CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 587/A

Risposta scritta dell'Assessore dei trasporti all'interrogazione SANJUST sull'accordo per l'individuazione dei requisiti per l'attribuzione dell'indennità all'incentivo all'esodo dei dipendenti delle aziende di trasporto.

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In riferimento alla nota di codesta Presidenza, Prot. n. 5691/gab. del 4 settembre 2006 si forniscono, in allegato, gli elementi di risposta in merito all'interrogazione di cui all'oggetto.

Come ha ricordato correttamente l'Interrogante l'art. 40 della L.R. 21/95 prevede "…..omissis… sono definiti attraverso uno specifico accordo, ...omissis..., tra l'Assessorato regionale dei trasporti, le aziende ...omissis... e le organizzazioni sindacali dei lavoratori".

Non corrisponde, invece, al vero che il 16 maggio 2006. sia stato siglato un accordo tra l'Assessorato regionale dei trasporti, le aziende di trasporto pubblico (Azienda Regionale Sarda Trasporti, ATP di Sassari, ATP di Nuoro e ASPO di Olbia) e i sindacati dei lavoratori sui requisiti per l'attribuzione delle indennità all'incentivo all'esodo.

Il 16 maggio 2006 è stato siglato un verbale di incontro fra la sola Azienda Regionale Sarda Trasporti e i sindacati. Doveva, ancora, valutarsi la situazione complessiva, tenendo conto anche delle altre aziende sarde di trasporto pubblico locale, rientranti nella previsione dell'art. 40 della citata legge.

In data 3 agosto 2006 si è tenuta la prima riunione tra l'Assessore regionale dei trasporti, tutte le aziende interessate e le organizzazioni sindacali per l'individuazione dei criteri applicativi. La proposta sul tavolo si articola sostanzialmente su due punti:

1. un incentivo all'esodo pari a tre mensilità di retribuzione lorda per il personale che maturerà entro il 31.12.2007, il requisito della pensione di anzianità e che alla data del 31.12.2006 non abbia maturato il requisito della pensione di vecchiaia
2. un accompagnamento alla pensione pari al 90% della retribuzione per un massimo di 60 mensilità per il personale che non raggiunge i requisiti minimi della pensione di anzianità entro il 31.12.2007.

Nell'occasione si è potuto registrare un possibile immediato accordo sul criterio sub. 1, mentre per quanto riguarda il criterio sub. 2 l'Assessorato regionale ha manifestato la sua contrarietà per le seguenti ragioni:
- lo strumento ipotizzato ha la natura di un "pre-pensionamento" e non di un incentivo all'esodo che è quello previsto dal legislatore proprio all'art. 40 della legge citata;
- una inevitabile considerazione di equilibri di carattere generale con riguardo a quanto è stato fatto in altri settori dell'economia per altri lavoratori sardi che hanno usufruito di incentivi all'esodo;
- le ragionevoli considerazioni e riflessioni che scaturiscono da una proposta che prevede l'erogazione dello stipendio per non lavorare;
- l'inevitabile impatto e riferimento che un siffatto criterio potrebbe aver con riguardo alla regionalizzazione di Ferrovie della Sardegna e di Ferrovie Meridionali Sarde, di aziende, cioè, che coinvolgono oltre 1.700 lavoratori sardi.

L'8 gennaio 2007, l'Assessore regionale dei Trasporti ha nuovamente convocato le aziende interessate e le OO.SS.

In quella occasione si è preso atto dei contenuti della Legge Finanziaria nazionale e della necessità, pertanto, di valutare nuove proposte coerenti con l'imminente regionalizzazione di Ferrovie Meridionali Sarde e Ferrovie della Sardegna e gli obiettivi posti dall'art. 40 della Legge 21/05.