CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERPELLANZAN. 275/A

INTERPELLANZA MILIA - CAPELLI - RANDAZZO Alberto - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio sulla deliberazione del direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari n. 8 del 26 luglio 2007 di nomina del prof. Antonello Ganau quale direttore sanitario della medesima Azienda.

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I sottoscritti,

visti:
- l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il quale prevede che il direttore sanitario sia un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione;
- altresì, la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, e, specificatamente, l'articolo 10, comma 7, nel quale sono espressamente indicati i requisiti per la nomina a direttore sanitario, tra cui risulta esservi il possesso di "esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti la nomina, di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 17/2 del 27 aprile 2007 con la quale è stata costituita l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2006;

preso atto che, con deliberazione n. 8 del 26 luglio 2007, il direttore generale della menzionata Azienda ospedaliero-universitaria ha nominato il prof. Antonello Ganau quale direttore sanitario della medesima Azienda;

rilevato che nel curriculum del prof. Ganau, in ordine ai requisiti necessari per la nomina a direttore sanitario, si rinviene solo l'affermazione, in vero piuttosto apodittica, secondo cui il medesimo è "responsabile dall'ottobre 2000 ad oggi del Servizio di Cardiologia e Angiologia di Clinica Medica, con piena autonomia gestionale e responsabilità diretta delle risorse umane, tecniche e finanziarie";

considerato che tale affermazione, come è evidente, non fornisce nessun ausilio al fine della compiuta comprensione della sussistenza dei requisiti in capo al prof. Ganau, risolvendosi a ben vedere in questione in una mera ripetizione dei requisiti previsti nella citata legge regionale n. 10 del 2006 per la nomina a direttore sanitario;

accertato, dunque, che dal medesimo curriculum non emerge la piena corrispondenza fra l'esperienza vantata ed allegata dal prof. Ganau ed il tipo di esperienza richiesta per la nomina a direttore sanitario;

considerato, inoltre, che, alla luce del curriculum del medesimo prof. Ganau, sussistono legittime perplessità circa il possesso, in capo al medesimo, dei requisiti soggettivi necessari per la nomina di direttore sanitario, posto che, negli incarichi vantati dal medesimo non è rinvenibile un'autonomia decisionale, né una effettiva consistenza organizzativa e di responsabilità verso l'esterno, ciò che costituisce presupposto necessario per la nomina a direttore sanitario;

rilevato che l'assenza dei requisiti sembrerebbe confermata dalla deliberazione n. 38 del 31 gennaio 2003 del direttore generale dell'Azienda USL n. 1 di Sassari, avente per oggetto "Rideterminazione dell'indennità assistenziale dal 1° gennaio 2001 al personale medico convenzionato a seguito dell'accordo tra l'Università degli Studi di Sassari e l'Azienda USL n. 1 di Sassari del 23 dicembre 2002", nella quale al prof. Antonello Ganau è attribuita la responsabilità dell'articolazione funzionale "cardioangiologia" con corrispondenza ad incarico dirigenziale C1;

segnalato che l'illegittimità della nomina del prof. Ganau a direttore sanitario si estenderebbe, derivatamente, a tutti gli atti adottati dal medesimo quale, appunto, direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero-universitaria,

chiedono di interpellare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per conoscere se non ritenga opportuno:
1) invitare il direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari a sospendere l'efficacia della nomina del prof. Ganau a direttore sanitario della medesima Azienda, alla luce dei dubbi sollevati in ordine al possesso, in capo al medesimo, dei requisiti per poter essere nominato direttore sanitario, poiché, da curriculum del medesimo, non risulta affatto la sussistenza dei predetti requisiti;
2) invitare il medesimo direttore generale ad annullare la nomina del prof. Ganau quale direttore sanitario nel caso in cui fosse confermata l'assenza dei presupposti per la predetta nomina;
e per sapere,in ogni caso, quali provvedimenti intenda adottare nel caso sia confermato che il prof. Antonello Ganau non sia in possesso di tali requisiti.

Cagliari, 4 ottobre 2007