CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale all'interrogazione URAS - DAVOLI - PISU, relativamente al contributo finanziario che sarebbe erogato dalle ASL competenti per territorio ai celiaci conclamati a cui sia stata certificata l'intolleranza, finalizzato all'acquisto di prodotti alimentari privi di glutine.
***************
In riscontro all'interrogazione in oggetto si trasmette in allegato, quale elemento utile alla risposta, la nota n. 33493/1 del 04.12.2006 predisposta dal Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera e Osservatorio Epidemiologico.
Cordiali saluti.D'ordine dell'Assessore
Il Capo di Gabinetto
Alberto Isola***************
- Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera e Osservatorio Epidemiologico Settore Assistenza Farmaceutica integrativa e protesica -
In riscontro alla nota n° 27423/3 del 20.9.2006, relativa alla richiesta di elementi di risposta alla interrogazione consiliare in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, si evidenzia che l'assistenza dietetica, a base di alimenti senza glutine, a favore dei pazienti affetti da celiachia è ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 29.11.2001 e che, pertanto, è disciplinata da specifiche norme nazionali (D.M. 8.6.2006; L n° 123/05 e D.M. 4.5.2006) che non lasciano margine di discrezionalità alla regione nella regolamentazione della materia. Ed infatti, proprio il Decreto Ministeriale 8.6.2001 ha espressamente stabilito i soggetti aventi diritto, le modalità dì erogazione dell'assistenza, i relativi tetti massimi di spesa autorizzabile - successivamente modificati con il D.M. 4.5.2006 -, l'istituzione del Registro Nazionale dei prodotti dietetici senza glutine registrati dal Ministero della Salute ed erogabili agli aventi diritto.
La Regione Sardegna, con direttiva n° 36167/4 del 10 Ottobre 2001 (allegato 1) ha impartito linee di indirizzo operative finalizzate ad una uniforme applicazione del suddetto provvedimento nelle ASL della Sardegna ed al governo della spesa. In particolare sono state impartite indicazioni per un rigoroso accertamento della patologia e dei soggetti aventi diritto e per l'individuazione delle strutture specialistiche abilitate al rilascio della prescrizione dietetica.
Per quanto attiene, più in particolare, agli specifici quesiti formulati nell'interrogazione si evidenzia che:
- i prezzi al kl dei prodotti per celiaci "definiti esorbitanti sono stati oggetto di valutazione anche da parte dello stesso Ministero della Salute che con decreto 4 maggio 2006 (allegato 2) ha aggiornato le tabelle concernenti i tetti massimi mensili di spesa concedibili (in relazione, alle fasce di età ed al sesso degli aventi diritto) tenendo conto dei prezzi di riferimento dei prodotti dietetici senza glutine che sono riportati nelle premesse allo stesso decreto (es. pane € 10,33 al kg) che, come si può rilevare, non sono paragonabili ai prezzi degli analoghi alimenti comprensivi di glutine;
- i nuovi punti vendita previsti dalla recente L. n° 248/06 "Legge Bersani" sono espressamente autorizzati alla vendita di medicinali da banco, di classe C, e per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta medica. L'ambito di attività di tali punti vendita è richiamato anche nella circolare ministeriale n° 3 del 3.10.2006, pubblicata sulla G.U. n° 232 del 5 Ottobre 2006 e non ricomprende l'erogazione di assistenza in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, quale è l'assistenza dietetica in questione.I prodotti dietetici concedibili gratuitamente dal SSN sono riportati in un Registro Nazionale, (previsto dall'art.7 del DM 8.6.2001 e aggiornato periodicamente dal. Ministero della Salute), e riguarda prodotti regolarmente registrati dallo stesso Ministero della Salute. Si tratta di prodotti dietetici con scadenza abbastanza limitata nel tempo e pertanto con difficoltà di gestione delle scorte per cui risulta che questa assistenza, al momento, viene erogata nelle diverse realtà Regionali sulla base di Accordi con le farmacie convenzionate.
E' il caso di evidenziare che tale previsione è espressamente contenuta all'art.2, comma 3, del DPR 371/98 "Accordo Nazionale Farmacie" il quale stabilisce che le Regioni, nell'ambito di accordi stipulati al livello locale, per erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzano, in via prioritaria, il canale distributivo delle farmacie convenzionate a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano competitivi con quelli delle ASL. La Regione Sardegna con DGR n° 5/18 del 8.2.2006 ( allegato 3) nell'ambito di un accordo con le farmacie convenzionate e con la distribuzione intermedia che si inserisce in un ampio quadro organico di collaborazione con le farmacie convenzionate, ha confermato gli accordi già in vigore per l'erogazione da parte delle farmacie dei prodotti dietetici prevedendo un rimborso, per ciascun prodotto, nella misura del prezzo del listino di vendita al pubblico (rilevato dalla banca dati Codifa) decurtato dell'8%. Tale sconto sul prezzo di listino risulta, attualmente, il più favorevole tra le regioni italiane.
Si evidenzia infine che i settori assistenziali ricompresi negli Accordi Regionali con le farmacie convenzionate sono oggetto di un sistematico monitoraggio e che, sulla base del protocollo stipulato nel mese di luglio 2006 dal Ministro della Salute con la Federfarma, si è in attesa di importanti sviluppi che riguardano la definizione del nuovo accordo Nazionale con le Farmacie. Al riguardo, questo Servizio si riserva di fornire ogni ulteriore utile informazione che dovesse interessare l'interrogazione in oggetto.
Il Direttore del 3° Servizio
Dott. Giuseppe Sechi
------------------------------------
Gli allegati sono agli atti del Consiglio.
***************