CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 352/A
INTERROGAZIONE LIORI - DIANA - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo, con richiesta di risposta scritta, sull'aumento del mille per cento della tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
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I sottoscritti,
premesso che:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 prevede all'articolo 23 che "… le Regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla stessa legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione dell'esercizio venatorio"…;
- la medesima tassa è soggetta a rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al cinquanta per cento e non superiore al cento per cento della tassa erariale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
- la nota n. 5 all'articolo 23, redatta ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del Testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana (note redatte al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge) recita che: "con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al venti per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative";
- i proventi della tassa devono essere utilizzati per il finanziamento o per il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati nell'ambito della programmazione regionale;
constatato che la Regione sarda, con legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, ha invece disposto l'aumento della tassa in parola in misura del mille per cento, con decorrenza immediata,
chiedono di interrogare l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per conoscere:
1) se non ritenga che tale aumento sia da considerarsi illegittimo e pertanto non siano da ritenersi illegittimamente percepiti anche gli introiti derivanti dalla riscossione della tassa;
2) se comunque, nel determinare l'aumento, abbia effettuato la ricognizione degli importi previsti dalla legge per il periodo precedente e per quale motivo non abbia tenuto conto del limite previsto dalla medesima legge sulle tasse per le concessioni governative;
3) quali siano inoltre i criteri attraverso i quali sia arrivato alla determinazione di un importo ingiustificato e così rilevante;
4) se, infine, siano stati predisposti i progetti previsti dalla normativa e quali siano i progetti stessi.
Cagliari, 10 ottobre 2005