CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore dei trasporti all'interrogazione CAPPAI - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - LAI Renato - MARRACINI - MILIA sulla modalità di trasferimento del personale delle Ferrovie meridionali sarde all'ARST.
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In riferimento alla nota di codesta Presidenza, Prot. n. 2940 del 27.5.2008, si forniscono, in allegato, gli elementi di risposta in merito all'interrogazione di cui all'oggetto.
L'Assessore
Sandro Broccia----------------
Con riferimento ai quesiti posti dagli Interroganti giova osservare:
1. Le notizie apparse siigli organi di informazione sono incomplete, imprecise e hanno preferito concentrarsi su facili slogan piuttosto che entrare nel merito del problema. I lavoratori delle Ferrovie Meridionali Sarde sono tutelati dalle norme del Codice Civile in materia di trasferimento di azienda, dalla legge n. 428/1990, art.47, che definisce in dettaglio tutto l'iter di trasferimento e, da ultimo, dalla L.R. n. 21/05, ancorché quest'ultima affronti il problema del trasferimento di personale è seguito di procedure concorsuali per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico.
2. Il passaggio dell'azienda Ferrovie Meridionali Sarde si è concretizzato nel mese di giugno u.s.. I criteri di passaggio sono quelli stabiliti dall'Accordo procedimentale sottoscritto tra la Regione ed il Ministro dei Trasporti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica che ha sancito il passaggio di Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde dalia Stato alla Regione.
Nello specifico:
1. gli inquadramenti professionali - derivanti dalla "storia" lavorativa di ogni dipendente ex FMS sono stati conservati;
2. la disdetta di accordi citata dagli Interroganti - normale prassi nell'ambito di normali relazioni industriali allorquando gli accordi in questione non sono più rappresentativi della realtà operativa, economica o giuridica - riguarda l'assoggettamento di alcune prestazioni lavorative alla cosiddetta "indennità di trasferta" prevista dall'art. 20/A del CCNL 23/07/1976 in luogo dell'art.21 del medesimo contratto. L'applicazione dell'art. 20/A deriva dal carattere originariamente ferroviario'' dell'azienda FMS, carattere cessato - si badi bene - dai primi anni 70. In tutte le aziende automobilistiche, come è FMS, appunto, dai primi anni 70, è applicato l'art. 21 - assenza dalla residenza per periodi non inferiori alle 6 ore. Non si può, peraltro, trascurare che l'eventuale applicazione del precedente art. 20/A esporrebbe gli amministratori a potenziali rilievi da parte degli Organi di controllo per l'inapplicabilità dell'articolo in questione. Giova, inoltre, ricordare che il personale ex-FMS gode dell'applicazione dei contratti integrativi sottoscritti da ARST nel tempo, migliorativi rispetto a quelli precedentemente in vigore nella ex-FMS.