CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERPELLANZAN. 318/C-1
INTERPELLANZA PISU sulle problematiche inerenti le assunzioni di personale nelle unioni di comuni.
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Il sottoscritto,
premesso che le disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale, sia con riferimento al blocco delle assunzioni che alla riduzione della spesa, così come interpretate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento della funzione pubblica (si veda da ultimo il parere dell'ufficio UPPA del 1° febbraio 2007), nei confronti delle unioni di comuni sono manifestamente illogiche, di fatto inapplicabili, fonti di sprechi veri di risorse, tali da impedire il normale funzionamento e compromettere la stessa esistenza delle unioni;
evidenziato che, in mancanza di interventi
correttivi:
- si compromette irrimediabilmente la possibilità di funzionamento
delle unioni di comuni, che gestiscono in forma associata, in nome
e per conto dei comuni che le costituiscono, funzioni e servizi
essenziali per i cittadini e per il pubblico e generale interesse,
con conseguenze che possono portare anche alla interruzione di
pubblici servizi e funzioni che le unioni vengono messe nella
impossibilità di esercitare;
- si strangola un importante processo volto alla gestione associata
delle funzioni e dei servizi e al riordino istituzionale,
indispensabili per garantire adeguatezza agli enti di minore
dimensione e diritti ai cittadini dei loro territori;
- si impedisce che il processo richiamato possa svilupparsi
ordinatamente e con una reale programmazione, capace di conquistare
anche risparmi di spesa e maggiore efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa locale, nel medio e lungo periodo; si
bloccano anche processi importanti di razionalizzazione e
riorganizzazione degli apparati amministrativi dei piccoli comuni
che si associano;
ritenuto che, per le stesse buone ragioni per le quali le unioni di comuni sono state escluse dai vincoli del patto di stabilità interno, è necessario che le stesse siano escluse anche dalla osservanza dei vincoli relativi al personale;
precisato che, in ogni caso e almeno ai fini di un
tentativo di riduzione del danno, nell'attesa di un provvedimento
legislativo che sottragga le nascenti unioni dai vincoli relativi
al personale, è urgente intervenire in via interpretativa, pena un
disastro istituzionale e un vero e proprio fallimento della legge
regionale n. 12 del 2005; infatti:
a) il riferimento alla sola possibilità di copertura del turn-over
con riferimento al singolo ente (comune con meno di 5.000 abitanti
o unione) impedisce di impostare programmi di riordino e
riorganizzazione del complesso delle dotazioni organiche degli enti
impegnati in un percorso di unione. Percorso che, per la sua natura
sovracomunale, richiede l'assunzione diretta di personale presso
l'unione. Irrigidire vincoli di assunzione per le unioni significa,
di fatto e di diritto, impedire processi di reale gestione
associata di servizi e di razionalizzazione nell'impiego del
personale;
b) le unioni nascono per gestire funzioni e servizi comunali in
modo associato; nella generalità dei casi il processo di
trasferimento di funzioni e servizi in capo all'unione avviene
progressivamente, incrementando, anno dopo anno, il numero dei
servizi non più gestiti dai singoli comuni, attraverso un complesso
processo che intreccia costruzione del consenso politico, volontà
di innovazione, progettualità organizzativa dei nuovi assetti. La
quantità dei servizi gestiti dalle unioni è dinamica e in crescita
per definizione, a meno che non si pensi di far sopravvivere solo
le unioni che si limitano a gestire pochi servizi di peso
irrilevante come ad esempio i servizi statistici, nucleo di
valutazione ed elaborazione dati, penalizzando incredibilmente
invece quelle più dinamiche, efficienti, protagoniste di veri
processi di riorganizzazione delle realtà locali nel senso della
conquista di maggiore adeguatezza, efficienza, economicità
dell'azione amministrativa. Appare così del tutto evidente che
questa progressione dinamica viene impedita in nuce dal blocco
delle assunzioni e dalla richiesta di una riduzione della spesa per
il personale rispetto al 2004. Come possono paragonarsi esercizi
finanziari e dotazioni organiche che fanno riferimento
all'esercizio di un numero sempre crescente di funzioni e di
servizi? L'unica possibilità per dare un minimo di raziocinio a
tali vincoli è che il confronto venga fatto a parità di funzioni e
servizi esercitati e che, comunque, siano esclusi vincoli, sia nel
numero del personale che in termini di spesa per lo stesso, ogni
volta che i comuni costituenti trasferiscano all'unione funzioni e
servizi da gestire in forma associata. In quale altro modo l'unione
potrebbe gestire tali funzioni e servizi?;
c) con l'accelerazione impressa dalla legge regionale n. 12 del
2005 gli enti locali della Sardegna stanno vivendo un processo che
vede la continua nascita di nuove unioni di comuni. Per esse il
confronto con gli anni precedenti (quale il 2004) non solo è del
tutto insensato, ma addirittura impossibile perché queste unioni
nel 2004 non esistevano proprio. È indispensabile che il sistema
dei confronti tra esercizi diversi sia escluso per gli enti di
nuova costituzione, almeno per i primi 4-5 anni, e successivamente
sia svolto con modalità tali da tener conto del peculiare processo
di crescita delle unioni; processo che, lungi dal rappresentare una
patologia di spesa da contrastare, costituisce invece uno
straordinario strumento di riorganizzazione e razionalizzazione
efficiente di un sistema delle autonomie oggi estremamente
frammentato, e, nel medio-lungo periodo, uno strumento di reali
risparmi, economie e, in generale, di una ben maggiore produttività
della spesa pubblica nel comparto;
evidenziato che tutto l'impianto della legge
regionale 2 agosto 2005, n. 12, contenente i principi fondamentali
dell'assetto degli enti locali della Sardegna spinge a promuovere
la gestione associata di funzioni e servizi tra i comuni,
soprattutto tra i piccoli e soprattutto nelle forme più
strutturate, quali le unioni di comuni;
ritenuto che sia costituzionalmente e istituzionalmente
inaccettabile che una applicazione indifferenziata e rigida delle
norme volte al contenimento della spesa pubblica porti verso il
risultato opposto: il blocco e l'impedimento a funzionare, e quindi
a esistere, delle unioni di comuni;
evidenziato che:
- l'Unione dei comuni "Alta Marmilla", costituita ai sensi della
legge regionale n. 12 del 2005, è a tutti gli effetti, un ente
locale dotato di propria personalità giuridica di diritto pubblico,
di autonomia statutaria e di un proprio bilancio e, pertanto, in
grado di operare in modo autonomo e di assumersi quindi le
obbligazioni derivanti dalle attività ad essa trasferite;
- per le finalità che si propone l'Unione "Alta Marmilla" necessita
di un'adeguata dotazione organica che non risulta reperibile fra le
cessazioni degli enti soppressi, mobilità esterna dai comuni
associati o per potenzialità assunzionali dei medesimi;
ritenuto, altresì, che le disposizioni dell'articolo 12, comma 12,
della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria
2007), in merito alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
per le unioni di nuova costituzione, debbano prevedere la
possibilità di assunzione di personale anche al di fuori di quello
proveniente dagli enti soppressi, nelle more della costituzione
della propria dotazione organica adeguata alle funzioni trasferite
e nel rispetto dei principi di contenimento e riduzione dei costi
del personale di cui all'articolo 91, comma 2, del TUEL,
chiede di interpellare la Giunta regionale
affinché:
1) assuma consapevolezza piena della gravità della situazione,
della sua insostenibilità per l'Unione "Alta Marmilla" e per le
altre che stanno nascendo dalle ceneri delle soppresse comunità
montane;
2) deroghi ulteriormente alle norme della legge finanziaria per
consentire il reclutamento del personale necessario per il
funzionamento anche al di fuori di quello derivante dalla
soppressione di comunità montane o consorzi;
3) intervenga con tutti gli strumenti a sua disposizione per
consentire alle unioni non solo di esistere, ma di funzionare per
erogare funzioni e servizi nell'interesse primario dei cittadini e
dei loro diritti.
Cagliari, 23 maggio 2008