CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione all'interrogazione BALIA - MASIA sull'illegittimità dell'art. 17 del Contratto Integrativo di lavoro degli operai e impiegati dell'Ente Foreste della Sardegna.
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Riguardo alla richiesta in oggetto si rappresenta quanto segue.
Il contratto collettivo integrativo, data la sua natura pattizia, in linea generale non può essere disapplicato unilateralmente, per giunta a tre anni dalla sua sottoscrizione. La questione evidenziata non configura peraltro nessuna fattispecie di nullità ma anzi costituisce esplicazione dell'art. 2 del C.C.N.L. che consente di individuare, in sede di contrattazione integrativa, figure professionali esistenti nelle realtà locali ove non contemplate nel contratto collettivo.
La medesima disposizione quindi, in quanto conforme al contratto collettivo e non in contrasto con gli indirizzi dati dalla Giunta Regionale, non presenta elementi per la sua disapplicazione; questo non esclude che, insieme all'Ente Foreste, possa essere valutata una soluzione diversa in sede di predisposizione dei prossimi indirizzi per la contrattazione.