CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERPELLANZAN. 231/A
INTERPELLANZA ATZERI sui profili di illegittimità della gara a procedura aperta per l'affidamento delle attività di servizio inerenti la Sardegna Film Commission.
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Il sottoscritto,
premesso che il ruolo strategico della cinematografia in Sardegna
impone politiche di alto profilo che premino le opere di alto
valore culturale e i soggetti aggiudicatari di finanziamenti
regionali in possesso di tutti i necessari requisiti;
constatato che non è tollerabile che siano poste in essere
situazioni di conflitto di interessi relative alla posizione di
eventuali soggetti aggiudicatari di finanziamenti pubblici;
rilevato che ogni gara ad evidenza pubblica deve essere portata a
termine nell'assoluta trasparenza e nel rigoroso rispetto di tutte
le norme vigenti;
considerato che la Sardegna Film Commission rappresenta un soggetto
pubblico, che implica un controllo pubblico da parte di qualificati
funzionari regionali e che, pertanto, sarebbe contraria alla
vigenti disposizioni di legge qualunque ipotesi di esautoramento
della stessa a favore di organismi privati;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 42/13 del 12
ottobre 2004;
visto:
- il decreto assessoriale n. 2412 del 1° settembre 2006, in cui si
conferma che la composizione del personale deve essere di n. 2
funzionari regionali;
- il disciplinare di gara per l'affidamento delle attività di
servizio inerenti la Sardegna Film Commission;
- l'articolo 2 della legge regionale 20 settembre 2006, n.
15;
- l'avviso di gara esperita (con data di invio avviso del 15
dicembre 2006) recante il capitolato speciale d'appalto;
- il punto 1 del bando: "Realizzazione e messa a disposizione alle
produzioni di banche dati costantemente aggiornate, disponibili in
consultazione, di casting, tecnici, fornitori di servizi alla
produzione selezionati attraverso candidatura spontanea o per
iniziativa della Film Commission e comunque in raccordo e sotto la
direzione della stessa. Monitoraggio della ricaduta economica
diretta delle produzioni cinematografiche realizzate in Sardegna.
Monitoraggio delle professionalità locali impiegate";
- il punto 3 del bando: "Servizi di ufficio stampa per le
produzioni cinematografiche e televisive indicate dalla Film
Commission";
- il punto 4 del bando: "Ricerca di marchi e prodotti per
l'inserimento strategico nelle produzioni cinetelevisive (product
placement) o altre forme di sostegno alle produzioni tramite la
fornitura gratuita di prodotti locali che dovranno essere citati
nei titoli di coda. Forme di scambio commerciale per la fornitura
di prodotti alle produzioni in cambio di pubblicità. Relazione
finale sulle attività realizzate";
- il punto 6 del bando: "Assistenza nella ricerca di sistemazioni
alberghiere o extra-alberghiere per il soggiorno delle troupes;
stipula di convenzioni finalizzate all'ottenimento di tariffe
agevolate con alberghi, servizi di ristorazione, autonoleggi,
vettori e operatori del settore dei trasporti e altre società di
servizi a vantaggio delle produzioni cinetelevisive. Relazione
finale sulle attività realizzate",
chiede di interpellare l'Assessore regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per
sapere se:
1) in relazione alle precise disposizioni del bando riportate, non
si configuri un palese conflitto di interessi fra l'attività della
ditta aggiudicataria (Artevideo scrl) e l'oggetto della gara;
2) in particolare, non confligga con lo spirito e la lettera delle
norme vigenti il punto 1 del bando, laddove prevede:
a) la messa a disposizione del database della Film Commission a una
ditta concorrente che avrebbe piena disponibilità dei dati delle
aziende e delle figure professionali concorrenti e si
configurerebbe perciò come il tramite tra le produzioni che ne
facessero richiesta e le professioni in loco;
b) l'affidamento alla stessa ditta concorrente del monitoraggio
della ricaduta economica diretta delle produzioni cinematografiche
realizzate in Sardegna e il monitoraggio delle professionalità
locali impiegate, in quanto ciò evidentemente comporterebbe una
gravissima violazione della privacy aziendale, non essendo
pensabile che un diretto concorrente debba sapere quali servizi
sono offerti dalle altre ditte concorrenti alle produzioni che ne
fanno richiesta e a quali costi, e, come se non bastasse, il grado
di soddisfazione di queste ultime;
3) non sia incongrua l'ipotesi che una ditta concorrente sia messa
in condizione di usufruire dei servizi di ufficio stampa della Film
Commission, dato che ciò significherebbe che per una produzione una
ditta concorrente dovrebbe affidarsi alla ditta concorrente
aggiudicataria;
4) non costituisca un indebito vantaggio a favore della ditta
aggiudicataria poter contare su una casa di produzione
cine-televisiva che realizza spot, comunicati, video promozionali,
la quale potrebbe indebitamente contattare a nome della Regione le
maggiori realtà produttive sarde, vale a dire i suoi potenziali
clienti;
5) non rappresenti una chiara violazione dello spirito e della
lettera delle norme vigenti il fatto che dal bando non risulti
chiaro se la stipula di convenzioni sia affidata alla ditta per
conto della Regione o per conto proprio, mentre appare invece ben
chiaro quali sarebbero i vantaggi che una Casa di produzione
trarrebbe dal condurre la trattativa per la stipula di queste
convenzioni;
6) non ritenga che il bando contraddica totalmente i principi di
costituzione della Film Commission di cui alla legge regionale 20
settembre 2006, n. 15, che all'articolo 2 stabilisce: "2. La
Sardegna Film Commission è gestita da un organismo associativo
senza fini di lucro cui partecipano la Regione, come socio di
maggioranza, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati
senza fini di lucro.
3. La direzione della Sardegna Film Commission è affidata, con
procedura ad evidenza pubblica, ad una figura di ampia e
documentata esperienza nel campo cinematografico che non abbia
interessi diretti o concorrenziali nei confronti dell'attività
dello stesso organismo";
7) non ritenga che alla ditta aggiudicataria vadano in appalto
alcuni servizi incompatibili con l'oggetto sociale delle stessa, in
quanto casa di produzione cine-televisiva con fini di lucro;
8) non ritenga che la stessa ditta aggiudicataria sia in
concorrenza persino con Film Commission, in quanto offre già da sé
servizi di supporto alle produzioni quali ad esempio la location
manager;
9) infine, in relazione al palese conflitto di interessi, alla
turbativa della libera concorrenza, alla violazione della privacy e
all'esigenza di evitare possibili ricorsi all'autorità giudiziaria,
non sia urgente ripristinare la legalità e, in particolare,
annullare la gara in oggetto, revocare l'incarico alla ditta
aggiudicataria e riscrivere il bando alla luce dei principi della
legge vigente.
Cagliari, 24 gennaio 2007