CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERPELLANZAN. 241/A
INTERPELLANZA CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - CAPPAI - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - AMADU sulla deliberazione della Giunta regionale della Sardegna, n. 11/12 del 20 marzo 2007 di indizione delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nel Comune di Domus de Maria.
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I sottoscritti,
vista la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna
n.11/12 del 20 marzo 2007, con la quale sono state fissate, per i
giorni 27 e 28 maggio 2007, le date per lo svolgimento delle
consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali nei comuni della Sardegna che devono provvedere
al rinnovo dei predetti organi nell'anno 2007, come da tabella
allegata alla deliberazione medesima;
rilevato che, nella menzionata tabella, tra i comuni che devono
provvedere al rinnovo dei propri organi, la Giunta regionale ha
inserito il Comune di Domus de Maria;
rammentato che il TAR Sardegna, con la sentenza n. 52 del 29
gennaio 2007, ha annullato le elezioni del Comune di Domus de
Maria;
considerato che la menzionata sentenza del TAR Sardegna n. 52 del
2007 è stata appellata dagli amministratori dichiarati decaduti e
che l'udienza per la decisione nel merito di tale ricorso in
appello è stata fissata per il 29 maggio 2007;
segnalato che l'articolo 85 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, stabilisce che "Nel caso in cui
sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il
prefetto provvede alla amministrazione del comune a mezzo di un
commissario sino a quando, a seguito di impugnativa la decisione
predetta non venga sospesa o il consiglio comunale non sia
riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il
consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione. Le
elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la
decisione di annullamento è divenuta definitiva";
evidenziato, dunque, che la trascritta norma vieta lo svolgimento
di nuove consultazioni prima che la sentenza che annulla le
precedenti sia divenuta definitiva;
ribadito che l'udienza per la discussione nel merito dell'appello
avverso la sentenza del TAR Sardegna di annullamento delle elezioni
del comune di Domus de Maria è stata fissata per il 29 maggio 2007
e che, pertanto, prima di tale data, la sentenza del TAR Sardegna
non può passare in giudicato, con la conseguenza che, ai sensi del
citato articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n.
570 del 1960, nel Comune di Domus de Maria non potevano essere
indette nuove elezioni;
considerato che, invece, in violazione della citata norma, la
Giunta regionale, con la menzionata deliberazione del 20 marzo
2007, ha fissato per i giorni 27 e 28 maggio 2007, le date per lo
svolgimento delle consultazioni elettorali anche nel comune di
Domus de Maria;
evidenziato il disordine burocratico-amministrativo che potrebbe
conseguire dall'indizione di tali elezioni da parte della Giunta
regionale, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Stato, dopo
l'elezione dei nuovi amministratori, dovesse riformare la sentenza
del TAR Sardegna di annullamento delle precedenti elezioni;
rimarcato, inoltre che, stante l'illegittima indizione delle
elezioni da parte della Giunta regionale, i soggetti che dovessero
uscire sconfitti dalla consultazione elettorale potrebbero
impugnare nuovamente i risultati delle elezioni, con la conseguenza
che, in caso di nuovo annullamento delle elezioni da parte del
giudice amministrativo, il Comune di Domus de Maria dovrà essere
nuovamente commissariato, ciò che comporterebbe un'altra paralisi
dell'attività amministrativa dell'ente;
rilevato, inoltre, che gli ingenti costi per lo svolgimento
dell'indetta illegittima consultazione elettorale finirebbero per
ricadere ancora una volta sulla collettività,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e la Giunta
regionale per conoscere:
1) quali siano le ragioni del mancato rispetto dell'articolo 85 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960;
2) se intendano annullare in via di autotutela la deliberazione di
Giunta n. 11/12 del 20 marzo 2007, stralciando, dalla tabella
allegata, il Comune di Domus de Maria.
Cagliari, 28 marzo 2007