CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica all'interrogazione SANNA Matteo sul potenziale rischio di scioglimento delle compagnie barracellari a causa dell'obbligo assicurativo imposto dall'INAIL.
***************
Con riferimento alla nota n. 0006502/I.6.4 del 20.11.2007, relativa all'interrogazione indicata in oggetto, si trasmette copia della relazione tecnica contenente elementi di risposta alla stessa, forniti dagli Uffici della Direzione generale degli Enti locali e Finanze.
D'ordine dell'Assessore
Il Capo di Gabinetto
Pistuddi***************
In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto ed in risposta della nota n.504/GAB del 22 novembre 2007, si espone quanto segue.
L'organizzazione ed il funzionamento delle compagnie barracellari sono disciplinati dalla legge regionale 15 luglio 1988 n.25.
Per quanto riguarda in particolare l'oggetto dell'interrogazione, viene in rilievo il disposto dell'articolo 28, la cui formulazione originaria prevedeva che, allo scopo di favorire la costituzione ed il mantenimento delle compagnie barracellari in Sardegna, l'Amministrazione regionale fosse autorizzata, tra le altre cose, ad assumere a proprio carico, mediante rimborso dei relativi premi, gli oneri per l'assicurazione dei componenti le compagnie contro gli infortuni subiti nell'esercizio delle funzioni barracellari.
Al fine di tutelare i propri componenti dal rischio di infortuni in servizio, quindi, sin dal momento della loro costituzione, le diverse compagnie barracellari hanno stipulato delle polizze assicurative di tipo privatistico.
Successivamente, l'art. 30, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 ha modificato il tenore della predetta disposizione che attualmente recita: "Allo scopo di favorire la costituzione e il mantenimento delle compagnie barracellari in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle compagnie barracellari un contributo forfettario annuo per le spese generali, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l'equipaggiamento e le attrezzature (UPB S04.021 - Cap. 04068). Il contributo viene determinato sulla base di una quota fissa di 5.000 euro per compagnia e di una quota di 300 euro per ciascun barracello. L'importo massimo del contributo non può comunque eccedere la somma di 35.000 euro per compagnia. Il contributo di cui sopra è erogato dall'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale con i criteri e le modalità che sono fissati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40".
Come si può constatare anche il nuovo testo non specifica chiaramente a quale Ente, privato o pubblico, le compagnie dovrebbero versare i premi assicurativi, anche se la formula "assicurazione obbligatoria contro gli infortuni" dovrebbe indurre a ritenere che il legislatore regionale intendesse riferirsi all'INAIL.
Pur in presenza di tale modifica, le compagnie barracellari hanno continuato a rivolgersi ad istituti assicurativi privati.
Nel settembre 2007 le Direzioni Provinciali dell'INAIL, ritenendo che le compagnie barracellari svolgessero attività soggetta all'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi degli artt.1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, invitavano le stesse a presentare denuncia di esercizio entro i limiti della prescrizione quinquennale, quindi con decorrenza dall'anno 2002.
Tale richiesta, ove fosse fondata, comporterebbe il pagamento dei premi degli ultimi cinque anni con ovvie difficoltà di natura economica per le compagnie che, in sostanza, sarebbero costrette a pagare per la copertura del rischio per cui hanno già pagato le assicurazioni private.
Il competente Servizio degli Enti Locali, venuto a conoscenza della problematica, ha avviato contatti informali per verificare la fondatezza delle richieste presentate dall'INAIL.
L'interessamento dell'Ufficio è già sfociato in un primo incontro cui ha partecipato il Direttore Regionale dell'Istituto il quale ha dimostrato la propria disponibilità al raggiungimento di una soluzione condivisa, preannunciando un tavolo di confronto aperto alle rappresentanze delle compagnie barracellari una volta verificata la fondatezza, a tutti i livelli, delle loro richieste.
Eventuali ulteriori iniziative potranno essere valutate solo al termine di tale confronto.
p. Il Direttore Generale
(art. 30 L.R. 31/1998)
Stefano Usai