CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 754/A

Risposta scritta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport all'interrogazione PILERI - LA SPISA - PETRINI - CONTU - LICANDRO - RASSU - SANJUST - LOMBARDO sull'attuazione del Piano paesaggistico regionale.

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In relazione alla interrogazione di cui all'oggetto si precisa quanto segue:

A) Intesa ex art. 11,1 "comma, lett. e) delle N.T.A. del P.P.R.

La circolare esplicativa del P.P.R. - Primo ambito omogeneo - dell'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, prot. n. 550/Gab del 23/11/2006, considera il raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 11 citato il necessario presupposto per il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi che lo stesso Piano sottopone all'istituto dell'intesa. In particolare : " il raggiungimento dell'intesa è formalizzato con verbale della conferenza di servizio……sottoscritta da tutte le parti convocate impegnandole ad emanare coerentemente tutti gli atti autorizzativi o pareri necessari alla esecutività degli interventi. La Giunta prende atto del conseguimento dell'intesa con proprio atto deliberativo. La pubblicazione della delibera d'intesa comporta l'automatica abilitazione degli organi preposti al rilascio dei titoli necessari all'avvio degli interventi".

Pertanto l'intesa, anche nei confronti dell'autorizzazione paesaggistica, si pone come una preliminare e necessaria condizione.

B) Art. 15, comma 7 N.T.A. del P.P.R. ( Opere Pubbliche ).

La disciplina transitoria nelle more di adeguamento dei P.U.C, al Piano Paesaggistico, dettata per gli ambiti costieri dall'art. 15 delle Norme tecniche di attuazione, prevede in tema dì opere pubbliche la concessione di una deroga da parte della Giunta Regionale, escludendo in tal caso il raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 11 delle medesime norme tecniche.

Peraltro alcuni tipi di interventi, che potrebbero configurarsi in alcuni casi, se proposti dall'ente pubblico, quali appunto opere pubbliche, per la loro realizzazione prevedono il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'art. 11 ripetutamente citato ( es l'uso di asfalti su alcuni tipi di viabilità - art. 103, comma 5 N.T.A. -, opere ricadenti nella fascia costiera ai sensi dell'art. 20 comma 2 punto 3) lett. a e b delle N.T.A.).

Seppur necessitando di indicazioni puntuali, si è portati a ritenere, in tali ultimi casi, di soprassedere all'intesa ritenendo sufficiente la disposizione del regime transitorio che sottopone all'esame della Giunta gli interventi pubblici.

Infine si rileva che le citate N.T.A. non contengono indicazioni di carattere procedurale in merito alla relazione tra delibera di Giunta di deroga per la realizzazione dell'opera pubblica e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

A titolo di informazione si segnala che in alcuni casi, al fine di velocizzare l'iter di autorizzazione paesaggistica, la dove non si rinvenivano profili negativi dal punto di vista paesaggistico, gli uffici provvedevano a rilasciare il titolo autorizzativo richiamando o condizionando la realizzazione dell'intervento alla delibera della giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004, oppure in vigenza di Piano paesaggistico ai sensi del già citato art: 15, comma 7 delle Norme di attuazione.