CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1154/A

Risposta scritta dell'Assessore della difesa dell'ambiente all'interrogazione MANINCHEDDA - ATZERI sulle modalità di assunzione del personale a tempo determinato, presso il Servizio territoriale di Nuoro, nell'ambito del Piano servizio antincendi boschivi (SAIB).

***************

In riscontro all'interrogazione di cui all'oggetto si trasmettono gli elementi utili alla risposta resi allo scrivente dall'Ente foreste della Sardegna con nota prot. 900/Pres. de) 15.10.2008 e nota prot. n. 11744 del 08/10/2008.

Si richiama che nell'anno 2005 l'Ente Foreste della Sardegna, Servizio Territoriale di Nuoro, bandiva una selezione per il reclutamento di un autobottista da impiegare nella campagna antincendi duemilacinque, con contratto a tempo determinato della durata presumibile di mesi quattro.

Il bando di selezione prevedeva che i partecipanti alla stessa dichiarassero, con autocertificazione ex DPR 445/2000, i dati personali richiesti per la selezione e, tra questi, la condizione reddituale del loro nucleo familiare sulla base dell'indicatore cd. Isee.

Il bando prevedeva, altresì, che i partecipanti utilmente collocati in graduatoria dovessero produrre, all'esito della selezione, documentazione probante quanto dichiarato in autocertificazione.

All'esito della selezione risultavano idonei i signori Tanchis Giampaolo e Pisanu Dario, collocati rispettivamente al primo e secondo posto in graduatoria.

La presentazione della documentazione rivelò, tuttavia, che il dato relativo all'indicatore Isee, dichiarato dal Tanchis, differiva dal dato reale. In via di autotutela, la Commissione di gara, attribuì, quindi, al Tanchis, il punteggio spettantegli in forza della documentazione prodotta e procedette alla relativa modificazione della graduatoria che vedeva ora il Pisanu collocato al primo posto, e il Tanchis al secondo posto.

Il Pisanu venne assunto e adibito alla mansione di autobottista, per tutto il periodo delle campagna antincendi, alla chiusura della quale il rapporto di lavoro fu risolto come da contratto.

Solo nell'anno 2006, quando il rapporto di lavoro si era oramai risolto per scadenza del termine prefissato, una indagine della Guardia di Finanza, Tenenza di Macomer, accertò che la condizione reddituale del Pisanu differiva da quanto dallo stesso certificato, e documentato, in sede di selezione; di tale accertamento ebbe comunicazione, per quanto di competenze, l'Ente Foreste della Sardegna.

L'Ente Foreste della Sardegna, conseguentemente ha disposto in sede di autotutela, con Determinazione n. 62 del 19 marzo 2008, l'annullamento della graduatoria.

Avverso tale Determinazione di annullamento il Tanchis ha proposto ricorso giurisdizionale, dinanzi il TAR Sardegna, chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, della richiamata Determinazione dì annullamento n. 62 del 19 marzo 2008, con richiesta di pronuncia di ordinanza cd. remand volta alla assunzione del ricorrente.

All'udienza fissata per la decisione sulla istanza cautelare e la sospensione della Determinazione di annullamento il TAR adito, in accoglimento della tesi difensiva dell'Ente ha rigettato l'istanza cautelare, considerato che il provvedimento difetta del requisito del periculum in mora, in quanto la graduatoria impugnata riguarda la campagna antincendi del 2005 ed un rapporto di lavoro a tempo determinato la cui durata è indicata dal bando in quattro mesi.

Il Capo di Gabinetto
Dott. Agr. Nicola Sanna