CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 794/A

Risposta scritta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica all'interrogazione CAPELLI sui gravi problemi connessi alla soppressione delle comunità montane.

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Con riferimento alla nota n. 0001519 del 23.03.2007, relativa all'interrogazione indicata in oggetto, si trasmette copia della relazione tecnica contenente elementi di risposta alla stessa, forniti dagli Uffici della Direzione generale degli Enti locali e Finanze.

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Con l'interrogazione in oggetto, concernente i gravi problemi connessi alla soppressione delle comunità montane, il Consigliere regionale Capelli, chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato e/o intendano adottare per accompagnare l'attuazione della riforma delle comunità montane e per garantire al personale dipendente la certezza del lavoro presso gli enti locali territoriali.

Di seguito si richiama brevemente il quadro normativo concernente la riforma delle comunità montane e le misure di sostegno che le medesime norme hanno previsto per il personale dipendente delle comunità stesse.

Con la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante "Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni" all'art. 111 è stata disposta la soppressione delle comunità montane della Sardegna a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla pubblicazione del Piano di riordino degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 2 della stessa legge.

Il Piano di riordino citato è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 42 del 23 dicembre 2006 (Supplemento straordinario n. 27).

Conseguentemente il 28 dicembre del 2006 questo Assessorato ha trasmesso a tutti i Presidenti delle Comunità montane la nota n. 34455, con la quale si ricordavano le prescrizioni normative a cui le stesse si dovevano attenere (cfr. nota 1 - comma 2 dell'art. 11 ); nota alla quale le comunità hanno dato riscontro nei termini previsti in legge.

L'articolo 11 della legge citata ha stabilito, inoltre, ai commi 4, 5, e 6 (cfr. nota 1) che con decreto il Presidente della Regione provvedere ad assegnare i beni, il personale ed i procedimenti in corso agli enti e, secondo i criteri, indicati nel medesimo articolo.

In particolare, riguardo al personale è necessario ricordare che nelle more applicative del comma 5 del citato art. 11 è intervenuta la L.R. n. 4 del 20062 il cui art. 10, comma 4 dispone che una quota fino ad euro 2.000.000 deve essere ripartita fra i comuni singoli o associati e le province che attuano processi di mobilità volontaria e di riorganizzazione per l'inserimento nelle proprie dotazioni organiche del personale delle comunità montane che cessa per effetto dell'applicazione della L.R. n. 12/2005.

In applicazione di tale norma il Servizio degli enti locali, con nota n. 28891 del 3 novembre 2006, ha chiesto alle comunità montane l'elenco dei dipendenti che a quella data avevano già usufruito della mobilità volontaria ovvero che intendessero usufruirne. La medesima richiesta è stata trasmessa anche ai comuni e alle province.

In seguito, ai fini della programmazione della relativa spesa, con deliberazione della Giunta regionale n. 50/25 del 5 dicembre 2006, rimodulata con deliberazione n. 53/11 del 20 dicembre successivo, è stato definito un primo riparto delle somme destinate per il triennio 2006-2008, in base alle istanze pervenute entro l'esercizio finanziario 2006.

Recentemente, infine, l'art. 10 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 ha dettato nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali stabilendo di far confluire in un fondo unico i fondi di cui a diverse leggi regionali. Tale fondo il cui stanziamento è pari a complessivi euro 500.000.000 è ripartito per il 91 per cento a favore dei comuni e per il 9 per cento a favore delle province. La stessa norma ha disposto, inoltre, che sia la Giunta regionale a determinare i criteri di assegnazione delle somme sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali ai comuni e alle province ed al 60 per cento su base demografica.

In applicazione di tale norma, con deliberazione n. 24/2 del 28 giugno 2007, la Giunta regionale ha approvato il piano di riparto dello stanziamento di cui sopra in favore dei comuni e delle province. In particolare, nella delibera citata, è precisato che sullo stanziamento previsto di euro 500.000.000, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, una quota sino a 2.000.000 è riservata, dal comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, alla concessione di contributi ai comuni singoli o associati e alle province che inseriscono nelle proprie piante organiche il personale proveniente dalle cessate comunità montane, per mobilità volontaria e conseguentemente tale importo è stato portato in detrazione dallo stanziamento originario.

Il processo di mobilità volontaria del personale è attualmente ancora in itinere, tuttavia si può ragionevolmente affermare che il personale non ancora trasferito potrà trovare collocazione nei comuni e nelle province nel corso del triennio 2006-2008, ovvero nelle unioni di comuni e nelle nuove comunità montane o nelle altre forme associative che si costituiranno ai sensi della citata legge regionale n. 12/2005.

Nelle more dell'emanazione del decreto di assegnazione dei beni, personale e procedimenti in corso, il Presidente della Regione con decreto n. 35 del 26 marzo 2007, ha nominato i commissari liquidatori delle comunità montane di cui all'art. 11,1º comma della L.R. 2 agosto 2005, n. 12 nelle persone dei rispettivi Presidenti in carica al momento della cessazione.

Quanto sopra evidenzia che il percorso individuato è comunque teso a garantire sedi di lavoro certe per il personale dipendente delle comunità montane soppresse.

Il Direttore Generale

Ubaldo Serra

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