CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERPELLANZAN. 231/A

INTERPELLANZA ATZERI sui profili di illegittimità della gara a procedura aperta per l'affidamento delle attività di servizio inerenti la Sardegna Film Commission.

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Il sottoscritto,

premesso che il ruolo strategico della cinematografia in Sardegna impone politiche di alto profilo che premino le opere di alto valore culturale e i soggetti aggiudicatari di finanziamenti regionali in possesso di tutti i necessari requisiti;

constatato che non è tollerabile che siano poste in essere situazioni di conflitto di interessi relative alla posizione di eventuali soggetti aggiudicatari di finanziamenti pubblici;

rilevato che ogni gara ad evidenza pubblica deve essere portata a termine nell'assoluta trasparenza e nel rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti;

considerato che la Sardegna Film Commission rappresenta un soggetto pubblico, che implica un controllo pubblico da parte di qualificati funzionari regionali e che, pertanto, sarebbe contraria alla vigenti disposizioni di legge qualunque ipotesi di esautoramento della stessa a favore di organismi privati;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 42/13 del 12 ottobre 2004;

visto:
- il decreto assessoriale n. 2412 del 1° settembre 2006, in cui si conferma che la composizione del personale deve essere di n. 2 funzionari regionali;
- il disciplinare di gara per l'affidamento delle attività di servizio inerenti la Sardegna Film Commission;
- l'articolo 2 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15;
- l'avviso di gara esperita (con data di invio avviso del 15 dicembre 2006) recante il capitolato speciale d'appalto;
- il punto 1 del bando: "Realizzazione e messa a disposizione alle produzioni di banche dati costantemente aggiornate, disponibili in consultazione, di casting, tecnici, fornitori di servizi alla produzione selezionati attraverso candidatura spontanea o per iniziativa della Film Commission e comunque in raccordo e sotto la direzione della stessa. Monitoraggio della ricaduta economica diretta delle produzioni cinematografiche realizzate in Sardegna. Monitoraggio delle professionalità locali impiegate";
- il punto 3 del bando: "Servizi di ufficio stampa per le produzioni cinematografiche e televisive indicate dalla Film Commission";
- il punto 4 del bando: "Ricerca di marchi e prodotti per l'inserimento strategico nelle produzioni cinetelevisive (product placement) o altre forme di sostegno alle produzioni tramite la fornitura gratuita di prodotti locali che dovranno essere citati nei titoli di coda. Forme di scambio commerciale per la fornitura di prodotti alle produzioni in cambio di pubblicità. Relazione finale sulle attività realizzate";
- il punto 6 del bando: "Assistenza nella ricerca di sistemazioni alberghiere o extra-alberghiere per il soggiorno delle troupes; stipula di convenzioni finalizzate all'ottenimento di tariffe agevolate con alberghi, servizi di ristorazione, autonoleggi, vettori e operatori del settore dei trasporti e altre società di servizi a vantaggio delle produzioni cinetelevisive. Relazione finale sulle attività realizzate",

chiede di interpellare l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere se:
1) in relazione alle precise disposizioni del bando riportate, non si configuri un palese conflitto di interessi fra l'attività della ditta aggiudicataria (Artevideo scrl) e l'oggetto della gara;
2) in particolare, non confligga con lo spirito e la lettera delle norme vigenti il punto 1 del bando, laddove prevede:
a) la messa a disposizione del database della Film Commission a una ditta concorrente che avrebbe piena disponibilità dei dati delle aziende e delle figure professionali concorrenti e si configurerebbe perciò come il tramite tra le produzioni che ne facessero richiesta e le professioni in loco;
b) l'affidamento alla stessa ditta concorrente del monitoraggio della ricaduta economica diretta delle produzioni cinematografiche realizzate in Sardegna e il monitoraggio delle professionalità locali impiegate, in quanto ciò evidentemente comporterebbe una gravissima violazione della privacy aziendale, non essendo pensabile che un diretto concorrente debba sapere quali servizi sono offerti dalle altre ditte concorrenti alle produzioni che ne fanno richiesta e a quali costi, e, come se non bastasse, il grado di soddisfazione di queste ultime;
3) non sia incongrua l'ipotesi che una ditta concorrente sia messa in condizione di usufruire dei servizi di ufficio stampa della Film Commission, dato che ciò significherebbe che per una produzione una ditta concorrente dovrebbe affidarsi alla ditta concorrente aggiudicataria;
4) non costituisca un indebito vantaggio a favore della ditta aggiudicataria poter contare su una casa di produzione cine-televisiva che realizza spot, comunicati, video promozionali, la quale potrebbe indebitamente contattare a nome della Regione le maggiori realtà produttive sarde, vale a dire i suoi potenziali clienti;
5) non rappresenti una chiara violazione dello spirito e della lettera delle norme vigenti il fatto che dal bando non risulti chiaro se la stipula di convenzioni sia affidata alla ditta per conto della Regione o per conto proprio, mentre appare invece ben chiaro quali sarebbero i vantaggi che una Casa di produzione trarrebbe dal condurre la trattativa per la stipula di queste convenzioni;
6) non ritenga che il bando contraddica totalmente i principi di costituzione della Film Commission di cui alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15, che all'articolo 2 stabilisce: "2. La Sardegna Film Commission è gestita da un organismo associativo senza fini di lucro cui partecipano la Regione, come socio di maggioranza, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro.
3. La direzione della Sardegna Film Commission è affidata, con procedura ad evidenza pubblica, ad una figura di ampia e documentata esperienza nel campo cinematografico che non abbia interessi diretti o concorrenziali nei confronti dell'attività dello stesso organismo";
7) non ritenga che alla ditta aggiudicataria vadano in appalto alcuni servizi incompatibili con l'oggetto sociale delle stessa, in quanto casa di produzione cine-televisiva con fini di lucro;
8) non ritenga che la stessa ditta aggiudicataria sia in concorrenza persino con Film Commission, in quanto offre già da sé servizi di supporto alle produzioni quali ad esempio la location manager;
9) infine, in relazione al palese conflitto di interessi, alla turbativa della libera concorrenza, alla violazione della privacy e all'esigenza di evitare possibili ricorsi all'autorità giudiziaria, non sia urgente ripristinare la legalità e, in particolare, annullare la gara in oggetto, revocare l'incarico alla ditta aggiudicataria e riscrivere il bando alla luce dei principi della legge vigente.


Cagliari, 24 gennaio 2007