CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione all'interrogazione LA SPISA sulla vertenza dei dipendenti regionali in relazione al mancato riconoscimento da parte della Regione del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali relativo al periodo 2001-2005, sottoscritto nel 2004, e il conseguente ricorso in tribunale.
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Riguardo alla richiesta in oggetto si rappresenta quanto segue.
Occorre premettere che nel 2004 non è stato sottoscritto alcun contratto collettivo, ma delle ipotesi di accordo che hanno disciplinato le modalità di attuazione delle progressioni orizzontali (passaggio, nell'ambito della stessa categoria, ad un livello retributivo superiore rispetto a quello d'appartenenza), previste dall'art. 69 del CCRL del 15.01.2001 e dall'art. 9 CCRL 28.12.2002.
Infatti il 24.05.2004 è stata sottoscritta una prima ipotesi di accordo ma, pur riportando il parere favorevole della Giunta, non ha ottenuto la certificazione dell'attendibilità dei costi da parte della sezione regionale della Corte dei Conti, mentre sulla seconda, sottoscritta il 12.10.2004, la Giunta regionale, dopo aver preso atto della sostanziale riproposizione dei contenuti della precedente ipotesi già oggetto della mancata certificazione della Corte dei Conti, ha espresso parere negativo con delibera 51/9 del 7.12.2004.
Quindi per nessuna delle due ipotesi di accordo, sottoscritte nel 2004, si è concluso l'iter del procedimento di contrattazione che, come prevede l'art. 63 della legge regionale 31/98, può dirsi effettivamente concluso solo con la sottoscrizione definitiva. Le ipotesi di accordo sono semplici atti preparatori e non hanno alcuna efficacia vincolante nei confronti dell'amministrazione.
Né è vincolante, e pertanto immodificabile, l'entità degli stanziamenti da destinare alla contrattazione. Tant'è che, il Consiglio Regionale, esplicando una sua prerogativa (art. 62 l.r. 31/98), con la legge finanziaria del 2005 ha riquantificato l'entità delle risorse da destinare alla contrattazione per le progressioni orizzontali e, se è vero che ha disposto il disimpegno delle somme già conservate in bilancio sul conto dei residui per detta finalità, è altrettanto vero che ha integrato le risorse "a regime" per consentire la progressione al 100% dei dipendenti.
A questo punto le parti contrattuali hanno ripreso le trattative e sottoscritto l'ipotesi di accordo in data 4 maggio 2005 poi, a seguito del parere favorevole della Giunta e della certificazione positiva della Corte dei Conti hanno sottoscritto l'accordo in via definitiva il 20 giugno 2005.
Questo è, pertanto, l'unico accordo che vincola l'Amministrazione e prevede che "i nuovi livelli retributivi, conseguiti dai dipendenti che hanno effettuato la procedura di progressione orizzontale avranno decorrenza economica dal 1.01.2005"; quindi da una parte l'amministrazione regionale non deve e non può corrispondere arretrati per gli anni precedenti, dall'altra i dipendenti, in rappresentanza dei quali le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il contratto, non possono pretendere tale pagamento. Per completezza si ricorda che l'unica organizzazione sindacale che non ha sottoscritto detto accordo, ha presentato un ricorso per comportamento antisindacale e il Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro lo ha rigettato con decreto n. 3/2005 sostenendo, fra l'altro, che "il parere che la Giunta regionale è chiamata a rendere in ordine all'ipotesi di accordo raggiunta dalle delegazioni trattanti, ha natura e contenuto politico e....... la Giunta può eventualmente provvedere, se del caso, ad adeguare alla situazione in atto, obiettivi, programmi scale di priorità nella ripartizione delle risorse finanziarie".
Infine è vero che il contenzioso è consistente, ma non può essere il numero dei ricorsi a condizionare le decisioni del Consiglio e della Giunta Regionale soprattutto quando la via giudiziaria viene utilizzata per pretese del tutto infondate come quelle di che trattasi. Comunque è opportuno attendere l'esito delle prime cause, in discussione nell'udienza del prossimo 30 marzo.