CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 873/A

Risposta scritta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio all'interrogazione CASSANO sull'esclusione di alcune categorie di commercianti ambulanti dai benefici della Legge regionale n. 9 del 2002.

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In relazione ai quesiti esposti nell'interrogazione in oggetto, si espone quanto segue:

Le agevolazioni contributive previste dalla Legge regionale n. 9/02, sono rivolte a tutte le imprese del comparto commercio che esercitano o intendono esercitare attività di commercio al dettaglio, in sede fissa o ambulante e all'ingrosso, servizi ausiliari del commercio, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, commercio elettronico, tabaccai, edicole, farmacie (questi ultimi per le attività non contingente) nonché Centri Commerciali Naturali (artt. 3 e 8 bis della L.R. 9/02).

Il bando sulla Legge regionale n. 9/02, approvato con determinazione del direttore del servizio commercio n. 439 del 05.04.07 e pubblicato sul BURAS n. 11 del 16 aprile 2007, include dunque tutti i beneficiari sopra enunciati ed è altresì rispettoso della disciplina degli aiuti d'importanza minore ("de minimis") di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, pubblicato nella GUCE L. 379/5 del 28.12.2006, il quale a partire dal 1 gennaio 2007 ha sostituito integralmente il precedente Regolamento CE n. 69/2001.

Il regime di aiuti "de minimis", si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualunque settore ad eccezione di quelli relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura, e di quelli relativi alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della CE. Per quanto riguarda invece le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli del citato Allegato I del trattato (quali frutta, verdura, carni, etc), questi sono riconosciuti ammissibili ad eccezione dei casi in cui l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, e quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Ciò posto, ne consegue che le imprese relative possono presentare domanda di partecipazione a contributi che rispettino i criteri stabiliti nel citato regolamento comunitario.

Nel caso relativo al bando oggetto della interrogazione, si rende noto che la scadenza originariamente fissata al 16 maggio è stata prorogata al successivo 10 giugno 2007, consentendo a tutti gli interessati di presentare domanda. Allo stato si è in fase di predisposizione della graduatoria di preistruttoria, di conseguenza non è possibile concedere una proroga ulteriore, né tanto meno è ammissibile che le imprese inserite nella graduatoria del bando 2003 possano, salvo che non abbiano presentato domanda per il nuovo bando, beneficiare in alcun modo dei fondi a disposizione del bando in oggetto. Si sottolinea altresì, che con determinazione n. 641 del 25/05/2007 del Direttore del Servizio Commercio, le imprese commerciali aventi ad oggetto i beni elencati nell'Allegato I del trattato e partecipanti al bando 2003, sono state ammesse a partecipare alla fase istruttoria e la loro collocazione in posizione utile nella graduatoria definitiva dipenderà dall'esito dei ricorsi avverso la graduatoria approvata con Determinazione n. 3980 del 12.12.2006 del Direttore del Servizio Commercio e dalla conseguente disponibilità finanziaria.