CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 338/A

Risposta scritta dell'Assessore dei trasporti all'interrogazione CASSANO sulla paventata soppressione della nave merci da Golfo Aranci a Civitavecchia.

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Nel 1957, il Consiglio dei Ministri, accogliendo l'ipotesi del traghettamento diretto dei carri ferroviari, approvò l'istituzione del nuovo servizio che prevedeva sia la costruzione di apposite navi traghetto che la realizzazione di invasature, da realizzarsi nei due porti capolinea prescelti (Civitavecchia e Golfo Aranci).

Il servizio tra i due scali è stato attivato il 1° ottobre 1961 con l'entrata in linea, sulla tratta Civitavecchia - Golfo Aranci, della prima nave traghetto delle F.S, la Tyrsus.

La vigente programmazione di livello nazionale ha incluso gli scali in questione tra i porti capolinea, sia per quanto attiene il cabotaggio che il traghettamento ferroviario.

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in osservanza agli indirizzi ed indicazioni previste dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, con D.M. 138/T datato 31.10.2000, ha rilasciato alle Ferrovie dello Stato una concessione sessantennale ai fini della gestione della infrastruttura ferroviaria nazionale comprendente, tra le altre, anche il «collegamento ferroviario via mare fra la penisola e, rispettivamente la Sicilia e la Sardegna». Collegamento obbligatorio, quindi, indicato tra gli scali di Civitavecchia e quelli di Golfo Aranci/Olbia, come risulta nella Tabella B allegata al citato decreto ministeriale.

Lo Stato, nel vigente Contratto di Programma 2001-2005, stipulato tra il Ministro dei Trasporti e le Ferrovie dello Stato, ha riconosciuto al Gestore dell'infrastruttura una compensazione annua di circa 15 milioni di euro per il solo collegamento con la Sardegna.La vigente normativa indica espressamente che i «servizi di collegamento via mare fra i terminali ferroviari» costituiscono un servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale.

La necessità di inserire l'attività delle Autorità Portuali all'interno di una struttura e programmazione mirate a realizzare una azione sistemica nel settore dei trasporti è ribadita nell'art.1 della L. 84/1994 che recita «La presente legge disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del Piano Generale dei Trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento ed alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei Piani Regionali dei Trasporti».

Infine è il caso di evidenziare che la L.17.05.1985 n. 210 "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato" all'art.15 recita «I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'Ente».

Alla luce di quanto innanzi rappresentato, l'ipotesi di cancellare il terminale ferroviario a Civitavecchia appare disattendere la vigente normativa e quindi non realizzabile attualmente; la recente dichiarazione di smentita dell' Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Dott Mauro Moretti chiude, di fatto, il capitolo aperto dal Presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia.

La Regione Sardegna non permetterà alcuna chiusura nel collegamento, anzi, insieme a RFI e alla Divisione Cargo di Trenitalia ha già costituito una Commissione tecnica che avrà il compito, nei prossimi due mesi di effettuare una completa analisi dello stato del trasporto ferroviario delle merci e preparare una proposta operativa di sviluppo e rilancio di questa tipologia di trasporto.

Per quanto riguarda l'ipotesi avanzata dall'lnterrogante sull'eventuale acquisto di una nave, si ritiene che attualmente non ci siano le condizioni per una soluzione di questo tipo, inoltre il problema è molto più vasto e passa attraverso anche la ridefinizione del ruolo specifico dei porti di Olbia e di Golfo Aranci in un quadro di ridisegno complessivo del nodo ferroviario di Olbia.

 

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