL n. 2 di Olbia il personale e i beni effettivamente spettanti in base al dettato di legge.

Cagliari, 27 gennaio 2006