CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1318/A

Risposta scritta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione all’interrogazione SANJUST sulla ripetizione della prova di inglese del concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, di due dirigenti per il Corpo forestale a seguito dell'ordinanza del TAR sollecitata dal ricorso di un concorrente”.

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Nel corso del 2007, sono estate espletate le prove del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA). Gli atti del procedimento concorsuale, accertatane la regolarità, sono stati approvati con determinazione n. 25362/619 del 13/09/2007 del Direttore generale del Personale e, in conformità alla graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, è stato dichiarato un unico vincitore.

Un candidato ammesso alle prove orali ha ricorso al TAR contro tale provvedimento, ed ha chiesto non solo l'annullamento del concorso, ma anche del nuovo bando di concorso, per due dirigenti del CFVA, che l'Amministrazione ha successivamente indetto.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio per difendere la correttezza del proprio operato, con riferimento alle modalità con le quali è stato effettuato l'accertamento della lingua di inglese, nell'ambito della prova orale, punto sui il ricorso stesso è incentrato. Occorre chiarire, al riguardo, che il bando di concorso, all'art. 5, prevede: "nel colloquio sono inoltre accertate …la conoscenza a livello autonomo C1 secondo i parametri dell'Associazione europea di esperti di testing linguistico (ALTE) e del Quadro di Riferimento Europeo (QRE), curato dal Consiglio d'Europa, della lingua INGLESE, nonché la conoscenza di un'altra lingua scelta dal candidato tra FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO. L'accertamento avviene mediante la lettura, la traduzione di testi e la conversazione.

Sulla base delle prescrizioni del bando, la Commissione ha proceduto ad accertare l'elevato livello di conoscenza della lingua inglese -C1- "secondo i citati parametri, che obbligatoriamente prevedono le seguenti fasi:
a) Comprensione;
b) Ascolto e Lettura;
c) Parlato: interazione e produzione orale;
d) Scritto: produzione scritta.
(L'accertamento della conoscenza della seconda lingua straniera è invece avvenuto, così come prevede il bando, "mediante la lettura, la traduzione di testi e la conversazione").

Ciò detto, é convincimento di questo Assessorato che le prove si sono espletate nel pieno rispetto delle prescrizioni del Bando. Ma il TAR Sardegna, con ordinanza n. 270 del 2 luglio 2008, pronunciandosi in via cautelare nell'ambito del citato ricorso, sull'assunto che la Commissione del concorso avrebbe trasformato la prova orale in una prova scritta (cfr. sopra sub d) senza seguire le clausole di garanzia proprie della prova scritta) ha imposto all'Amministrazione regionale di far espletare nuovamente "la prova di inglese relativamente al ricorrente ed ai vincitori del concorso, che dovrà svolgersi secondo le forme e la disciplina prevista dal bando e dalla normativa vigente (C1: prova unica in forma orale, seppur comprendente lettura, traduzione e conversazione...)".

E' evidente dunque che la ripetizione della prova orale non rappresenta una scelta discrezionale dell'Amministrazione, ma è semplicemente l'esecuzione dell' ordinanza del TAR, nei termini puntuali in essa contenuti: la ripetizione della prova d'inglese deve essere limitata ai vincitori del concorso e al ricorrente.

Non è dunque possibile estendere la partecipazione alla nuova prova orale di lingua inglese anche agli altri tre candidati ammessi alla prima prova orale che non l'hanno superata: sia perché è proprio la portata limitata della decisione del TAR che ha indotto l'Amministrazione, convinta della legittimità degli atti concorsuali, a non impugnare l'ordinanza al Consiglio di Stato; sia perché estendendo gli effetti dell'ordinanza ad altri soggetti - e quindi aumentando il numero dei concorrenti - i vincitori del concorso e il ricorrente avrebbero l'interesse legittimo ad impugnare gli atti in quanto potenzialmente riduttivi delle loro aspettative.

Si conclude ribadendo la correttezza dell'operato della Commissione esaminatrice del concorso e degli uffici, mentre le modalità rigorose dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese ad una precisa scelta dell'Amministrazione che ha voluto arricchire in tal senso la propria organizzazione in ragione delle sempre crescenti esigenze d'interlocuzione con organismi esterni alla regione, segnatamente con gli uffici comunitari.