CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERPELLANZAN. 243/A

INTERPELLANZA BALIA - MANINCHEDDA - MASIA - SALIS - SERRA sulle presunte irregolarità del bando di concorso per dirigenti dell'Ente foreste ancora in via di svolgimento.

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I sottoscritti,

premesso che:
- con determinazione n. 99 del 5 ottobre 2006 del consiglio di amministrazione dell'Ente foreste viene approvato il bando di concorso per titoli ed esami di n. 5 dirigenti di cui n. 3 per l'area tecnica e n. 2 per l'area amministrativa; tra i requisiti di ammissione figura l'inquadramento ed anzianità di servizio effettiva di almeno 3 anni nella categoria quadro dell'Ente foreste della Sardegna;
- la legge regionale n. 12 del 2002, che integra e modifica la legge istitutiva n. 24 del 1999, non dà indicazioni rispetto alla costituzione della prima dirigenza, ma parla esclusivamente di assunzioni dei dirigenti attraverso concorso pubblico sulla base del regolamento dell'Ente;
- la stessa legge, all'articolo 1 recita che "per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le leggi riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica" e che "i regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'Ente sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge Regionale n. 31 del 1998" che di fatto disciplina tutti gli enti pubblici non economici e strumentali della Regione Sardegna;
- nel titolo I della legge regionale n. 31 del 1998, l'articolo 1 recita che "la presente legge disciplina il sistema organizzativo degli uffici degli enti pubblici regionali non aventi natura economica e dell'Azienda foreste demaniali" e "i rapporti di lavoro del personale"; "Sono tuttavia escluse dall'applicazione le categorie di personale dipendente dall'ente i cui rapporti di lavoro sono già regolati da contratti collettivi alla data di entrata in vigore della presente legge";
- mentre per il personale operaio ed impiegatizio dell'Ente foreste, istituito nel 1999, il rapporto di lavoro era regolato, antecedentemente alla pubblicazione della legge regionale n. 31 del 1998, da contratto collettivo nazionale di settore, per i dirigenti trova applicazione il contratto dei dirigenti nazionali dell'agricoltura solo in seguito a modifica normativa introdotta attraverso la legge regionale n. 12 del 2002; valgono pertanto per gli stessi le norme previste dalla legge regionale n. 31 del 1998;

evidenziato che:
- il bando della selezione non poteva essere difforme da quanto previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998 che, per l'accesso alla dirigenza, prevede il possesso della laurea, l'inquadramento per almeno 5 anni nella qualifica immediatamente precedente quella dirigenziale ossia di quadro o l'esercizio della libera professione con iscrizione all'albo per non meno di 5 anni;
- il decreto legislativo n. 165 del 2001, successivo alla legge regionale n. 31 del 1998, che disciplina l'organizzazione degli uffici pubblici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti pubblici non economici regionali, prevede per l'accesso alla dirigenza il possesso della laurea, nonché l'aver prestato servizio per almeno 5 anni in posizioni funzionali per le quali è richiesta la laurea, pertanto appare una violazione palese aver inserito nel citato bando un'anzianità di solo 3 anni;
- appare illegittima la distinzione tra dirigenti tecnici e dirigenti amministrativi prevista nel bando poiché tale divisione non è contemplata né nella legge regionale n. 31 del 1998, né nel decreto legislativo n. 165 del 2001 ed inoltre una distinzione di questo tipo è fortemente penalizzante per i tecnici in quanto hanno presentato domanda una trentina di aspiranti partecipanti a fronte di una disponibilità di tre posti da dirigente tecnico, mentre per gli amministrativi sono state presentate quattro domande per due posti messi a concorso nell'area amministrativa;
- il "regolamento recante norme sull'accesso alle funzioni impiegatizie e dirigenziali mediante selezione interna" approvato con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente foreste n. 71 del 26 ottobre 2005 e pubblicato sul BURAS n. 36 del 29 novembre 2005 - parte III, non prevede la possibilità di effettuare selezioni per aree, né prevede la possibilità di richiedere diplomi o lauree in discipline specifiche (prova ne sia che nell'ultima selezione interna dell'Ente foreste per impiegati di IV livello, nonostante fosse suddivisa tra tecnici ed amministrativi, non era stato richiesto alcun diploma specifico);
- inoltre, l'aver preteso il possesso della laurea in discipline giuridiche amministrative per l'area amministrativa e in discipline tecniche per l'area tecnica, non è giustificabile neppure sul piano dell'opportunità, in quanto l'Ente non ha potuto scegliere i migliori dirigenti tra tutti i possibili concorrenti; infatti diverso sarebbe stato bandire una selezione interna per 5 dirigenti, dove potevano partecipare tutti i concorrenti e tra questi potevano essere scelti i 5 migliori;
- esiste infine una palese contraddizione tra regolamento e bando che potrebbe rendere illegittimo il procedimento; infatti, l'articolo 6 del regolamento - "Adempimenti della commissione" - prevede: "Nelle selezioni per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove". Nella precedente selezione per impiegati di IV livello tale procedura era stata rispettata, per quella dei dirigenti no;
- l'articolo 4 "Punteggi e titoli" del bando integrale prevede: "La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è definita dalla Commissione esaminatrice prima dell'espletamento delle prove d'esame. La valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio è effettuata dopo l'espletamento delle prove scritte e prima che si proceda alla loro correzione"; di conseguenza o è illegittima la selezione interna per dirigenti in quanto il risultato della valutazione dei titoli non è stato reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove oppure sono illegittime le recenti selezioni interne per IV livello impiegato, in quanto, al contrario, il risultato della valutazione dei titoli è stato reso noto agli interessati antecedentemente alle prove;
- tra i partecipanti alla selezione pare ci siano dipendenti che non dovrebbero far parte dell'organico dell'Ente; infatti, la legge regionale n. 12 del 2002 prevedeva che venisse trasferito presso l'Ente foreste il personale delle amministrazioni regionali o degli enti strumentali in servizio presso l'Azienda foreste demaniali alla data del 31 dicembre 2000, mentre parrebbe che i citati concorrenti a tale data fossero in posizione di comando da altri enti, comando rinnovato peraltro successivamente all'istituzione dell'Ente foreste, come evidenziato nell'interpellanza n. 62 presentata in Consiglio regionale il 14 gennaio 2005;
- il citato bando di selezione attribuisce punteggi doppi a coloro che hanno svolto le funzioni di sostituto del direttore di servizio; poiché il citato incarico è stato attribuito per diversi anni, presso l'Ente foreste, in maniera del tutto arbitraria, senza tener conto delle norme vigenti, risulta fortemente discriminante nei confronti degli altri concorrenti, aventi eguali o superiori requisiti per l'attribuzione dell'incarico, l'attribuzione di tale punteggio. Parrebbe inoltre che i funzionari che hanno svolto e tuttora svolgono, nonostante le diverse segnalazioni, funzioni di sostituto del direttore del servizio percepiscano, oltre all'indennità di quadro prevista dal contratto di settore, la retribuzione di posizione del contratto dei dirigenti del ruolo unico regionale, in difformità a quanto previsto dal contratto nazionale per i dirigenti dell'agricoltura che dovrebbe trovare applicazione, ai sensi della legge regionale n. 12 del 2002, per i dirigenti dell'Ente foreste,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione per conoscere se:
1) siano a conoscenza dei fatti esposti e della situazione di grave disagio che essi stanno determinando in gran parte del personale dell'Ente foreste;
2) ritengano opportuno, ove ne verifichino fondate ragioni, procedere alla sospensione del procedimento concorsuale in corso ed alla rimodulazione del bando di concorso nel rispetto della normativa vigente ed in conformità dei regolamenti interni dell'Ente;
3) intendano adottare i necessari provvedimenti volti a valutare la legittimità della permanenza presso l'Ente foreste di funzionari che non facevano parte dell'organico dell'Azienda foreste demaniali, ma si trovavano all'atto dell'istituzione dell'Ente foreste in posizione di comando e se gli stessi siano legittimati a partecipare alla selezione;
4) vogliano inoltre avviare dei procedimenti tesi a valutare l'ipotetica attribuzione delle funzioni di sostituto del direttore del servizio tenendo conto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, sostituendo gli attuali che permangono in carica da più anni a discapito di colleghi con medesimi o superiori requisiti.

Cagliari, 12 aprile 2007