CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

Interrogazione n. 210/A

INTERROGAZIONE SANNA Matteo, con richiesta di risposta scritta, sulla riduzione degli sprechi nel settore dello spettacolo e della cultura.


Il sottoscritto,

venuto a conoscenza che:

- l'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, prevede la concessione di contributi per l'attuazione di programmi articolati annuali nei settori del teatro, della musica e della danza;

- tale legge prevede la concessione di contributi a strutture private a carattere professionistico e comunque ad organismi costituiti legalmente con atto pubblico che abbiano scopi istituzionali riguardanti la produzione, distribuzione, promozione e divulgazione di teatro, musica e danza;

- tale articolo di legge è riservato a soggetti che operino in modo esclusivo e continuativo in uno o più dei precedenti generi di spettacolo da almeno 5 anni;

- invece tale articolo di legge eroga contributi a soggetti che non operano continuativamente e ad altri che non esercitano in maniera professionistica tale attività avendo come prima attività altro genere di lavoro;

- tale articolo di legge eroga i contributi a strutture che nell'anno in cui sono state ammesse ai benefici non operavano da almeno 5 anni;

- tale articolo di legge è riservato a soggetti che possiedano capacità tecnico-organizzative e una struttura condotta stabilmente e continuativamente;

- invece sono ammessi ai benefici dell'articolo 56 della legge n. 1 del 1990, uno o più soggetti che appaltano l'organizzazione ad aziende della penisola, dimostrando il non possesso delle capacità tecnico-organizative e della struttura condotta stabilmente e continuativamente come previsto dalla legge;

- tale articolo di legge è riservato a soggetti che siano in regola negli adempimenti di legge e fiscali, soprattutto in riferimento a quelli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 633 e n. 640 del 26 ottobre 1972 e al decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 1986, n. 917, e loro successive integrazioni e modifiche;

- tale articolo di legge prevede l'ammissibilità all'erogazione dei contributi per programmi annuali o stagionali articolati nei tempi di effettuazione e nei contenuti;

- invece tra i beneficiari dei fondi dell'articolo 56, risulta esservi uno o più di uno che ha subìto condanne penali per reati direttamente lesivi del nome e degli interessi della Regione Sardegna;

- la normativa in relazione alla inammissibilità ai contributi per quanti abbiano subìto condanne penali non è stata applicata in maniera eguale fra i soggetti coinvolti;

- in taluni casi gli operatori di spettacolo tendono a distribuire in Sardegna artisti il cui costo di cachet è enormemente superiore al costo del medesimo artista messo in scena nelle altre parti dell'Italia, escludendo le spese di viaggio e di ospitalità;

- non viene riconosciuto agli operatori di spettacolo il giusto merito per quanti di loro si preoccupano di reperire sul territorio regionale le professionalità ed i know-how necessari per mettere in scena gli spettacoli, favorendo così esponenzialmente lo sviluppo del lavoro in Sardegna;

- l'articolo 56 della legge n. 1 del 1990 vieta il cumulo dei contributi regionali con i fondi POR misura 4.5, ma consente invece il cumulo dei medesimi contributi regionali con i fondi POR 2.3, creando un preoccupante fenomeno di monopolio delle attività di spettacolo in Sardegna,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere:

1) come intende la Regione Sardegna garantire una maggiore equità e trasparenza nell'assegnazione di contributi relativi all'articolo 56 della legge regionale n. 1 del 1990;

2) se la regione Sardegna intenda continuare ad erogare contributi a strutture private, non aventi carattere professionistico e non operanti in modo continuativo ed esclusivo;

3) se la Regione Sardegna intenda continuare ad erogare contributi a soggetti che non sono stati o non sono in regola con gli adempimenti fiscali di legge;

4) se intenda istituire uno strumento di garanzia che consenta il controllo del costo degli artisti distribuiti e/o prodotti in Sardegna, tutelando così l'ottimizzazione della spesa pubblica e l'interesse di tutti i comuni della Sardegna che organizzano e promuovono eventi di spettacolo;

5) se si intenda intervenire per vietare l'accumulo tra i contributi dell'articolo 56 della legge n. 1 del 1990 e i POR misura 2.3, posto che sembrerebbe dalla determinazione riguardante questa misura dei POR, che i fondi suddetti potrebbero essere destinati per altri usi che non siano quelli per l'acquisto di beni strutturali.

Cagliari, 19 aprile 2005