CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 363/A

Risposta scritta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale all'interrogazione LIORI - DIANA - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo sui nuovi criteri adottati dall'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale sulle procedure per l'accertamento dell'invalidità civile. 

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Con riferimento all'oggetto, si fa presente quanto segue:

1. I Direttori Generali delle Aziende USL stabiliscono nella programmazione aziendale l'assegnazione dei carichi di lavoro di ciascun servizio, tenuto conto delle competenze istituzionali e dei budget assegnati. Le visite di invalidità civile sono comprese tra le prestazioni di Medicina Legale del Servizio di Igiene Pubblica e sono funzionalmente collocate all'interno di tale struttura. Il Servizio di Igiene Pubblica cura le funzioni di segreteria, l'assegnazione delle pratiche, il funzionamento delle singole commissioni ed in particolare il numero delle pratiche da esaminare per ciascuna seduta ed, altresì, il numero di sedute per settimana che devono essere adeguate al carico di lavoro derivante dall'arretrato e dalle pratiche da evadere a regime.
I presidenti, i componenti e i segretari delle commissioni devono essere individuati preferibilmente tra il personale dipendente delle Aziende USL sulla base dei carichi di lavoro assegnati a ciascun dipendente ed a ciascun servizio. Il personale deve essere individuato prioritariamente tra i dipendenti del Servizio di Igiene Pubblica o degli altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione o, in subordine, tra il restante personale dipendente della Azienda USL.

2. I dati a disposizione dell'Assessorato evidenziano alcune criticità che richiedono un intervento di riordino vista la disomogeneità e variabilità delle prestazioni erogate. In merito, verranno fornite indicazioni dettagliate ad ogni singola Azienda sull'organizzazione del lavoro e sulle procedure da adottare in materia.

3. La legge n° 295/90, all'art. 1 comma 2, stabilisce quanto segue: "nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente." La circolare del Ministero del Tesoro, n. 10, del 28/11/1990, Direzione Generale delle Pensioni di Guerra e dei Servizi vari , ribadisce che: "i sanitari vengono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati delle Unità Sanitarie Locali".

La legge regionale n° 6 del 28/4/1992, all'art. 68, comma 1, stabilisce che ai componenti delle commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali, ai sensi della legge n° 295 del 15/10/1990, spetti un gettone al lordo delle ritenute fiscali, per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata. La legge regionale n° 3 del 18-01-1993, all'art. 1, comma 2, prevede che non siano dovuti i compensi ai dipendenti di pubbliche amministrazioni che, in qualità di presidente, componente o segretario, partecipino alle sedute delle Commissioni durante l'orario di servizio. Un razionale utilizzo del personale dipendente porterà ad un abbattimento dei costi per il funzionamento delle commissioni di invalidità civile. Il compenso a prestazione non è previsto dalla normativa vigente.

L'esigenza di uniformare in tutto il territorio regionale la materia in argomento presuppone una rivisitazione delle procedure per l'accertamento dell'invalidità civile e della operatività delle commissioni con il fine dell'evasione tempestiva delle istanze.

I carichi di lavoro dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione riflettono attualmente il cambiamento culturale introdotto dalla Medicina Basata sull'Evidenze (EBM) che ha determinato, anche in sanità pubblica, un processo di trasformazione degli interventi rivolti alla persona. La competenza in materia sanitaria delle Regioni ha comportato l'abolizione di obblighi di non provata efficacia, derivanti da norme obsolete. Questo Assessorato ha individuato ambiti e settori nei quali è possibile modificare o abrogare prassi inefficaci, procedendo a una revisione delle attività sanitarie svolte e delle prestazioni erogate dai servizi delle Aziende Unità Sanitarie Locali secondo principi di appropriatezza e di economicità. A tal proposito, sono in corso di predisposizione provvedimenti per l'abolizione di certificazioni obsolete e inutili per i quali non vi è dimostrazione scientifica di efficacia.