CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERPELLANZAN. 243/A
INTERPELLANZA BALIA - MANINCHEDDA - MASIA - SALIS - SERRA sulle presunte irregolarità del bando di concorso per dirigenti dell'Ente foreste ancora in via di svolgimento.
***************
I sottoscritti,
premesso che:
- con determinazione n. 99 del 5 ottobre 2006 del consiglio di
amministrazione dell'Ente foreste viene approvato il bando di
concorso per titoli ed esami di n. 5 dirigenti di cui n. 3 per
l'area tecnica e n. 2 per l'area amministrativa; tra i requisiti di
ammissione figura l'inquadramento ed anzianità di servizio
effettiva di almeno 3 anni nella categoria quadro dell'Ente foreste
della Sardegna;
- la legge regionale n. 12 del 2002, che integra e modifica la
legge istitutiva n. 24 del 1999, non dà indicazioni rispetto alla
costituzione della prima dirigenza, ma parla esclusivamente di
assunzioni dei dirigenti attraverso concorso pubblico sulla base
del regolamento dell'Ente;
- la stessa legge, all'articolo 1 recita che "per quanto non
diversamente disposto dalla presente legge si applicano le leggi
riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura
economica" e che "i regolamenti interni di organizzazione e
funzionamento dell'Ente sono redatti sulla base dei principi e dei
criteri generali contenuti nella legge Regionale n. 31 del 1998"
che di fatto disciplina tutti gli enti pubblici non economici e
strumentali della Regione Sardegna;
- nel titolo I della legge regionale n. 31 del 1998, l'articolo 1
recita che "la presente legge disciplina il sistema organizzativo
degli uffici degli enti pubblici regionali non aventi natura
economica e dell'Azienda foreste demaniali" e "i rapporti di lavoro
del personale"; "Sono tuttavia escluse dall'applicazione le
categorie di personale dipendente dall'ente i cui rapporti di
lavoro sono già regolati da contratti collettivi alla data di
entrata in vigore della presente legge";
- mentre per il personale operaio ed impiegatizio dell'Ente
foreste, istituito nel 1999, il rapporto di lavoro era regolato,
antecedentemente alla pubblicazione della legge regionale n. 31 del
1998, da contratto collettivo nazionale di settore, per i dirigenti
trova applicazione il contratto dei dirigenti nazionali
dell'agricoltura solo in seguito a modifica normativa introdotta
attraverso la legge regionale n. 12 del 2002; valgono pertanto per
gli stessi le norme previste dalla legge regionale n. 31 del
1998;
evidenziato che:
- il bando della selezione non poteva essere difforme da quanto
previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998 che, per l'accesso
alla dirigenza, prevede il possesso della laurea, l'inquadramento
per almeno 5 anni nella qualifica immediatamente precedente quella
dirigenziale ossia di quadro o l'esercizio della libera professione
con iscrizione all'albo per non meno di 5 anni;
- il decreto legislativo n. 165 del 2001, successivo alla legge
regionale n. 31 del 1998, che disciplina l'organizzazione degli
uffici pubblici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti pubblici non
economici regionali, prevede per l'accesso alla dirigenza il
possesso della laurea, nonché l'aver prestato servizio per almeno 5
anni in posizioni funzionali per le quali è richiesta la laurea,
pertanto appare una violazione palese aver inserito nel citato
bando un'anzianità di solo 3 anni;
- appare illegittima la distinzione tra dirigenti tecnici e
dirigenti amministrativi prevista nel bando poiché tale divisione
non è contemplata né nella legge regionale n. 31 del 1998, né nel
decreto legislativo n. 165 del 2001 ed inoltre una distinzione di
questo tipo è fortemente penalizzante per i tecnici in quanto hanno
presentato domanda una trentina di aspiranti partecipanti a fronte
di una disponibilità di tre posti da dirigente tecnico, mentre per
gli amministrativi sono state presentate quattro domande per due
posti messi a concorso nell'area amministrativa;
- il "regolamento recante norme sull'accesso alle funzioni
impiegatizie e dirigenziali mediante selezione interna" approvato
con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente foreste n.
71 del 26 ottobre 2005 e pubblicato sul BURAS n. 36 del 29 novembre
2005 - parte III, non prevede la possibilità di effettuare
selezioni per aree, né prevede la possibilità di richiedere diplomi
o lauree in discipline specifiche (prova ne sia che nell'ultima
selezione interna dell'Ente foreste per impiegati di IV livello,
nonostante fosse suddivisa tra tecnici ed amministrativi, non era
stato richiesto alcun diploma specifico);
- inoltre, l'aver preteso il possesso della laurea in discipline
giuridiche amministrative per l'area amministrativa e in discipline
tecniche per l'area tecnica, non è giustificabile neppure sul piano
dell'opportunità, in quanto l'Ente non ha potuto scegliere i
migliori dirigenti tra tutti i possibili concorrenti; infatti
diverso sarebbe stato bandire una selezione interna per 5
dirigenti, dove potevano partecipare tutti i concorrenti e tra
questi potevano essere scelti i 5 migliori;
- esiste infine una palese contraddizione tra regolamento e bando
che potrebbe rendere illegittimo il procedimento; infatti,
l'articolo 6 del regolamento - "Adempimenti della commissione" -
prevede: "Nelle selezioni per titoli ed esami il risultato della
valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione delle prove". Nella precedente selezione per
impiegati di IV livello tale procedura era stata rispettata, per
quella dei dirigenti no;
- l'articolo 4 "Punteggi e titoli" del bando integrale prevede: "La
determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è definita
dalla Commissione esaminatrice prima dell'espletamento delle prove
d'esame. La valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio è
effettuata dopo l'espletamento delle prove scritte e prima che si
proceda alla loro correzione"; di conseguenza o è illegittima la
selezione interna per dirigenti in quanto il risultato della
valutazione dei titoli non è stato reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione delle prove oppure sono illegittime le recenti
selezioni interne per IV livello impiegato, in quanto, al
contrario, il risultato della valutazione dei titoli è stato reso
noto agli interessati antecedentemente alle prove;
- tra i partecipanti alla selezione pare ci siano dipendenti che
non dovrebbero far parte dell'organico dell'Ente; infatti, la legge
regionale n. 12 del 2002 prevedeva che venisse trasferito presso
l'Ente foreste il personale delle amministrazioni regionali o degli
enti strumentali in servizio presso l'Azienda foreste demaniali
alla data del 31 dicembre 2000, mentre parrebbe che i citati
concorrenti a tale data fossero in posizione di comando da altri
enti, comando rinnovato peraltro successivamente all'istituzione
dell'Ente foreste, come evidenziato nell'interpellanza n. 62
presentata in Consiglio regionale il 14 gennaio 2005;
- il citato bando di selezione attribuisce punteggi doppi a coloro
che hanno svolto le funzioni di sostituto del direttore di
servizio; poiché il citato incarico è stato attribuito per diversi
anni, presso l'Ente foreste, in maniera del tutto arbitraria, senza
tener conto delle norme vigenti, risulta fortemente discriminante
nei confronti degli altri concorrenti, aventi eguali o superiori
requisiti per l'attribuzione dell'incarico, l'attribuzione di tale
punteggio. Parrebbe inoltre che i funzionari che hanno svolto e
tuttora svolgono, nonostante le diverse segnalazioni, funzioni di
sostituto del direttore del servizio percepiscano, oltre
all'indennità di quadro prevista dal contratto di settore, la
retribuzione di posizione del contratto dei dirigenti del ruolo
unico regionale, in difformità a quanto previsto dal contratto
nazionale per i dirigenti dell'agricoltura che dovrebbe trovare
applicazione, ai sensi della legge regionale n. 12 del 2002, per i
dirigenti dell'Ente foreste,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente e l'Assessore regionale degli
affari generali, personale e riforma della Regione per conoscere
se:
1) siano a conoscenza dei fatti esposti e della situazione di grave
disagio che essi stanno determinando in gran parte del personale
dell'Ente foreste;
2) ritengano opportuno, ove ne verifichino fondate ragioni,
procedere alla sospensione del procedimento concorsuale in corso ed
alla rimodulazione del bando di concorso nel rispetto della
normativa vigente ed in conformità dei regolamenti interni
dell'Ente;
3) intendano adottare i necessari provvedimenti volti a valutare la
legittimità della permanenza presso l'Ente foreste di funzionari
che non facevano parte dell'organico dell'Azienda foreste
demaniali, ma si trovavano all'atto dell'istituzione dell'Ente
foreste in posizione di comando e se gli stessi siano legittimati a
partecipare alla selezione;
4) vogliano inoltre avviare dei procedimenti tesi a valutare
l'ipotetica attribuzione delle funzioni di sostituto del direttore
del servizio tenendo conto dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, sostituendo gli attuali che permangono in carica da più
anni a discapito di colleghi con medesimi o superiori
requisiti.
Cagliari, 12 aprile 2007