CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore dell'industria all'interrogazione RASSU - PETRINI - CONTU - LA SPISA - LOMBARDO, sulla proposta transativa ex articolo 27, commi 9 e 12, della legge regionale n. 4 del 2006, e successive direttive di attuazione.
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In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, per quanto di competenza dello scrivente Assessorato, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Premesso che le finalità cui tende la norma richiamata in oggetto sono quelle di consentire, attraverso una procedura speciale, ivi prevista, il recupero e la riscossione di cospicui crediti vantati dall'Assessorato dell'industria nei confronti di Imprese ed Aziende che nel tempo hanno ottenuto finanziamenti assistiti da contribuzioni pubbliche e che alle scadenze previste non hanno rimborsato la quota capitale posta a loro carico.
Conseguentemente, in attuazione della citata disposizione normativa, la Giunta regionale ha emanato, con deliberazione n. 34/7 del 02 aprile 2006, le direttive per l'applicazione dell'art. 27 commi 9 e 12 finalizzate a promuovere le transazioni per operazioni di finanziamento, attualmente in contenzioso e in presenza di liti pendenti, autorizzando gli Istituti di credito ad agire in nome e per conto dell'Amministrazione regionale.
Con successiva deliberazione n. 8/11 del 28 febbraio c.a. la Giunta regionale, preso atto delle situazioni debitorie trasmesse dagli Istituti di credito agli Assessorati competenti per materia, in applicazione dell'apposita direttiva regionale emanata con la precedente deliberazione, ha ritenuto di integrarla e modificarla al fine di facilitare l'adesione alle transazioni nel numero maggiore possibile dei soggetti interessati.
Ciò al fine anche di favorire la celerità nella riscossione dei crediti vantati dall'Amministrazione regionale con la contestuale riduzione del maggior numero di pratiche in contenzioso in essere.
In particolare, per quanto riguarda il versamento da effettuare in un'unica soluzione da parte dell'impresa debitrice del capitale scaduto, il termine entro cui effettuare il versamento, è stato differito dal 31.03.2007 al 31.07.2007, consentendo così all'impresa di avere a disposizione per la chiusura del contenzioso ulteriori quattro mesi.
Successivamente, con deliberazione n. 39/13 del 3 ottobre c.a., la Giunta regionale, al fine di consentire che il maggior numero di imprese aderisca alle proposte transative e che conseguentemente sia ridotto il numero di quelle imprese che non hanno aderito alla transazione formulata dalla Regione e le cui posizioni in sofferenza saranno oggetto di prossima cessione, in via del tutto eccezionale, consente la proroga del termine di adesione alla proposta transativa formulata dalla Regione per il tramite delle banche convenzionate al 30 novembre 2007 e il relativo pagamento entro e non oltre il 31 dicembre 2007.
Attraverso la stessa deliberazione viene modificato il comma 1° dell'articolo 5 dell'allegato alla deliberazione n. 34/7 del 2.08.2006, modificata con deliberazione n. 8/11 del 28.02.2007, è cosi riformulato: " 1) La Banca trasmette all'assessorato competente per materia, e per conoscenza all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, entro e non oltre il 15.01.2008, gli elenchi suddivisi per legge di agevolazione, delle imprese che hanno effettuato il pagamento a saldo e stralcio, con la menzione dei relativi importi, e di quelle che non hanno provveduto al pagamento".
A seguito di tale adempimento l'Amministrazione regionale valuterà la situazione, al fine di adottare eventuali provvedimenti.