CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore dell'igiene e sanitą e dell'assistenza sociale all'interrogazione CONTU sulla gara d'appalto avente per oggetto l'affidamento del servizio "Centro per la famiglia" per l'Ambito PLUS 21 - anno 2008, verificata la presenza di alcuni elementi che non rispondono o non sono compatibili con la normativa in vigore.
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In risposta all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi di conoscenza.
In premessa occorre precisare che l'albo regionale delle cooperative sociali č stato istituito con la Legge regionale n. 16 del 22 aprile 1997 presso l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e che presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanitą e dell'Assistenza Sociale non sono disponibili documenti dai quali poter desumere le informazioni richieste al punto 1) dagli interroganti.
Per quanto riguarda l'art. 3 del bando di gara, si rileva che l'art. 57, comma 5 lett. b) del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti) prevede la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: "per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi gią affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilitą del ricorso alla procedura negoziata senza bando č consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi č computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28".
Analogamente l'art. 39, primo comma, della legge regionale 7 agosto 2007 n. 5 prevede che: "per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi gią affidati allo stesso operatore economico aggiudicatario mediante un precedente appalto aggiudicato dagli stessi soggetti aggiudicatori, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette; in questo caso il ricorso alla trattativa privata č ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei lavori e dei servizi successivi č preso in considerazione dai soggetti aggiudicatori per la determinazione globale dell'appalto".
L'Assessore
Nerina Dirindin