CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport all'interrogazione SANJUST sul Registro regionale dello spettacolo.
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In risposta all'interrogazione ti. 1413/A, si ritiene utile precisare in primo luogo che la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione al Registro regionale dello spettacolo previsto dall'art.7 della L.R. n. 18/06 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna) è stata deliberata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 7 e, pertanto, solo dopo che il Comitato Regionale delle attività di Spettacolo, di cui all'art. 5 della legge, ha espresso parere favorevole sulla proposta.
La questione inerente al Registro è stata dibattuta in varie riunioni del Comitato, nelle quali i vari componenti hanno fatto delle osservazioni e prodotto documenti scritti che, insieme a studi effettuati sulla disciplina dello spettacolo in ambito ministeriale, hanno costituito la base per la redazione del documento finale che fissa i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro.
Riguardo ai singoli punti dell'interrogazione si precisa quanto segue:
1) Il comma 3 dell'art. 7 della Legge prevede che "La Regione riconosce una particolare rilevanza agli organismi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e ne sostiene l'attività mediante l'erogazione di contributi connessi ad un progetto di sviluppo triennale delle attività specifiche da loro svolte, da presentarsi prima della redazione del Documento di programmazione di cui all'articolo 3"; pertanto, il Documento di Programmazione deve essere preceduto dalla presentazione dei progetti triennali da parte di organismi già iscritti al Registro regionale dello spettacolo.
2) Così come precisato al precedente punto 1) la definizione dei parametri del Registro regionale degli organismi di spettacolo deve precedere l'elaborazione del Documento di programmazione.
3) L'art. 7 della citata Legge n. 18/2006 prevede l'articolazione del registro degli organismi di spettacolo dotati di professionalità in quattro fasce (a, b, c, d) i cui parametri di ammissibilità sono stabiliti per legge e pertanto non è possibile prevedere che siano gli stessi per fasce diverse.
4) I parametri di ammissibilità alle fasce a) e b) sono definiti per legge mentre quelli di ammissibilità alla fascia c) sono gli stessi richiesti agli Organismi di spettacolo che intendono accedere ai finanziamenti del Ministero dello Spettacolo. Agli organismi che intendono iscriversi in fascia d) è richiesto come requisito di ingresso il possesso del 60% dei requisiti previsti per la fascia c) con l'obbligo di raggiungere il 100% degli stessi entro il primo termine di revisione del Registro.
5) La ratio della previsione normativa è quella di incentivare la formazione di reti di organismi in grado di proporre una programmazione di spettacolo di qualità a livello regionale, nazionale e internazionale; si fa presente che ciascuno degli Organismi componenti la rete deve essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla fascia di appartenenza e comparto mentre il bilancio finanziario della Rete è il requisito incentivante alla creazione della Rete medesima.
6) Il Registro regionale degli organismi di spettacolo costituisce la rappresentazione del mondo dello spettacolo professionistico in Sardegna, mentre le politiche regionali sullo spettacolo, comprese quelle riferite agli aspetti contributivi, sono proprie del Documento di programmazione.
7) La liberatoria Enpals è un documento necessario e indispensabile al momento dell' erogazione del contributo ed è attualmente richiesto in applicazione della normativa vigente in materia di spettacolo. I criteri di erogazione dei contributi da prevedersi nel Documento di programmazione non potranno che confermare tale obbligo, fermo restando, la reale possibilità di inserire l'obbligo di presentazione del D.U.R.C.
L'Assessore
Maria Antonietta Mongiu