CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 841/A

Risposta scritta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale all'interrogazione VARGIU - LA SPISA - ARTIZZU - CAPPAI - LADU sulla destinazione dei locali del padiglione e dell'ex Ospedale psichiatrico di Cagliari. 

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In risposta all'interrogazione in oggetto si forniscono gli elementi utili alla risposta.

1. E' attualmente in corso di realizzazione nella città di Cagliari un Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, finanziato con i fondi previsti dall'art. 71 della Legge 448/98.

2. Il predetto Piano, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/27 del 13.11.2001 e successivamente modificato con Deliberazione della stessa Giunta n. 10/18 del 8.4.2002, prevede, tra l'altro, un intervento, da realizzare nell'area dell'ex Ospedale Psichiatrico di Cagliari con la ristrutturazione di alcuni padiglioni dell' ex Ospedale, volto a concentrare nella medesima area una pluralità di servizi sanitari territoriali, ed, in particolare, i servizi per le Tossicodipendenze, Veterinario, Materno-infantile, Psico-sociale, Igiene pubblica, Sicurezza sul lavoro, il Centro di prevenzione oncologica, il Centro operativo ADI, la sede del Distretto ed il Poliambulatorio.

3. La ASL n. 8 ha comunicato che, ottimizzando l'uso degli spazi a disposizione, sarebbe possibile inserire nell'area suddetta, oltre a tutti i servizi citati, anche la sede di un Centro di Salute Mentale, con operatività 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, e la sede del Dipartimento di Salute Mentale.

4. Questo Assessorato, valutando che la modifica del programma originario è conforme agli indirizzi contenuti nel Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006/2008 ed è altresì coerente con le linee generali del progetto di riorganizzazione e di riqualificazione dell'assistenza sanitaria territoriale del centro urbano di Cagliari e del hinterland, ha informato il Ministero dell'intenzione di apportare una parziale modifica al programma originario.

5. Ulteriori notizie circa la realizzazione dell'intervento potranno essere acquisite dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, titolare delle procedure di attuazione degli interventi di edilizia sanitaria.

Si precisa che non esiste un impedimento legislativo a istituire servizi del Dipartimento di salute mentale all'interno di un "ex residuo manicomiale" purché le strutture siano coerenti con quanto previsto dal Progetto Obiettivo Nazionale "Tutela della salute mentale 1998/2000" approvato con DPR 10/11/1999 e soddisfino i requisiti minimi strutturali e organizzativi, indicati dal DPR 14/1/1997.

La norma del 1994 che dettava le condizioni di tale superamento (art. 3, comma 5 legge 724/94) è stata successivamente modificata, per fissare norme sanzionatorie per le inadempienze e soprattutto per delineare strumenti programmatori e finanziari, per favorire la chiusura dei residui manicomiali e lo sviluppo del DSM. Le modifiche sono state apportate dalla Legge 382 del 1996, art. 1, comma 2-bis; Legge 662/1996, art. 1, comma 21; legge 449 del 1997, art 32, comma 6. L'ultima modifica è stata apportata dalla Legge finanziaria 2001 (L .388/2000, art. 98, comma 3) e non contiene più la previsione di non utilizzare i residui manicomiali per creare servizi di salute mentale.

Va inoltre rilevato che, in gran parte delle regioni, nell'ambito del processo di riconversione degli ex O.P. sono state attivate, all'interno degli stessi, diverse strutture residenziali e/o ambulatoriali per la salute mentale, nella logica della riqualificazione degli spazi dei vecchi comprensori manicomiali e della loro destinazione ad usi sanitari, sociali ed educativi.

La previsione di dotare di posti letto i CSM aperti sulle 24 ore, è coerente con le indicazioni del Piano regionale dei servizi sanitari 2006.2008, approvato dal Consiglio regionale il 19 Gennaio 2007. Il Piano, prevede, infatti, nelle more della predisposizione del Progetto strategico salute mentale, che le Aziende ASL si attivino, già dal primo anno di validità del medesimo, per la realizzazione dell'obiettivo minimo di apertura dei CSM per almeno 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, e per l'apertura sperimentale del CSM sulle 24 ore in almeno tre aree pilota.

Non è previsto che nel CSM siano effettuati TSO che dovranno attuarsi invece come previsto dalle normative nei SPDC Ospedalieri. L'intervento extraospedaliero viene riservato alle situazioni nelle quali non sono presenti i tre criteri necessari per l'effettuazione del trattamento ospedaliero, ma lo stato clinico richiede interventi urgenti. In questi casi, può essere praticato nel luogo dove il paziente in quel momento si trova. In ogni caso deve essere garantito il rispetto della sicurezza e della dignità della persona.

 

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