CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore dell'igiene e sanitą e dell'assistenza sociale all'interrogazione LIORI - DIANA sulle recenti deliberazioni del direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 8 relative al Dipartimento di prevenzione.
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In riscontro all'interrogazione in oggetto si trasmette in allegato, quale elemento utile alla risposta, la nota n. 29116 del 25.05.2007 predisposta dalla Direzione generale dell'azienda USL n.8 di Cagliari.
In riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue.A supporto della presunta illegittimitą l'interrogazione cita l'art. 17 bis del D. Lgs 502/92 "che impone la nomina a dirigente medico con incarico di direzione di una delle strutture complesse aggregate al dipartimento.
Il citato art. 17 bis del 502/92 andrebbe letto in combinato disposto con l'art 7 quater "sull' organizzazione del Dipartimento di Prevenzione. Infatti al comma 1, secondo capoverso si legge che il direttore del dipartimento e scelto dal direttore generale tra i dirigenti con almeno cinque anni di anzianitą di funzione.Questa impostazione del 502/92 č stata pienamente confermata dal D. Lgs 229/99 a sottolineare che la ratio del combinato disposto tra i diversi articoli del 502/92 sull' argomento mira a trattare in maniera separata e precipua il Dipartimento di Prevenzione rispetto alla parte rimanente dell'organizzazione per la quale si definisce la scelta del dipartimento come modello ordinario di gestione operativa (e per la quale va seguito il criterio che impone la nomina a dirigente medico con incarico di direzione di una delle strutture complesse aggregate al dipartimento).
Del resto il D. Lgs 229/99 oltre al dipartimento di prevenzione opera un altra importante eccezione i distretti sociosanitari che sono anch'essi trattati in maniera specifica e precipua rispetto alla parte rimanente dell'organizzazione.
Sugli assetti organizzativi possiamo ulteriormente affermare che la differenza di organizzazione tra modello ordinano di gestione e l'organizzazione a sč stante e precipua del Dipartimento di Prevenzione č confermata anche dal Piano Sanitario dei Servizi Sanitari 2006-2008. In esso č infatti previsto che "entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Piano la Regione predispone le direttive per l'istituzione del Dipartimento di Prevenzione che indicano compiti e funzioni dei servizi ed il modello organizzativo di riferimento. In coerenza con quanto previsto dal D. Lgv 229/99 le attivitą del Dipartimento sono integrate con quelle delle altre strutture della ASL in particolare del Distretto".
Non andrebbe dimenticato inoltre che alla data odierna le ASL sarde non sono ancora dotate del cosiddetto Atto Aziendale, atto principe per la definizione di un'organizzazione definita e stabile. La lettura dell'arti. 9 della LR 10/2006, citato anche nell'interrogazione, chiarisce come la "lettera f" del comma 4 dell'art. 9 sia subordinata al precedente "comma 3" cioč proprio alla definizione dell'Atto Aziendale.
L'Atto Aziendale dev'essere predisposto dall'Azienda nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione le quali devono ispirarsi proprio al dettato dei commi 3 e 4 dell'art.9.
In assenza di linee guida e quindi di atto aziendale il meccanismo di selezione individuato nell'art 9 della LR 10/2006 non potrebbe in ogni caso trovare utile e immediata applicazione.
Anche la nomina del Responsabile dello staff del Dipartimento di Prevenzione č stata fatta seguendo questa impostazione generale, tramite Delibera (N° 247 del 28 febbraio 2007) e nelle more dell'atto aziendale che verrą predisposto come gią espresso dopo l'emanazione delle linee guida regionali.
Nella speranza di aver risposto in maniera esaustiva restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.