CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAInterrogazione n. 394/A
INTERROGAZIONE SANJUST, con richiesta di risposta scritta, sulle tre selezioni pubbliche per titoli e colloquio di tipo motivazionale, indette dall'Agenzia del lavoro il 28 ottobre 2005 e pubblicate online il 19 novembre 2005.
Il sottoscritto,
premesso che:
- in data 28 ottobre 2005, il presidente del Comitato del lavoro, nella persona dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ha indetto, con avviso pubblico, tre selezioni pubbliche per titoli e colloquio di tipo motivazionale, per un totale di venticinque posti con contratto di diritto privato a tempo determinato;
- gli stessi sono stati pubblicati online in data 19 novembre 2005 mentre la scadenza per la presentazione delle domande è fissata, si legge nel sito della Regione, alle ore 00,00 del giorno 19 dicembre 2005;
considerato che:
- le commissioni esaminatrici, come si legge negli avvisi pubblici, sono costituite ciascuna da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario verbalizzante, nominati con provvedimento della direzione dell'Agenzia regionale del lavoro nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
- ciascuna verrà integrata, in sede di colloquio motivazionale, da diversi esperti che variano in relazione alle tipologie lavorative contenute nel bando;
- ciascuna commissione esaminatrice dispone di una quota massima di punteggio da assegnare ai candidati, in relazione al titolo di studio, alla valutazione con la quale lo stesso è stato conseguito, eventuali ulteriori titoli, specializzazioni, pubblicazioni, abilitazioni allo svolgimento della professione, esperienze lavorative e quant'altro previsto;
evidenziato che:
- in tutti e tre i bandi, fra le indicazioni sui punteggi da assegnare, spiccano massimo 20 punti per la valutazione motivazionale e massimo 20 punti per la valutazione di eventuali attività lavorative presso enti pubblici e/o privati;
- la selezione viene basata esclusivamente sulla presentazione di titoli a cui fa seguito un colloquio, attraverso il quale la commissione esaminatrice dovrebbe verificare plausibili e veritiere le motivazioni per cui il candidato partecipa alla selezione e spera di potersi aggiudicare uno dei posti in concorso;
- tale procedura per la valutazione non consente ai candidati di lasciare traccia su propri scritti, soprattutto nel caso in cui qualche partecipante, sentendosi defraudato, dovesse decidere di operare ricorso avverso gli esiti della graduatoria finale;
sottolineato che:
- la dicitura "colloquio motivazionale" darebbe adito al conferimento di un potere esclusivamente discrezionale assegnato alla commissione esaminatrice;
- quanto sopra potrebbe, di contro, precludere la possibilità lavorativa a candidati, seppure professionalmente ineccepibili, incapaci di esternare, in un colloquio con sconosciuti, potenzialità e motivazioni tali da convincere positivamente la stessa commissione esaminatrice;
- l'assegnazione dei punteggi, così come riportati nei rispettivi bandi, di fatto penalizza i candidati che hanno raggiunto eccellenti valutazioni nel titolo di studio, o nell'abilitazione all'esercizio alla professione, sottovalutati rispetto al riferimento "motivazionale", che pare eccessivamente sopravalutato;
- parimenti a quanto sottolineato precedentemente, i bandi penalizzano i candidati più giovani, magari anche più bravi e fortemente motivati, ma che si trovano nella condizione di ricerca di prima occupazione,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per sapere:- se non ritengano che la dicitura per la prova di selezione definita "colloquio motivazionale" possa, in qualche modo, essere motivo per mettere in dubbio l'equo lavoro delle commissioni esaminatrici;
- se non ritengano che prove di selezione indette da un ente pubblico, quale in questo caso l'Agenzia regionale del lavoro, debbano contenere elementi che garantiscano a tutti i partecipanti una pari opportunità di accesso al lavoro, senza che possano incunearsi contrasti di legittimità, di discrezionalità e dubbi di vario genere sulle valutazioni espresse dalle commissioni esaminatrici;
- se non ritengano demotivante per un giovane alla ricerca del primo impiego, l'aver attribuito punteggi eccessivamente alti come valutazione di eventuali attività lavorative presso enti pubblici e/o privati;
- se non ritengano di dover modificare le procedure delle prove attitudinali e i punteggi da assegnare ai titoli e alle prove stesse, stabilendo, prima del colloquio, l'effettuazione di una prova scritta attinente all'esercizio della professione in concorso;
- se non ritengano di dover attivare tutte le procedure del caso per garantire ciascun partecipante e il lavoro dei componenti la commissione esaminatrice, sulla effettiva equità dello svolgimento delle selezioni in oggetto.
Cagliari, 2 dicembre 2005