CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica all'interrogazione CONTU - LICANDRO - PETRINI - PILERI - RASSU sulla delibera adottata dalla Giunta regionale della Sardegna n. 11/13 del 20 marzo 2007 e sul decreto del Presidente della Regione n. 35 del 26 marzo 2007.
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Con riferimento alla nota n. 0001830 del 5.04.2007, relativa all'interrogazione indicata in oggetto, si trasmette copia della relazione tecnica contenente elementi di risposta alla stessa, forniti dagli Uffici della Direzione generale degli Enti locali e Finanze.
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Con l'interrogazione in oggetto, concernente la delibera adottata dalla Giunta regionale n. 11/13 del 20 marzo 2007 avente ad oggetto "L.R. 2 agosto 2005 n. 12, art. 11 - Adempimenti straordinari connessi allo scioglimento delle comunità montane" ed il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 26 marzo 2007 avente ad oggetto "L.R. 2 agosto 2005 n. 12, art. 11 - Adempimenti straordinari connessi allo scioglimento delle comunità montane - Nomina commissari straordinari liquidatori" i consiglieri regionali indicati in oggetto chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale degli Enti Locali per sapere:
1. se i presidenti in pectore prima della scadenza, prevista dalla legge regionale n. 12 del 2005, art. 11 comma 1 abbiano adempiuto a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge medesima;
2. le ragioni per le quali la delibera di Giunta è stata adottata in scadenza dei termini determinando un ritardo nell'adozione del decreto di nomina dei commissari straordinari liquidatori e creando di fatto una "vacatio";
3. in riferimento a quale norma sia elaborata la proposta di nomina;
4. se sia congruo e opportuno procedere ad attribuire un incarico a soggetti non legittimati a rappresentare un ente per il quale la stessa legge impone la nomina di commissari ad acta;
5. se la volontà dell'Esecutivo sia ancora quella di applicare una norma che prevede lo scioglimento delle comunità montane e pertanto dare piena esecuzione alla legge regionale n. 12 del 2005, ovvero quello di adottare, attraverso un atto di imperio, un provvedimento, quello della nomina, destituito di ogni fondamento giuridico;
6. se alla luce del palese contrasto normativo, sia nella volontà del Presidente della Regione adottare un atto di revoca del decreto sopra richiamato al fine di dare luogo ad una corretta operatività ed efficacia della norma.
Con la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante "Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni" all'art. 11' è stata disposta la soppressione delle comunità montane della Sardegna a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla pubblicazione del Piano di riordino degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 2 della stessa legge.
Il Piano di riordino citato è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 42 del 23 dicembre 2006 (Supplemento straordinario n. 27).
Conseguentemente il 28 dicembre del 2006 questo Assessorato ha trasmesso a tutti i Presidenti delle Comunità montane la nota n. 34455, con la quale si ricordavano le prescrizioni normative a cui le stesse si dovevano attenere (cfr. nota 1 - comma 2 dell'art. 11); nota alla quale i Presidenti delle comunità hanno dato riscontro nei termini di legge, trasmettendo la relativa documentazione.
Non è stato pertanto necessario procedere alla nomina dei commissari ad acta prevista dal successivo 3º comma non sussistendone i presupposti.
La medesima disposizione di legge ha, inoltre, stabilito (commi 4, 5, e 6 (cfr. nota 1) che con proprio decreto, il Presidente delta Regione provvedere ad assegnare i beni, il personale ed i procedimenti in corso agli enti e, secondo i criteri, indicati nel medesimo articolo.
Con la successiva legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante norme per lo scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane), si è disciplinato lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi previsti dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) nonché in ogni altro caso previsto dalla legislazione statale vigente, fatta eccezione per i casi inerenti motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
Tali casi concernono le interruzioni anticipate delle consiliature degli enti, i quali per la provvisoria gestione, vengono retti da un commissario straordinario fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.
E' peraltro evidente la diversità della fattispecie in argomento, poiché si tratta non di commissario straordinario che si sostituisce agli organi di governo dell'ente a seguito dello scioglimento degli stessi organi, ma di soppressione dell'ente ope legis. Ne deriva che la nomina intervenuta con il decreto n. 35 del 26 marzo 2007, dei presidenti in carica al momento della soppressione delle comunità, quali commissari straordinari liquidatori del rispettivo ente per i soli affari correnti e con il divieto di porre in essere qualsiasi ulteriore attività, ha rappresentato la soluzione più idonea per accompagnare l'ente nel processo di liquidazione e di chiusura.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 11/13 del 20 marzo 2007 ed il conseguente decreto presidenziale n. 35 del 26 marzo 2007 di nomina dei commissari straordinari liquidatori, si è provveduto ad adottare un provvedimento straordinario al fine di garantire alle comunità in via di scioglimento la continuità dei rapporti contrattuali, dei rapporti di lavoro con il personale dipendente e dei procedimenti in corso quali appalti, gestioni e più in generale di tutti i procedimenti amministrativi in essere, fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 11 della legge regionale n. 12/2005 con i quali si perfezionerà con il trasferimento delle attività, la liquidazione e la regolazione dei rapporti giuridici.
Il Direttore Generale
Ubaldo Serra
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