CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 350/A
INTERPELLANZA LA SPISA - AMADU - CHERCHI Oscar - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - PETRINI - PILERI - PITTALIS - RASSU - SANJUST su Sardegna IT.
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I sottoscritti,
viste:
- la delibera n. 50/5 del 5 dicembre 2006 con la quale, su proposta
del Presidente, la Giunta regionale ha deciso di partecipare,
insieme al CRS4, alla costituzione della società "in house" a
responsabilità limitata "Sardegna IT", con capitale sociale di euro
10.000, di cui euro 1.000 in quota alla Regione stessa e euro 9.000
in quota al CRS4;
- la delibera della Giunta regionale n. 4/1 del 30 gennaio 2007
avente ad oggetto l'avvio dell'attività di Sardegna IT;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- il decreto Bersani (decreto legge n. 223 del 2006, definitivamente
convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006);
- la legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
- la legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1;
premesso che:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive
modificazioni, che peraltro non costituisce fonte normativa
dell'ordinamento giuridico della Regione, stabilisce al comma 5,
lettera c), dell'articolo 113, recante norme sulla gestione delle
reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, che l'erogazione dei servizi medesimi avviene secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione
europea, con conferimento della titolarità del servizio "a società a
capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più importante della propria attività con
l'ente o gli enti pubblici che la controllano";
- l'articolo 23 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplina le
modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica a
integrazione e sostituzione dell'articolo 113 sopra citato;
rilevato che solamente a seguito dell'approvazione della legge Statutaria della regione Sardegna ed esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio regionale da effettuarsi con apposito provvedimento legislativo, è stata prevista, all'interno dell'ordinamento giuridico della Regione (articolo 11, comma c), la possibilità di costituire, sopprimere o liquidare "enti, agenzie, ... altri soggetti giuridici delegati ad esercitare funzioni regionali";
sottolineato che in adunanza plenaria, il Consiglio di Stato, come più volte sostenuto, con sentenza n. 1/2008, ha ribadito che la scelta del modello dell'affidamento diretto per la gestione dei servizi in deroga all'opposto modello di affidamento mediante gara pubblica costituisce eccezione di stretta interpretazione al sistema ordinario delle gare, deve rispondere a ben precisi presupposti, in assenza dei quali l'affidamento è idoneo a turbare la par condicio e quindi a violare il trattato e deve rispondere ai principi di economicità, efficienza ed efficacia;
visti gli atti di affidamento di servizi alla società Sardegna IT, quali ad esempio: "Erogazione di servizi internet - conduzione sistemi web, posta elettronica e mantenimento domini internet", "Estensione della rete telematica regionale per il collegamento delle sedi ASL - interventi per la costituzione della rete telematica regionale della ricerca", "Fornitura di servizi di digitalizzazione di contenuti multimediali", "Convenzione CSR (affidamento con trattativa privata da parte di Sardegna IT)", "Progetto SIBAR e SIBAER", "Progetto SIAR", "Progetto SUAP", "Progetto MANTIS", "Gestione SITR", "Progetto ICAR SAR", "Progetto COMUNAS", "Gestione RTR", "Progetto sviluppo saperi artigianali", "Progetto SQCN", "Progetto MGO" per un totale di circa 30.000.000 di euro,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione
per sapere:
1) se, all'interno dell'ordinamento giuridico della Regione, risulti
legittima la costituzione di una società "in house" effettuata con
deliberazione della Giunta regionale;
2) se la società Sardegna IT, possegga effettivamente i requisiti
per poter essere definita "in house", risultando pacifico, sia in
dottrina che in giurisprudenza, che nelle società "in house":
- il capitale deve essere interamente pubblico;
- l'amministrazione pubblica titolare del capitale sociale deve
esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi, e cioè un assoluto potere di direzione,
coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato;
- la società "in house" non deve possedere alcuna autonomia
decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione;
- in concreto, la medesima, costituisce parte della stessa
amministrazione con la quale viene a trovarsi in una dipendenza
finanziaria ed organizzativa e deve svolgere tutta la sua attività a
favore dell'amministrazione pubblica socia;
3) se l'Amministrazione regionale, nel decidere di procedere
all'affidamento diretto per la gestione dei suddetti servizi, in
deroga all'opposto modello di affidamento mediante gara pubblica,
abbia rispettato i principi di economicità, efficienza ed efficacia,
così come dettati dal trattato;
4) se la partecipazione per una quota pari al solo 10 per cento del
capitale sociale, aumentato successivamente con delibera della
Giunta regionale n. 48/22 del 29 novembre 2007, ha permesso
all'Amministrazione regionale, per gli affidamenti precedenti, di
esercitare sulla società il dovuto "controllo analogo";
5) se il CRS4, scelto come società partecipante per la costituzione
di Sardegna IT, non avrebbe dovuto abbandonare il mercato e quindi
rinunciare, dopo aver partecipato e vinto la gara, alla gestione del
sistema informativo dell'ospedale Brotzu;
6) se la società Sardegna IT per l'assunzione di personale abbia
adottato procedure selettive pubbliche o, in caso contrario,
mediante quali altre modalità sia stato acquisito il personale ed in
quale numero;
7) quali atti relativi al "controllo analogo" abbia adottato sulla
società Sardegna IT la Direzione generale dell'innovazione
tecnologica, istituita di recente (articolo 21 della legge regionale
n. 7 del 2005), con lo scopo di favorire e coordinare, nell'ambito
del processo di rinnovamento dell'Amministrazione regionale,
l'adozione e l'utilizzo delle nuove tecnologie e anche con funzioni
di indirizzo e controllo tecnico-operativo sulla medesima società,
tenuto conto che, in mancanza di detto controllo, i suddetti
contratti di affidamento risulterebbero nulli;
8) se risponde al vero che la società Sardegna IT abbia subappaltato
servizi a terzi per più del 30 per cento del valore del singolo
affidamento in contrasto con quanto previsto dall'articolo 32 del
Codice degli appalti;
9) se risponde al vero che la gestione del sistema SIBAR sia
passata, a seguito della delibera della Giunta regionale n. 21/25
del 29 maggio 2007, dalla società Accenture (che per svolgere la
stessa attività aveva chiesto 1.200.000 euro) a Sardegna IT per una
spesa complessiva di 1.800.000 euro;
10) se detta operazione risponda ai criteri di economicità,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
11) se sia da considerarsi legittimo l'affidamento dei locali di via
Posada, di proprietà dell'Amministrazione regionale, alla società
Sardegna IT (fatto che, tra l'altro, visto il numero elevato di
dipendenti della società e dei dipendenti regionali della Direzione
generale dell'innovazione tecnologica che ci lavorano, ha creato
grossi problemi di sovraffollamento);
12) soprattutto, se è vero che sono stati eseguiti all'interno dei
sopra citati locali lavori in contrasto con le disposizioni di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla
sicurezza) e, in caso affermativo, da chi sono stati autorizzati e
finanziati;
13) se sia legittimo, nonostante il disposto di cui alla legge 6
agosto 2008 n. 133, continuare a procedere con affidamenti diretti
alla società Sardegna IT, anziché rilasciare al mercato tutti i
servizi appaltati con modalità diverse dall'evidenza pubblica;
14) se risponde al vero che Sardegna IT, dopo aver ricevuto
affidamenti da parte dell'Amministrazione regionale, ha, a sua
volta, riaffidato, tramite gara a evidenza pubblica o tramite
trattativa privata, alcuni degli affidamenti sopra citati, agendo
quindi come stazione appaltante;
15) per quali motivazioni l'Amministrazione regionale, anziché
servirsi, come sempre, dei propri dipendenti ed in particolare dei
funzionari in possesso di specifiche professionalità, ad hoc
formati, ha affidato alla società Sardegna IT la gestione di
procedimenti amministrativi, quali ad esempio quelli relativi ad
alcune gare d'appalto e ad alcuni importanti servizi informatici.
Cagliari, 2 dicembre 2008