CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERPELLANZAN. 245/A
INTERPELLANZA BALIA - MANINCHEDDA - MASIA - SALIS - SERRA sulle recenti esclusioni di un gran numero degli ammessi alla graduatoria della legge regionale n. 9 del 2002.
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I sottoscritti,
premesso che:
- nel dicembre 2006, a tre anni dalla chiusura del relativo bando,
la Regione ha pubblicato la graduatoria finale per le agevolazioni
alle attività commerciali previste dalla legge regionale n. 9 del
2002 le cui domande erano state presentate entro il 31 dicembre
2003;
- tale graduatoria prevedeva l'erogazione degli incentivi a favore
di 2.585 beneficiari;
- un gran numero dei beneficiari nei giorni scorsi ha avuto
comunicazione dagli istituti di credito che stanno istruendo le
pratiche che il cambiamento dell'immobile oggetto del finanziamento
comporta l'esclusione dal relativo finanziamento;
- la legge regionale n. 9 del 2002 prevede l'acquisto di immobili
per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la richiesta di
"compromesso e/o atto di compravendita degli immobili oggetto
dell'acquisto con relativa planimetria" senza alcuna ulteriore
specificazione al riguardo (come da delibera della Giunta regionale
n. 27/12 del 21 giugno 2005 che, due anni e mezzo dopo la
presentazione delle domande, precisava l'elenco dei documenti da
presentare per l'istruttoria tecnico-economica);
- tali esclusioni sono da ritenersi del tutto prive di fondamento
normativo, come peraltro affermato dagli enti che rappresentano la
categoria del commercio, in quanto né la legge in oggetto, né le
direttive per l'applicazione della stessa, né la citata delibera
della Giunta regionale n. 27/12 contengono alcun riferimento
all'obbligo di tenere immutato l'immobile indicato all'atto della
domanda;
- anche la proroga recentemente concessa dall'Assessorato regionale
del turismo, artigianato e commercio per la dichiarazione di inizio
dei lavori risulta vanificata dalla circostanza che le relative
concessioni, prodotte dai richiedenti entro il 31 dicembre 2003,
termine previsto dal bando suddetto, secondo il disposto della
legge n. 10 del 1977 (legge Bucalossi) che prevede la durata delle
concessioni in anni tre dal momento della dichiarazione di inizio
dei lavori, sono decadute al massimo entro il 31 dicembre
2006;
considerato che:
- né i richiedenti, né i professionisti cui viene affidata
l'elaborazione dei progetti da presentare, all'atto della domanda
potevano presupporre sulla base della legge e degli atti relativi
di essere vincolati alla immodificabilità dell'immobile
indicato;
- al contrario, sia la prassi determinatasi nel tempo riguardo alle
precedenti leggi di agevolazione che i fondamentali principi della
buona amministrazione e della buona fede hanno sempre consentito di
beneficiare dei relativi finanziamenti pure in presenza di una
variazione dell'immobile individuato nella prima istanza, purché
situato nello stesso comune;
- lo stesso buon senso conduce verso una valutazione opposta a
quella adottata dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato
e commercio in quanto non può pretendersi che i partecipanti al
bando investano capitali importanti sulla base di una richiesta di
agevolazioni che non si sa se sarà accolta, né tantomeno che le
condizioni del mercato immobiliare rimangano immutate per oltre tre
anni;
evidenziato che ove si dovessero individuare delle responsabilità
queste peserebbero in capo alla Regione per il lungo tempo
trascorso tra la presentazione delle domande e la durata della fase
istruttoria, che ha determinato consistenti aumenti dei prezzi
degli immobili o talvolta lo scadere dei termini di validità dei
contratti preliminari stipulati da molti dei richiedenti;
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore
regionale del turismo, artigianato e commercio per sapere:
1) se l'esclusione dei beneficiari già inseriti in graduatoria che
intendano operare il proprio investimento su un immobile diverso da
quello indicato entro il 31 dicembre 2003 sia determinata da un
cambiamento di indirizzo imposto solo recentemente agli enti
istruttori dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e
commercio;
2) quale fondamento giuridico sia alla base di tale
interpretazione;
3) se non ritengano che da tale indirizzo possano derivare
gravissimi danni all'economia della Regione per i prevedibili
ricorsi che saranno avviati dagli ammessi in graduatoria
recentemente esclusi sulla base di un'interpretazione
apparentemente priva di fondamento giuridico.
Cagliari, 28 aprile 2007