CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERPELLANZAN. 275/A
INTERPELLANZA MILIA - CAPELLI - RANDAZZO Alberto - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio sulla deliberazione del direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari n. 8 del 26 luglio 2007 di nomina del prof. Antonello Ganau quale direttore sanitario della medesima Azienda.
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I sottoscritti,
visti:
- l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, il quale prevede che il direttore sanitario sia un medico
che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che
abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di
direzione tecnico sanitaria in enti o strutture sanitarie,
pubbliche o private, di media o grande dimensione;
- altresì, la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, e,
specificatamente, l'articolo 10, comma 7, nel quale sono
espressamente indicati i requisiti per la nomina a direttore
sanitario, tra cui risulta esservi il possesso di "esperienza
almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti la nomina, di
qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o
strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e
finanziarie";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 17/2 del 27 aprile
2007 con la quale è stata costituita l'Azienda
ospedaliero-universitaria di Sassari ai sensi dell'articolo 1 della
legge regionale n. 10 del 2006;
preso atto che, con deliberazione n. 8 del 26 luglio 2007, il
direttore generale della menzionata Azienda
ospedaliero-universitaria ha nominato il prof. Antonello Ganau
quale direttore sanitario della medesima Azienda;
rilevato che nel curriculum del prof. Ganau, in ordine ai requisiti
necessari per la nomina a direttore sanitario, si rinviene solo
l'affermazione, in vero piuttosto apodittica, secondo cui il
medesimo è "responsabile dall'ottobre 2000 ad oggi del Servizio di
Cardiologia e Angiologia di Clinica Medica, con piena autonomia
gestionale e responsabilità diretta delle risorse umane, tecniche e
finanziarie";
considerato che tale affermazione, come è evidente, non fornisce
nessun ausilio al fine della compiuta comprensione della
sussistenza dei requisiti in capo al prof. Ganau, risolvendosi a
ben vedere in questione in una mera ripetizione dei requisiti
previsti nella citata legge regionale n. 10 del 2006 per la nomina
a direttore sanitario;
accertato, dunque, che dal medesimo curriculum non emerge la piena
corrispondenza fra l'esperienza vantata ed allegata dal prof. Ganau
ed il tipo di esperienza richiesta per la nomina a direttore
sanitario;
considerato, inoltre, che, alla luce del curriculum del medesimo
prof. Ganau, sussistono legittime perplessità circa il possesso, in
capo al medesimo, dei requisiti soggettivi necessari per la nomina
di direttore sanitario, posto che, negli incarichi vantati dal
medesimo non è rinvenibile un'autonomia decisionale, né una
effettiva consistenza organizzativa e di responsabilità verso
l'esterno, ciò che costituisce presupposto necessario per la nomina
a direttore sanitario;
rilevato che l'assenza dei requisiti sembrerebbe confermata dalla
deliberazione n. 38 del 31 gennaio 2003 del direttore generale
dell'Azienda USL n. 1 di Sassari, avente per oggetto
"Rideterminazione dell'indennità assistenziale dal 1° gennaio 2001
al personale medico convenzionato a seguito dell'accordo tra
l'Università degli Studi di Sassari e l'Azienda USL n. 1 di Sassari
del 23 dicembre 2002", nella quale al prof. Antonello Ganau è
attribuita la responsabilità dell'articolazione funzionale
"cardioangiologia" con corrispondenza ad incarico dirigenziale
C1;
segnalato che l'illegittimità della nomina del prof. Ganau a
direttore sanitario si estenderebbe, derivatamente, a tutti gli
atti adottati dal medesimo quale, appunto, direttore sanitario
dell'Azienda ospedaliero-universitaria,
chiedono di interpellare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità
e dell'assistenza sociale per conoscere se non ritenga
opportuno:
1) invitare il direttore generale dell'Azienda
ospedaliero-universitaria di Sassari a sospendere l'efficacia della
nomina del prof. Ganau a direttore sanitario della medesima
Azienda, alla luce dei dubbi sollevati in ordine al possesso, in
capo al medesimo, dei requisiti per poter essere nominato direttore
sanitario, poiché, da curriculum del medesimo, non risulta affatto
la sussistenza dei predetti requisiti;
2) invitare il medesimo direttore generale ad annullare la nomina
del prof. Ganau quale direttore sanitario nel caso in cui fosse
confermata l'assenza dei presupposti per la predetta nomina;
e per sapere,in ogni caso, quali provvedimenti intenda adottare nel
caso sia confermato che il prof. Antonello Ganau non sia in
possesso di tali requisiti.
Cagliari, 4 ottobre 2007