CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERPELLANZAN. 244/A
INTERPELLANZA ATZERI sui possibili profili di illegittimità dell'attuale composizione del Comitato etico del Policlinico universitario di Cagliari.
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Il sottoscritto,
premesso che il rispetto rigoroso delle norme è la prima regola di
etica pubblica che una seria politica di governo deve osservare
scrupolosamente;
considerato che i comitati etici rappresentano organismi che
svolgono compiti e funzioni di notevole delicatezza soprattutto in
relazione alla salute dei cittadini;
visti:
- il decreto 12 maggio 2006 del Ministero della salute, "Requisiti
minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei
comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali" e,
in particolare, l'articolo 2, comma 8, che recita testualmente: "I
componenti del comitato etico restano in carica tre anni. Il
mandato non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta,
eccezion fatta per i componenti ex officio, che comunque non
potranno ricoprire la carica di presidente per più di due mandati
consecutivi.";
- la nota dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e
dell'assistenza sociale, in data 23 gennaio 2006, prot. 1055/3,
avente ad oggetto proprio l'applicazione del citato decreto
ministeriale;
- la deliberazione n. 29 del 15 febbraio 2007, adottata dal
direttore generale del Policlinico universitario e avente ad
oggetto la composizione del comitato etico ai sensi del citato
decreto ministeriale;
accertato l'elenco dei nuovi componenti così come nominati nella
citata deliberazione e valutata la rispondenza dei profili
prescelti ai requisiti di legge,
chiede di interpellare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e
dell'assistenza sociale per sapere:
1) se nell'interpretazione assessoriale il contenuto dell'articolo
2, comma 8, del decreto ministeriale, a cui tra l'altro fanno
riferimento tutti i documenti citati, va letto nel senso che
dispone che non possono far parte del Comitato etico componenti che
abbiano già fatto parte di detto organismo per almeno due
mandati;
2) se tale interpretazione, che appare inequivoca nel suo contenuto
letterale, trovi coerente applicazione nella composizione del nuovo
Comitato etico e, in caso contrario, a quali altre norme o a quali
altri criteri interpretativi l'Assessorato faccia riferimento per
legittimare il diritto dei nuovi componenti a far parte del
suddetto Comitato;
3) se lo statuto del Comitato etico del Policlinico (articolo 4,
voci a) e b)), stabilisca che non possono essere membri del
Comitato coloro che sono subordinati gerarchicamente all'Università
e che fanno parte di altro Comitato etico presso altre strutture
pubbliche, e in caso affermativo se per effetto di tale
disposizione non si configuri una palese violazione normativa nel
confermare quale membro del Comitato chi rientri in tale
fattispecie;
4) cosa intende disporre in relazione all'esigenza di trasparenza
connessa al diritto dei membri del Comitato etico e, più in
generale, dei cittadini che vigilano sulla corretta gestione del
danaro pubblico, di conoscere in dettaglio la posizione delle
entrate e delle uscite del suddetto Comitato;
5) se non sia urgente ripristinare la legalità attraverso la nuova
nomina di componenti del Comitato etico secondo i chiari dettami
normativi in materia;
6) se non si configurino profili di discriminazione nei confronti
di alcuni componenti esautorati, e se perciò le decisioni assunte
non si prestino a letture maliziose circa la scomodità di alcuni
componenti e la organicità di altri a parità di requisiti;
7) se non ritenga perciò concreto e attuale il pericolo che per
effetto di tale situazione qualche cittadino possa adire alle vie
legali;
8) se non ritenga infine che il ricorso alle vie giurisdizionali
possa pregiudicare l'immagine del governo regionale e la stessa
fiducia dei cittadini nell'imparzialità, trasparenza e terzietà
delle istituzioni, nonché nel valore insopprimibile della
legalità.
Cagliari, 24 aprile 2007