CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 957/A

Risposta scritta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica all’interrogazione DIANA - LIORI sull'aumento dei canoni demaniali per concessioni di aree marittime con finalità turistico-ricreativa”.

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Con l'interrogazione in oggetto, i consiglieri Diana e Liori chiedono al Presidente della Regione e all'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica di conoscere;

1. quali misure la Giunta regionale intende adottare al fine di tutelare il turismo diportistico, settore di vitale importanza per lo sviluppo turistico della Sardegna, messo in crisi dai costi eccessivi che i turisti si trovano a sostenere per ormeggiare le loro imbarcazioni nell'isola;
2. se la Giunta regionale intende avvalersi della facoltà di introdurre l'addizionale regionale sui canoni demaniali.

In relazione alle questioni sollevate e limitatamente agli aspetti di natura giuridico amministrativa di competenza di questa Direzione generale si espone quanto segue.

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ha introdotto, all'art. 1 commi 251 - 257 modifiche nella Secondo quanto disposto dalla lettera a) della norma citata, a decorrere dal 1 gennaio 2007 le aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei sono classificate in due categorie:
- A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
- B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica.

Al punto 2 della stessa lettera a) la norma precisa, inoltre, che l'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento e che nelle more dell'emanazione di tale accertamento la categoria di riferimento è da intendersi la B.

La stessa lettera dispone, inoltre, che una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A sia devoluta alle regioni competenti per territorio.

L'articolo citato stabilisce alla lettera b) le misure dei canoni annui per tipologia di area occupata; alle lettere e), d) ed f) i criteri per la riduzione dei canoni ed alla lettera e) l'obbligo per i titolari di concessione di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione.

In applicazione della norma sopra richiamata, i competenti Servizi centrale e territoriali demanio e patrimonio di questa Direzione generale hanno provveduto a determinare l'importo dei canoni dovuti dai titolari di concessioni (rilasciate o rinnovate) tenendo conto che le aree, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei o parti di essi situati nel territorio costiero regionale, rientrano nella categoria B della classificazione prevista dalla norma sopra richiamata.

La regione Sardegna, infatti, non si è avvalsa finora della facoltà di accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica e pertanto non può beneficiare del trasferimento statale pari al 10% delle maggiori entrate annuali rispetto alle previsioni di bilancio, deri1 dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A in cui rientrar utilizzazioni ad alta valenza turistica.