CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERPELLANZAN. 245/A

INTERPELLANZA BALIA - MANINCHEDDA - MASIA - SALIS - SERRA sulle recenti esclusioni di un gran numero degli ammessi alla graduatoria della legge regionale n. 9 del 2002.

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I sottoscritti,

premesso che:
- nel dicembre 2006, a tre anni dalla chiusura del relativo bando, la Regione ha pubblicato la graduatoria finale per le agevolazioni alle attività commerciali previste dalla legge regionale n. 9 del 2002 le cui domande erano state presentate entro il 31 dicembre 2003;
- tale graduatoria prevedeva l'erogazione degli incentivi a favore di 2.585 beneficiari;
- un gran numero dei beneficiari nei giorni scorsi ha avuto comunicazione dagli istituti di credito che stanno istruendo le pratiche che il cambiamento dell'immobile oggetto del finanziamento comporta l'esclusione dal relativo finanziamento;
- la legge regionale n. 9 del 2002 prevede l'acquisto di immobili per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la richiesta di "compromesso e/o atto di compravendita degli immobili oggetto dell'acquisto con relativa planimetria" senza alcuna ulteriore specificazione al riguardo (come da delibera della Giunta regionale n. 27/12 del 21 giugno 2005 che, due anni e mezzo dopo la presentazione delle domande, precisava l'elenco dei documenti da presentare per l'istruttoria tecnico-economica);
- tali esclusioni sono da ritenersi del tutto prive di fondamento normativo, come peraltro affermato dagli enti che rappresentano la categoria del commercio, in quanto né la legge in oggetto, né le direttive per l'applicazione della stessa, né la citata delibera della Giunta regionale n. 27/12 contengono alcun riferimento all'obbligo di tenere immutato l'immobile indicato all'atto della domanda;
- anche la proroga recentemente concessa dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio per la dichiarazione di inizio dei lavori risulta vanificata dalla circostanza che le relative concessioni, prodotte dai richiedenti entro il 31 dicembre 2003, termine previsto dal bando suddetto, secondo il disposto della legge n. 10 del 1977 (legge Bucalossi) che prevede la durata delle concessioni in anni tre dal momento della dichiarazione di inizio dei lavori, sono decadute al massimo entro il 31 dicembre 2006;

considerato che:
- né i richiedenti, né i professionisti cui viene affidata l'elaborazione dei progetti da presentare, all'atto della domanda potevano presupporre sulla base della legge e degli atti relativi di essere vincolati alla immodificabilità dell'immobile indicato;
- al contrario, sia la prassi determinatasi nel tempo riguardo alle precedenti leggi di agevolazione che i fondamentali principi della buona amministrazione e della buona fede hanno sempre consentito di beneficiare dei relativi finanziamenti pure in presenza di una variazione dell'immobile individuato nella prima istanza, purché situato nello stesso comune;
- lo stesso buon senso conduce verso una valutazione opposta a quella adottata dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio in quanto non può pretendersi che i partecipanti al bando investano capitali importanti sulla base di una richiesta di agevolazioni che non si sa se sarà accolta, né tantomeno che le condizioni del mercato immobiliare rimangano immutate per oltre tre anni;

evidenziato che ove si dovessero individuare delle responsabilità queste peserebbero in capo alla Regione per il lungo tempo trascorso tra la presentazione delle domande e la durata della fase istruttoria, che ha determinato consistenti aumenti dei prezzi degli immobili o talvolta lo scadere dei termini di validità dei contratti preliminari stipulati da molti dei richiedenti;

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio per sapere:
1) se l'esclusione dei beneficiari già inseriti in graduatoria che intendano operare il proprio investimento su un immobile diverso da quello indicato entro il 31 dicembre 2003 sia determinata da un cambiamento di indirizzo imposto solo recentemente agli enti istruttori dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio;
2) quale fondamento giuridico sia alla base di tale interpretazione;
3) se non ritengano che da tale indirizzo possano derivare gravissimi danni all'economia della Regione per i prevedibili ricorsi che saranno avviati dagli ammessi in graduatoria recentemente esclusi sulla base di un'interpretazione apparentemente priva di fondamento giuridico.

Cagliari, 28 aprile 2007